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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 978/2020 del 17/01/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità amministrativa)

La controversia

La titolare di un’azienda agricola si era opposta a due ordinanze-ingiunzione notificate il 25 luglio 2005 e contestate il 2 agosto 2005. La prima applicava una sanzione di 624 euro per l’omessa denuncia all’INPS della manodopera occupata nel secondo trimestre 2002 entro il termine previsto. La seconda applicava una sanzione di 41.601 euro per omissioni relative all’assunzione, alla registrazione delle presenze e alla comunicazione dei codici fiscali dei lavoratori, sul presupposto che un formale appalto con una cooperativa agricola dissimulasse un’interposizione illecita di manodopera. Gli accertamenti traevano origine da verbali ispettivi del 18 giugno 2002 e da successivi atti amministrativi. Il Tribunale di Castrovillari rigettava le opposizioni con sentenza pubblicata il 23 giugno 2009; la Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza n. 753/2015 del 4 giugno 2015, rigettava l’appello, ritenendolo inammissibile per difetto di specificità e, comunque, infondato. La ricorrente ha articolato otto motivi: 1) violazione dell’art. 342 c.p.c., contestando la declaratoria di inammissibilità dell’appello; 2) violazione della disciplina sull’interposizione di manodopera e dell’art. 115 c.p.c., sostenendo che il coordinamento necessario all’esecuzione del servizio non dimostrava l’interposizione; 3) violazione dell’art. 1662 c.c., assumendo che il committente può controllare l’esecuzione dell’appalto senza dirigerne i lavoratori; 4) violazione dell’art. 2700 c.c., contestando il valore probatorio delle dichiarazioni raccolte e degli apprezzamenti dei verbalizzanti; 5) violazione della disciplina dell’opposizione a sanzione amministrativa e insufficienza della prova della responsabilità; 6) omesso esame del contratto d’appalto e delle fatture emesse dalla cooperativa, con corrispettivo di 0,11 euro per chilogrammo raccolto; 7) violazione dei canoni di interpretazione del contratto, sostenendo che oggetto e modalità dei pagamenti confermavano l’affidamento di servizi autonomi; 8) omesso esame del comportamento successivo delle parti e mancata ammissione della prova testimoniale diretta a dimostrare l’autonomia organizzativa della cooperativa, l’assunzione e direzione dei lavoratori da parte di questa e lo svolgimento di servizi anche per altre aziende.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. In via preliminare ha rilevato che il controricorso era stato proposto dal Ministero anziché dall’autorità che aveva emesso le ordinanze-ingiunzione, unica legittimata passiva anche nella fase di legittimità; non ha tuttavia adottato statuizioni sulle spese del giudizio di cassazione, proprio in ragione dell’inammissibilità del controricorso ministeriale. Ha inoltre ritenuto il ricorso della titolare dell’azienda carente dei requisiti di specificità e autosufficienza: non riportava adeguatamente le ragioni della decisione di primo grado, i motivi d’appello, gli atti presupposti e i documenti necessari a verificare le censure, né dimostrava perché fosse erronea la declaratoria di inammissibilità dell’appello. Le doglianze non potevano essere integrate dalla memoria ex art. 378 c.p.c. La Corte ha quindi considerato assorbenti tali profili di inammissibilità e ha escluso che in cassazione si potessero ricostruire diversamente i fatti accertati in merito. Ha comunque osservato che i giudici di merito avevano ritenuto genuinamente accertata l’interposizione: il servizio riguardava il diradamento e la raccolta dei frutti; i lavoratori della cooperativa svolgevano mansioni analoghe a quelle dei dipendenti aziendali, utilizzavano anche mezzi messi a disposizione dall’imprenditrice, erano diretti e controllati dai capisquadra dell’azienda e operavano in luoghi non predeterminati, secondo le necessità dell’azienda; la cooperativa forniva, oltre ai braccianti, essenzialmente il furgone per il loro trasporto. L’abrogazione della L. n. 1369/1960 non aveva efficacia retroattiva rispetto ai fatti del 2002. La Corte ha escluso l’inversione dell’onere probatorio e ha richiamato la presunzione di colpa prevista per l’illecito amministrativo, superabile dall’autore solo dimostrando l’assenza di colpa; la ricorrente non aveva fornito una prova idonea della buona fede o dell’errore incolpevole. È stato inoltre escluso che le censure sulla valutazione delle risultanze ispettive consentissero una rivalutazione dei fatti in sede di legittimità. Disposto il rigetto e dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6, c.p.c.

