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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20932/2025 del 23/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di accertamento poi dichiarati illegittimi con sentenza passata in giudicato, cui erano seguite cartelle provvisorie e il pagamento delle somme pretese. La società contribuente presentava una prima istanza di rimborso nel 2009 e una seconda nel 2014; il 29 aprile 2015 l’ente della riscossione erogava un rimborso soltanto parziale. Ritenendo ancora dovute ulteriori somme, la contribuente nel 2019 reiterava la richiesta di restituzione della parte residua e, dopo il decorso di novanta giorni, impugnava il silenzio-rifiuto formatosi su tale seconda istanza. La CTR dichiarava il ricorso inammissibile perché tardivo, qualificando il rimborso parziale come rigetto implicito della domanda originaria, impugnabile entro sessanta giorni. Con il ricorso per cassazione la contribuente deduceva violazione degli artt. 19, 21 e 68 del d.lgs. 546/1992 e degli artt. 2909 e 2953 c.c., sostenendo che la domanda riguardasse una restituzione dovuta in esecuzione del giudicato, non soggetta al termine decadenziale di sessanta giorni, ma impugnabile entro il termine di prescrizione decennale. Contestava inoltre che il rimborso parziale potesse equivalere a diniego espresso o implicito idoneo a far decorrere il termine breve, e sosteneva che fosse invece possibile reiterare l’istanza per la parte non soddisfatta e far formare un nuovo silenzio-rifiuto. Censurava infine la lettura della CTR sotto i profili di chiarezza degli atti impugnabili, ragionevolezza, proporzionalità ed effettività della tutela.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, nel processo tributario, il diritto al rimborso deve essere fatto valere attraverso l’impugnazione di un provvedimento dell’Amministrazione, espresso o tacito, previo sollecito in sede amministrativa; ciò vale anche quando si tratti di somme versate in esecuzione di provvisoria iscrizione a ruolo o di rimborso dovuto in base a giudicato, salvo la diversa disciplina dell’ottemperanza non rilevante ratione temporis. Nel caso di rimborso parziale privo di indicazioni interlocutorie o riserve, il provvedimento vale per la parte non restituita come rigetto implicito dell’istanza originaria e deve essere impugnato entro sessanta giorni ai sensi degli artt. 19 e 21 d.lgs. 546/1992. È stata quindi esclusa la possibilità di una seconda istanza di rimborso per la parte residua, perché la riproposizione della medesima domanda, a fronte di un provvedimento già definitivo, si risolve al più in una sollecitazione di autotutela, non in un nuovo procedimento impugnabile. La Corte ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È stata la norma processuale invocata come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge processuale.

  • art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Il rimborso deve essere azionato mediante impugnazione del diniego espresso o tacito; il rimborso parziale, per la parte non soddisfatta, integra un rifiuto impugnabile.

  • art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Il termine di sessanta giorni decorre dalla notificazione dell’atto impugnato nel caso di rifiuto espresso; per il rifiuto tacito vale la regola del novantesimo giorno dalla domanda, ma non è ammessa una seconda istanza dopo un rimborso parziale definitivo.

  • art. 68 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La disciplina del rimborso d’ufficio delle somme corrisposte in eccedenza a seguito di sentenza favorevole al contribuente non consente l’azione diretta in giudizio senza previa istanza amministrativa.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione agli effetti del giudicato sul diritto alla restituzione.

  • art. 2953 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l’applicazione del termine decennale di prescrizione all’azione restitutoria.

  • art. 2946 c.c.

    Indicato dalla ricorrente come termine di prescrizione decennale per l’azione di rimborso/restituzione.

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    Invocato per sostenere l’esigenza di chiarezza e riconoscibilità degli atti tributari impugnabili e dei relativi termini.

  • art. 19, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno del principio di conoscibilità degli atti e dei termini di impugnazione.

  • art. 3 Cost.

    Evocato dalla ricorrente sotto il profilo di ragionevolezza e proporzionalità della disciplina interpretata in senso restrittivo.

  • art. 53 Cost.

    Evocato dalla ricorrente per contestare la proporzionalità della soluzione adottata.

  • artt. 24 e 113 Cost.

    Richiamati dalla ricorrente a tutela dell’effettività della tutela giurisdizionale.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato dalla ricorrente per affermare il diritto a un rimedio giurisdizionale effettivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato nel dispositivo per gli effetti sul contributo unificato in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Nel processo tributario il rimborso di somme indebitamente versate non è azionabile direttamente in giudizio, ma richiede prima una domanda amministrativa e poi, in caso di diniego espresso o tacito, l’impugnazione del provvedimento ai sensi degli artt. 19 e 21 del d.lgs. 546/1992.
  • Quando l’Amministrazione dispone un rimborso solo parziale, senza dichiararlo interlocutorio o riservarsi di provvedere oltre, il provvedimento vale per la parte residua come rigetto implicito della domanda originaria e va impugnato nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, se notificato, oppure secondo le regole del diniego tacito se manca una formale comunicazione.
  • Non è ammessa la riproposizione della medesima istanza di rimborso dopo un provvedimento parzialmente satisfattivo ormai definitivo; la nuova domanda non fa sorgere un nuovo silenzio-rifiuto impugnabile, ma può al più sollecitare l’autotutela dell’Amministrazione.
  • La disciplina del rimborso d’ufficio delle somme versate in eccedenza in esecuzione di sentenza favorevole al contribuente non elimina il necessario previo passaggio amministrativo e non trasforma l’azione restitutoria in un’azione di mero accertamento direttamente proponibile davanti al giudice tributario.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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