Cassazione Civile, Ordinanza n. 20319/2025 del 20/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società partecipata)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte dell’ente provinciale poi metropolitano, della delibera di approvazione del bilancio 2010 della società d’ambito, nella parte in cui imputava all’ente un costo di oltre un milione di euro per servizi di gestione dei rifiuti. L’ente sosteneva che il servizio non fosse stato validamente attivato nei suoi confronti perché mancava la comunicazione prevista dallo statuto e, secondo la sua tesi, per i servizi "a richiesta" sarebbe stata necessaria una specifica convenzione. La società, costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda e proponeva anche domanda riconvenzionale per il pagamento delle somme indicate in bilancio, anche a titolo di ingiustificato arricchimento. Il Tribunale aveva accolto la domanda dell’ente e annullato la delibera; la Corte d’appello aveva invece riformato la decisione, ritenendo che, nel sistema normativo sulla gestione integrata dei rifiuti, la società d’ambito fosse legittimata a svolgere il servizio e che la comunicazione dell’ente rilevasse solo per la concreta decorrenza del servizio, non come condizione costitutiva del diritto al compenso. In cassazione l’ente ricorrente deduceva, in sintesi: violazione degli artt. 200 e 201 d.lgs. 152/2006 e delle norme regionali siciliane sulla gestione dei rifiuti, per avere la Corte d’appello escluso la possibilità per la provincia di gestire autonomamente il servizio o di subordinare l’attivazione a un proprio atto volitivo; violazione dell’art. 2332 c.c., ultrapetizione e falsa applicazione degli artt. 1362 ss. c.c., per avere la Corte d’appello interpretato lo statuto in modo da farne derivare la nullità di clausole non impugnate; omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 112 c.p.c., per non avere la Corte territoriale considerato la dedotta necessità di una convenzione per i servizi a richiesta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale, ritenendo infondati o inammissibili i motivi della Città Metropolitana. Ha condiviso la lettura sistematica della Corte d’appello: la disciplina nazionale e regionale in materia di rifiuti è orientata al superamento della frammentazione delle gestioni e all’organizzazione integrata del servizio negli ambiti territoriali ottimali; in tale quadro, l’art. 6 dello statuto della società non subordina la legittimazione a operare della società a una discrezionale attivazione dell’ente socio, ma regola solo la concreta decorrenza del servizio. La censura sulla violazione dei canoni ermeneutici è stata respinta perché il ricorrente non aveva indicato specificamente quali regole interpretative fossero state violate, limitandosi a contrapporre una propria lettura a quella del giudice di merito. È stata dichiarata inammissibile anche la doglianza di omessa pronuncia, perché non riguardava una domanda o eccezione autonoma ma una mera circostanza argomentativa. Il ricorso incidentale della società è stato esaminato solo nei limiti emergenti dal testo fornito, ma dal brano disponibile non risulta una sua definizione conclusiva; la parte decisoria leggibile riguarda comunque il rigetto del ricorso principale.
Norme richiamate
art. 23 d.lgs. n. 22 del 1997
Le province, negli ambiti territoriali ottimali, assicurano la gestione unitaria dei rifiuti urbani e disciplinano le forme di cooperazione tra gli enti locali; il sistema mira al superamento della frammentazione delle gestioni.
art. 160 l.r. Sicilia n. 25 del 1993
Attribuisce alle province regionali siciliane l’attività obbligatoria di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali nelle aree esterne ai perimetri dei centri abitati, da coordinare con la disciplina successiva sugli ATO.
art. 197 d.lgs. n. 152 del 2006
Alle province competono, in linea generale, funzioni amministrative di programmazione e organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale.
art. 198 d.lgs. n. 152 del 2006
I comuni concorrono alla gestione dei rifiuti urbani nell’ambito degli ATO e con le modalità previste dalla disciplina di settore.
art. 200 d.lgs. n. 152 del 2006
La gestione dei rifiuti urbani è organizzata su ambiti territoriali ottimali secondo il criterio del superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio integrato.
art. 201 d.lgs. n. 152 del 2006
L’autorità d’ambito è una struttura dotata di personalità giuridica, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente e alla quale è trasferito l’esercizio delle competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti.
art. 6 l.r. Sicilia n. 9 del 2010
Per l’esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti, provincia e comuni ricompresi in ciascun ambito territoriale ottimale costituiscono una società consortile di capitali; la provincia partecipa alla società anche come quotista.
art. 7 dello statuto di Joniambiente s.p.a.
L’ente che aderisce alla società è obbligato a partecipare alle spese generali di amministrazione proporzionalmente alla quota azionaria, indipendentemente dall’attivazione specifica di servizi.
art. 6 dello statuto di Joniambiente s.p.a.
La comunicazione dell’ente socio sulla data di avvio del servizio serve a regolare la concreta decorrenza dell’espletamento; in caso di mancata comunicazione, l’ente partecipa agli oneri generali di avvio del servizio, ma tale previsione non condiziona in via costitutiva il diritto della società a operare nel sistema integrato.
Il vizio di omessa pronuncia riguarda solo la mancata decisione su domande o eccezioni autonome, non il mancato esame di singole circostanze o argomentazioni difensive.
La censura in cassazione dell’interpretazione contrattuale richiede la specifica indicazione dei canoni ermeneutici asseritamente violati e del modo in cui il giudice se ne sarebbe discostato.
È richiamato nel ragionamento difensivo sull’eccezione di nullità, ma la Corte segnala che la nullità può essere rilevata anche d’ufficio dal giudice.
È evocato dalla ricorrente in tema di nullità delle clausole statutarie, ma il brano non mostra un’applicazione decisiva della norma nel merito.
Massime di principio
- Nel settore della gestione dei rifiuti, la disciplina nazionale e regionale va letta in chiave sistematica: il fine normativo è il superamento della frammentazione delle gestioni e l’organizzazione integrata del servizio negli ambiti territoriali ottimali, con partecipazione obbligatoria degli enti locali.
- Quando lo statuto di una società partecipata si inserisce in un assetto legale di servizio pubblico integrato, la clausola che prevede una comunicazione dell’ente socio sulla data di avvio del servizio non va intesa come condizione costitutiva dell’obbligo della società di operare, ma come regola di coordinamento della concreta decorrenza del servizio.
- In cassazione, la censura contro l’interpretazione di una clausola contrattuale o statutaria è ammissibile solo se il ricorrente indica specificamente quali canoni ermeneutici siano stati violati e in quale passaggio il giudice di merito se ne sia discostato; non basta contrapporre una diversa lettura del testo.
- Il vizio di omessa pronuncia sussiste solo se il giudice omette di decidere su una domanda o eccezione autonoma; non ricorre quando il giudice non si soffermi su una singola circostanza fattuale o su un argomento difensivo.
- Nel sistema degli ATO rifiuti, la partecipazione degli enti locali alla società o all’autorità d’ambito comporta l’assoggettamento alle regole di riparto dei costi e di cooperazione necessarie a rendere operativo il servizio comune.
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