    In particolare, la ricorrente ha omesso di riportare, ancorchè sinteticamente, le ragioni poste a sostegno della sentenza di primo grado, e nemmeno i motivi del suo appello, però giudicati non specifici e neppure idonei a confutare le argomentazioni in base alle quali il primo giudicante aveva rigettato entrambe le opposizioni.

    Il ricorso per cassazione deve contenere le allegazioni e indicazioni necessarie a rendere verificabili le censure, compresi il contenuto rilevante della decisione di primo grado e i motivi d’appello quando la pronuncia impugnata richiama la decisione di primo grado; la loro omissione determina inammissibilità.

  • art. 378 c.p.c.

    Infatti, già Cass. s.u. civ. n. 11097 del 15/05/2006 aveva sancito il principio secondo cui con le memorie di cui all’art. 378 c.p.c., destinate esclusivamente ad illustrare e chiarire le ragioni già compiutamente svolte con l’atto di costituzione ed a confutare le tesi avversarie, non è possibile specificare od integrare, ampliandolo, il contenuto delle originarie argomentazioni che non fossero state adeguatamente prospettate o sviluppate con il detto atto introduttivo.

    La memoria ex art. 378 c.p.c. può chiarire e illustrare censure già compiutamente formulate, ma non può colmare carenze del ricorso né ampliarne le originarie argomentazioni.

  • art. 342 c.p.c.

    Pertanto, a fronte della inammissibilità in via preliminare ritenuta dalla Corte distrettuale (perchè l’appello non conteneva una critica specifica all’iter logico argomentativo della sentenza impugnata, nella quale, enunciata ed applicata correttamente la regola dell’onere della prova a carico dell’amministrazione, era stato analiticamente esaminato il contratto d’appalto e parimenti valutate le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa in rapporto al ciclo produttivo dell’azienda agricola, pacificamente attestanti un appalto di manodopera) appaiono del tutto insufficienti i meri sintetici richiami e rinvii addotti a sostegno del primo motivo di ricorso.

    L’appello deve contenere una critica specifica alle ragioni della decisione impugnata; la contestazione non può limitarsi a richiami sintetici che non confutino l’iter argomentativo del primo giudice.

  • art. 1 L. 23 ottobre 1960, n. 1369

    Quindi, la Corte territoriale rilevava, previa l’anzidetta riscontrata inammissibilità, comunque l’infondatezza dell’interposto gravame, poichè il contratto d’appalto (dunque esaminato, contrariamente alle apodittiche asserzioni di parte ricorrente) aveva effettivamente ad oggetto mere prestazioni di lavoro con contrasto con la disciplina di cui alla cit. L. n. 1369, art. 1 all’uopo citando anche Cass. lav. n. 7820 del 28/03/2013 (secondo cui il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro – previsto dalla L. 23 ottobre 1960, n. 1369, art. 1 “ratione temporis” applicabile -, in riferimento agli appalti endoaziendali, caratterizzati dall’affidamento ad un appaltatore esterno di tutte le attività, ancorchè strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l’appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all’appaltatore – datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto – quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione -, senza una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo.

    Nel regime applicabile ai fatti anteriori all’abrogazione della legge, ricorre l’interposizione vietata quando l’appaltatore mette a disposizione del committente la sola prestazione lavorativa e conserva soltanto la gestione amministrativa dei rapporti, senza organizzare l’attività per realizzare un risultato produttivo autonomo.

