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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06158/2026 del 17/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente riscossore; amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società, di avvisi di mora e intimazioni di pagamento relativi a tributi e sanzioni. La Commissione tributaria regionale aveva accolto solo in parte l'appello della contribuente, dichiarando prescritto il credito relativo a un avviso di mora e confermando la prescrizione delle sanzioni per altri atti, in mancanza di atti interruttivi. In cassazione hanno proposto ricorso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e l'Agenzia delle Entrate. La prima ha censurato la decisione per il modo in cui era stato trattato l'estratto di ruolo e, in via preliminare, ha visto dichiarare inammissibile il proprio ricorso principale perché proposto con difensore del libero foro senza i presupposti che consentono la deroga al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. L'Agenzia delle Entrate ha invece contestato l'esclusione dell'estratto di ruolo quale prova, l'omesso esame di tale documento, la ritenuta lesione del diritto di difesa per mancata concessione di un termine a difesa e, più in generale, la valutazione operata sulla prescrizione e sulla motivazione degli atti. La società contribuente, con ricorso incidentale, ha sostenuto che l'estratto di ruolo non potesse provare la notifica delle cartelle, che la prescrizione dovesse comunque essere dichiarata, che gli atti fossero insufficientemente motivati anche quanto agli interessi, e che la giurisdizione sul risarcimento del danno fosse stata erroneamente negata. Ha inoltre invocato la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione per difetto di valida difesa tecnica davanti alla Cassazione. Ha rigettato integralmente il ricorso incidentale della società contribuente. Ha invece accolto i primi due motivi del ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo ammissibile e fondato l'uso dell'estratto di ruolo come prova nei limiti indicati dalla giurisprudenza e assorbiti gli ulteriori motivi. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 43 r.d. n. 1611 del 1933

    per l'Agenzia delle Entrate-Riscossione la deroga al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato richiede una motivata delibera o i presupposti di conflitto/indisponibilità; in mancanza, il ricorso con difensore del libero foro è inammissibile

  • art. 366 c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente, ma non in modo eccessivamente formalistico; non è richiesta la trascrizione integrale degli atti se il contenuto è puntualmente indicato

  • artt. 14, 16, 23, 24 e 32 d.lgs. 546 del 1992

    richiamati per la dedotta irrituale produzione documentale in primo grado e per la sua eventuale acquisibilità in appello

  • art. 58, comma 2, d.lgs. 546 del 1992

    i documenti tardivamente prodotti in primo grado possono essere utilizzati in appello nei limiti consentiti dalla disciplina processuale tributaria

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il motivo sull'omesso esame dell'estratto di ruolo è stato dichiarato assorbito dall'accoglimento di altri motivi

  • artt. 24 e 59 d.lgs. 546 del 1992

    la questione del termine a difesa è stata ritenuta assorbita dall'accoglimento dei motivi relativi alla prova documentale

  • art. 2697 c.c.

    invocato dalla contribuente sul riparto dell'onere della prova della notificazione e della prescrizione

  • art. 2943 c.c.

    invocato dalla contribuente in tema di interruzione della prescrizione

  • art. 115 c.p.c.

    invocato dalla contribuente per contestare la valutazione delle prove documentali

  • art. 116 c.p.c.

    invocato dalla contribuente per contestare il libero apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito

  • art. 26, comma 4, d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato dalla contribuente sul regime probatorio della notifica della cartella e della documentazione esattoriale

  • art. 2946 c.c.

    invocato dalla contribuente sulla prescrizione ordinaria del credito

  • art. 2948 c.c.

    invocato dalla contribuente per la prescrizione breve di taluni crediti periodici

  • art. 7, comma 2, L. n. 212 del 2000

    richiamato per l'obbligo di motivazione degli atti impositivi e di riscossione

  • art. 36, comma 4, d.lgs. n. 248 del 2007

    richiamato dalla contribuente in relazione alla motivazione degli atti e al computo degli accessori

  • art. 20 d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato in tema di riscossione e accessori del credito tributario

  • art. 2043 c.c.

    richiamato per la domanda risarcitoria fondata su asseriti comportamenti illeciti dell'amministrazione

  • art. 96 c.p.c.

    la responsabilità aggravata presuppone mala fede o colpa grave; nel caso è stata esclusa per assenza di malafede nella resistenza in giudizio

  • art. 2 d.lgs. n. 546 del 1992

    la domanda di risarcimento per comportamento illecito dell'amministrazione finanziaria appartiene alla giurisdizione ordinaria, non a quella tributaria

  • art. 3 L. n. 241 del 1990

    richiamato, insieme all'art. 7 Statuto del contribuente, per il contenuto dell'obbligo di motivazione

  • art. 2718 c.c.

    le copie parziali o riproduzioni per estratto rilasciano piena prova solo per la parte letteralmente riprodotta, se rilasciate da pubblici ufficiali autorizzati

  • art. 45 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    richiamato in tema di ammissione del credito al passivo e prova mediante copia del ruolo

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l'estratto di ruolo può essere utilizzato come documento probatorio dei fatti in esso riportati e, in particolare, può concorrere alla prova della notificazione delle cartelle insieme agli altri elementi di causa; non è sempre necessario il deposito della cartella o degli avvisi di ricevimento se la prova risulta comunque acquisita secondo le modalità ammesse.
  • I documenti irritualmente o tardivamente prodotti in primo grado possono essere esaminati in appello se la parte interessata si costituisce tempestivamente e rinnova il deposito secondo le forme di legge; in difetto, l'acquisizione resta preclusa, pur se la controparte abbia già interloquito sul contenuto dei documenti.
  • Il ricorso per cassazione non è inammissibile per difetto di autosufficienza quando, pur senza trascrivere integralmente gli atti richiamati, indichi in modo chiaro e specifico il loro contenuto essenziale e la loro collocazione nel fascicolo.
  • La cartella o l'atto di riscossione è sufficientemente motivato, quanto agli interessi, quando consente di individuare l'importo richiesto, la base normativa e la decorrenza degli accessori; non è necessaria l'indicazione analitica di ogni saggio periodico o delle modalità di calcolo, specie se l'atto richiama un precedente atto già conosciuto dal contribuente.
  • La domanda di risarcimento del danno fondata su comportamenti illeciti dell'amministrazione finanziaria appartiene alla giurisdizione ordinaria, poiché riguarda un diritto soggettivo autonomo rispetto al rapporto tributario; la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. presuppone invece la prova di mala fede o colpa grave nella condotta processuale o nella pretesa azionata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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