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Sentenza

Sentenza del 24/10/2024 n. 348 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria

Accertamento imposte - Costi dedotti indebitamente - Fatture per operazioni inesistenti - Sussistenza - Legittimità recupero

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La Direzione Provinciale notificava alla società xxxxx s.r.l. un accertamento per il 2007, contestando costi indebitamente dedotti e IVA detratta su fatture per operazioni inesistenti. Sulla base dell'accertamento societario l'ufficio ha emesso avvisi anche nei confronti dei due soci, imputando loro utili "extracontabili" distribuiti dalla società. I soci hanno impugnato sostenendo: (i) decadenza dei termini di accertamento perché il raddoppio dei termini non poteva operare in assenza di contestazioni di rilevanza penale a loro carico; (ii) che l'attribuzione agli stessi dei maggiori redditi societari è basata su una presunzione semplice derivata da altra presunzione (doppia presunzione), vietata; (iii) che non poteva desumersi l'entità del reddito prima della definizione dell'accertamento societario prodromico; e in subordine chiedevano la sospensione del procedimento in attesa dell'esito del giudizio societario.

La decisione

Il Collegio ha respinto l'appello. Ha ritenuto legittimo e produttivo di effetti l'accertamento nei confronti dei soci perché: (i) la Cassazione, con ordinanza depositata nel giudizio societario, ha confermato la validità dell'accertamento IRES e IVA (esclusa l'applicabilità del raddoppio termini solo in relazione all'IRAP), dunque l'accertamento prodromico è valido per le imposte diverse dall'IRAP; (ii) in quanto la società è a ristretta base societaria, il raddoppio dei termini per la società si estende necessariamente ai soci per i quali la rettifica origina dalla presunzione automatica di percezione degli utili extracontabili; (iii) non sussiste violazione del divieto di doppia presunzione: la presunzione di distribuzione deriva dalla ristrettezza della base sociale e costituisce presunzione semplice, legittima purché i soci non dimostrino che i maggiori ricavi siano stati accantonati o reinvestiti. I soci non hanno fornito tale prova. Conseguentemente gli avvisi sono stati confermati; i ricorrenti condannati al pagamento delle spese di appello, liquidate in Euro 2.500,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, DPR 600/1973

    Utilizzato dall'Amministrazione per contestare costi indebitamente dedotti dalla società; il Collegio ha ritenuto provata l'indeducibilità per le fatture inesistenti e legittima la rettifica societaria.

  • art. 43, DPR 600/1973

    Norma che disciplina il raddoppio dei termini per l'accertamento; il Collegio ha applicato il principio secondo cui, per società di capitali a ristretta base sociale, il raddoppio dei termini operante per la società si estende anche ai soci quando la rettifica deriva dalla presunzione di distribuzione di utili extracontabili.

  • art. 19 e art. 54, DPR 633/1972

    Richiamati per la contestazione della detrazione IVA su fatture per operazioni inesistenti; la decisione ha ritenuto legittimo il recupero dell'IVA indebitamente detratta.

  • Cass. ordinanza n. 18451/2021 (conferma Cass. n. 26037/2016)

    Giurisprudenza citata come principio costante: ove i termini siano raddoppiati per una società di capitali a ristretta base, tale raddoppio si estende ai soci per i quali la rettifica derivi dalla presunzione di percezione degli utili extracontabili.

  • Cass. n. 20078/2005 (Sez. Trib.)

    Affermato che la ristretta base azionaria legittima una presunzione semplice di distribuzione degli utili non contabilizzati, valida anche per le società di capitali; presunzione che non viola il divieto di "doppia presunzione" ed è comunque superabile dalla prova contraria (accantonamenti, reinvestimenti).

  • Ordinanza della Cassazione n. 14053 (21.5.2024) nel giudizio societario

    Nel giudizio societario la Cassazione ha ritenuto inapplicabile il raddoppio dei termini solo in relazione all'IRAP e ha accolto il ricorso limitatamente a IRAP; tuttavia ha confermato la legittimità degli accertamenti IRES e IVA, risultati così produttivi di effetti anche per gli accertamenti nei confronti dei soci.

Massime di principio

  • Se la società è a ristretta base societaria e l'ufficio ha legittimamente accertato maggiori ricavi societari, il raddoppio dei termini applicato alla società si estende anche ai soci quando la rettifica dei soci deriva dalla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili.
  • La presunzione di distribuzione degli utili in presenza di ristretta base sociale è una presunzione semplice (logica) e non una presunzione legale: è ammessa e non viola il divieto di doppia presunzione, ma è comunque superabile dai soci che producano prova che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti.
  • L'accertamento societario prodromico non deve essere necessariamente definitivo perché l'Amministrazione possa utilizzarne gli esiti induttivi per accertare la posizione dei soci, salvo specifiche eccezioni (ad es. casi in cui la Corte abbia escluso l'applicabilità del raddoppio per talune imposte, come l'IRAP nel caso esaminato).
  • Contestare efficacemente l'accertamento dei soci richiede documentazione puntuale che dimostri la diversa destinazione dei maggiori ricavi societari (scritture di accantonamento, prove di reinvestimento, delibere, movimenti bancari coerenti).
  • La mera eccezione della mancata presentazione di una denuncia penale o della mancata contestazione penale non è sufficiente, di per sé, a escludere il raddoppio dei termini nei confronti dei soci quando sussistono i presupposti di ristrettezza della base societaria e la correlata presunzione di percezione degli utili.

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