Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 06110/2026 del 17/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento di euro 33.125,82 emessa per il recupero di somme spettanti all'Amministrazione finanziaria ai sensi degli artt. 8-14 della L. n. 289/2002. In pendenza del giudizio di rinvio davanti alla CTR, il contribuente presentava domanda di definizione agevolata ai sensi del d.l. n. 119/2018; l'istanza veniva respinta perché avente ad oggetto una cartella qualificata come atto di mera riscossione e non come atto impositivo. Il diniego era poi impugnato e la CTR, riunendo il giudizio sul diniego a quello di rinvio sulla cartella, rigettava entrambi i ricorsi. In cassazione il contribuente deduceva: 1) violazione dell'art. 6, comma 1, d.l. n. 119/2018 e dell'art. 19 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la cartella, quale primo e unico atto portato a conoscenza del contribuente in un controllo automatizzato, fosse atto impugnabile anche nel merito e quindi suscettibile di definizione agevolata; 2) violazione dell'art. 91 c.p.c., assumendo che l'Agenzia delle entrate, essendo stata difesa da un proprio funzionario e non da un avvocato, non avrebbe potuto ottenere la condanna alle spese oltre alle sole spese vive.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché la sentenza impugnata era sorretta da due rationes decidendi autonome e il ricorrente aveva censurato soltanto la qualificazione della cartella come atto di riscossione, senza impugnare l'ulteriore ratio fondata sull'inammissibilità di una seconda definizione agevolata su somme già riconducibili a un precedente condono non perfezionato. Ha inoltre ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che nel processo tributario, quando l'Amministrazione finanziaria è assistita in giudizio da propri funzionari o dipendenti legittimati alla difesa tecnica, in caso di vittoria le spese vanno liquidate secondo i parametri degli avvocati, con riduzione del 20%. La Corte ha quindi confermato la condanna del contribuente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 1, d.l. n. 119/2018

    La definizione agevolata prevista dalla norma riguarda gli atti impositivi; la CTR aveva escluso che la cartella in questione vi rientrasse, e la censura sul punto è stata ritenuta comunque non decisiva per la presenza di una seconda autonoma ratio.

  • art. 6, comma 12, d.l. n. 119/2018

    Prevede l'impugnabilità del diniego di definizione agevolata davanti al giudice tributario.

  • art. 19 d.lgs. n. 546/1992

    La cartella di pagamento è atto impugnabile nel processo tributario; il ricorrente invocava anche la giurisprudenza che ne ammette l'impugnazione nel merito quando costituisce il primo e unico atto conoscitivo della pretesa fiscale.

  • art. 91 c.p.c.

    La parte soccombente è condannata alle spese di lite; la Corte ha ritenuto legittima la liquidazione delle spese in favore dell'Amministrazione finanziaria vittoriosa anche quando sia difesa da propri funzionari o dipendenti.

  • art. 15, comma 2-bis, d.lgs. n. 546/1992

    comma 2-bis (ora, comma 2-sexies)

    Nel processo tributario, l'Amministrazione finanziaria assistita da propri funzionari o dipendenti ha diritto alla rifusione delle spese e dei compensi per l'attività difensiva svolta, da liquidarsi secondo tariffa o parametri forensi con riduzione del 20%.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ricorrendo i presupposti, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    È il parametro di riferimento per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • artt. 8-14 della legge n. 289/2002

    Costituiscono il presupposto del recupero delle somme richieste con la cartella di pagamento oggetto di causa.

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    È richiamato come esempio di controllo automatizzato, nel cui ambito la cartella può costituire il primo e unico atto di comunicazione della pretesa fiscale.

  • artt. 3 e 53 Cost.

    Sono evocati per ribadire, in tema di condono fiscale, l'irragionevolezza di un doppio beneficio sul medesimo presupposto impositivo e il principio di parità di trattamento di fronte al fisco.

Massime di principio

  • Quando una sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e una sola di esse viene censurata in cassazione, il motivo è inammissibile perché la ratio non impugnata consolida da sola la decisione.
  • In materia di condono fiscale non è ammissibile una seconda definizione agevolata sul medesimo presupposto impositivo già oggetto di un precedente condono richiesto e non perfezionato, poiché ciò determinerebbe un indebito doppio beneficio.
  • Nel processo tributario, l'Amministrazione finanziaria vittoriosa ha diritto alla rifusione delle spese anche se difesa da propri funzionari o dipendenti legittimati all'assistenza tecnica, con liquidazione secondo i parametri forensi e riduzione prevista dalla legge.
  • La cartella emessa a seguito di controllo automatizzato può essere suscettibile di definizione agevolata quando costituisce il primo e unico atto con cui la pretesa fiscale viene portata a conoscenza del contribuente; tuttavia, tale principio non supera altre autonome cause ostative alla definizione.
  • La soccombenza comporta altresì l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato quando ne ricorrono i presupposti di legge.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.