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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14559/2023 del 25/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società impugnava un avviso di accertamento TARES relativo all'annualità 2015, emesso da un Comune per un immobile sito in Napoli, con richiesta di imposta, sanzioni e interessi. Nei gradi di merito il ricorso era stato respinto: la CTP aveva rigettato l’opposizione e la CTR aveva confermato la debenza del tributo ritenendo che la società avesse la disponibilità dell’immobile sin dal 2013 e reputando non decisive le prove offerte dalla contribuente sulla riferibilità di alcune utenze e pagamenti ad altri locali dello stesso condominio. In Cassazione la società deduceva: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle norme processuali, assumendo che la CTR non si fosse pronunciata su dedotta violazione della disciplina TARES e su eccezione di carenza di legittimazione passiva; 2) violazione della disciplina sulla trattazione dell’udienza pubblica nel processo tributario, sostenendo che la CTR avesse deciso senza celebrare l’udienza richiesta e senza rinvio; 3) violazione della norma che esenta dalla tassa rifiuti aree scoperte e locali non suscettibili di produrre rifiuti, deducendo che nell’immobile vi fosse solo una buca delle lettere; 4) carenza di legittimazione passiva perché l’immobile sarebbe stato condotto in locazione da un terzo. Il Comune resisteva con controricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché privo della necessaria autosufficienza: la ricorrente non aveva trascritto né localizzato gli atti processuali e le eccezioni asseritamente non esaminate. Ha disatteso il secondo motivo osservando che, in base alla disciplina emergenziale Covid-19, il processo tributario poteva essere definito con trattazione scritta quando non fosse possibile la discussione da remoto, e che non esisteva un diritto assoluto e incondizionato alla udienza pubblica; inoltre la doglianza non indicava un concreto pregiudizio difensivo. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo perché, sotto la veste della violazione di legge, la società tendeva a ottenere una rivalutazione del merito sulla disponibilità dell’immobile e sulla titolarità del rapporto tributario, attività non consentita in cassazione. Il ricorso è stato quindi respinto sul piano dell’ammissibilità, con condanna della ricorrente alle spese e con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione della sentenza deve essere effettiva; la censura di motivazione apparente, tuttavia, resta inammissibile se non è autosufficiente e non indica in modo specifico il vizio processuale denunciato.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Invocato come parametro della nullità per motivazione apparente; la Corte ribadisce che la doglianza deve essere specifica e autosufficiente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato in relazione al contenuto della motivazione; non basta il riferimento astratto alla norma per fondare il ricorso.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Anche nei vizi processuali il ricorrente deve indicare e allegare specificamente gli atti e i documenti rilevanti, rispettando l’autosufficienza del ricorso.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    L’esame diretto degli atti da parte della Corte presuppone specifica indicazione e deposito dei documenti rilevanti.

  • art. 33 d.lgs. 546/1992

    La trattazione in udienza pubblica nel processo tributario è regolata da questa norma, ma nel caso concreto opera la disciplina emergenziale che consente la trattazione scritta.

  • art. 27 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    "Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19..."

    Per i processi tributari, in presenza di limitazioni connesse all’emergenza, consente udienze da remoto o, se non possibile, trattazione scritta con termini per memorie; il rinvio a nuovo ruolo è solo residuale quando non sia possibile rispettare i termini per la trattazione scritta.

  • art. 1, comma 641, L. 147/2013

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l’esenzione dall’imposta sui rifiuti per locali non suscettibili di produrre rifiuti, ma la censura è stata reputata inammissibile perché tendeva a contestare il merito della valutazione fattuale.

  • art. 1, comma 1611, L. 296/2006

    Invocato dalla ricorrente a sostegno della tesi sulla legittimazione passiva; la Corte non entra nel merito perché la censura è di fatto e quindi inammissibile.

  • art. 14 del Regolamento comunale TARSU/TIA/TARES di Napoli

    Richiamato dalla ricorrente come parametro per negare la debenza del tributo; la censura è stata ritenuta inammissibile poiché richiedeva una nuova valutazione del fatto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Presupposta la soccombenza della ricorrente, la Corte dà atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, anche quando si denunci un error in procedendo, il ricorso deve essere autosufficiente: vanno indicati con precisione gli atti, i documenti e i passaggi rilevanti, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • La censura di motivazione apparente o di omessa pronuncia non può risolversi in un generico richiamo a eccezioni o domande asseritamente proposte nei gradi di merito; occorre riportare il contenuto essenziale delle deduzioni e localizzarle negli atti.
  • Nel processo tributario emergenziale da Covid-19, la trattazione scritta può legittimamente sostituire l’udienza pubblica quando non sia possibile la discussione da remoto; non esiste un diritto assoluto e incondizionato alla celebrazione dell’udienza in presenza.
  • Per denunciare la violazione dei principi del giusto processo non basta richiamarli in astratto: occorre allegare e dimostrare un concreto pregiudizio difensivo derivante dalla modalità di trattazione.
  • In cassazione non è consentito ottenere una rivalutazione del merito sotto la veste della violazione di legge: se la censura richiede una nuova ponderazione delle prove e dei fatti, il motivo è inammissibile.
  • In materia di tributi sui rifiuti, la contestazione sulla suscettibilità dell’immobile a produrre rifiuti e sulla legittimazione passiva deve essere sorretta da specifiche deduzioni e non può essere proposta in modo meramente assertivo o generico.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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