  • art. 85 D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276

    Quindi, la Corte d’Appello risulta essersi pronunciata in merito alle anzidette doglianze, osservando in primo luogo osservato come l’abrogazione della L. n. 1369 del 1960, per effetto del D.Lgs. n. 276 del 2003, non avesse spiegato effetti retroattivi, sicchè non aveva inciso sulla violazione oggetto di causa, siccome anteriormente riscontrata il 18 giugno 2002, nè precluso l’irrogazione delle sanzioni alla stregua della consolidata citata giurisprudenza di legittimità.

    L’abrogazione della L. n. 1369/1960 disposta dal D.Lgs. n. 276/2003 non opera retroattivamente e non elimina l’applicabilità della disciplina previgente a violazioni commesse prima dell’abrogazione.

  • art. 3 L. 24 novembre 1981, n. 689

    Pertanto, alla stregua di quanto, motivatamente ed insindacabilmente, accertato dai giudici di merito, del tutto corretto, anche in punto di diritto, appare l’iter argomentativo seguito dai giudici di merito, specialmente laddove è stata esclusa ogni indebita inversione dell’onere probatorio, tenuto altresì conto della formulazione della L. n. 689 del 1981, art. 3 (Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l’agente non è responsabile quando l’errore non è determinato da sua colpa), alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto, in tema di elemento soggettivo, di guisa che, in materia di illecito amministrativo, la buona fede dell’autore del medesimo può rilevare come causa di esclusione della responsabilità amministrativa soltanto quando l’errore sulla liceità del fatto risulti incolpevole, occorrendo a tal fine un elemento positivo idoneo ad indurre un errore siffatto, non ovviabile dall’interessato con l’ordinaria diligenza.

    Per l’illecito amministrativo sono sufficienti coscienza e volontà della condotta, dolosa o colposa; l’errore sul fatto esclude la responsabilità soltanto se non è determinato da colpa. La buona fede rileva solo in presenza di elementi positivi che abbiano indotto un errore incolpevole, non superabile con l’ordinaria diligenza.

  • art. 2700 c.c.

    I verbali redatti dagli ispettori del lavoro, o comunque dai funzionari degli enti previdenziali, fanno fede fino a querela di falso, ai sensi dell’art. 2700 c.c., solo relativamente alla loro provenienza dal sottoscrittore, alle dichiarazioni a lui rese ed agli altri fatti che egli attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell’inchiesta per averle apprese da terzi o in seguito ad altre indagini, i verbali, per la loro natura di atto pubblico, hanno un’attendibilità che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria.

    La fede privilegiata del verbale ispettivo copre la provenienza dell’atto, le dichiarazioni rese al pubblico ufficiale e i fatti da lui compiuti o avvenuti in sua presenza; le altre risultanze sono liberamente valutabili, ma hanno attendibilità superabile mediante specifica prova contraria.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    In seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111 Cost., comma 6, e, nel processo civile, dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4.

    Dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il mero difetto di sufficienza motivazionale non è denunciabile; resta sindacabile l’omesso esame del fatto decisivo nei limiti previsti dalla norma, mentre la motivazione solo apparente o mancante integra una nullità processuale.

  • art. 1662 c.c.

    Non ci sono passaggi di applicazione o interpretazione della norma da parte della Corte; la disposizione è riportata soltanto nell’esposizione del motivo di ricorso.

    La ricorrente invocava la facoltà del committente di controllare lo svolgimento dei lavori, ma la Corte non ha formulato una specifica interpretazione dell’art. 1662 c.c.

  • art. 1362 c.c. e seguenti

    Non ci sono passaggi di applicazione o interpretazione delle norme da parte della Corte; i canoni ermeneutici sono menzionati soltanto nell’esposizione del motivo di ricorso.

    La Corte non ha svolto una distinta interpretazione dei canoni ermeneutici, avendo rilevato l’inammissibilità delle censure e richiamato gli accertamenti compiuti in sede di merito.

  • art. 1372 c.c.

    Non ci sono passaggi di applicazione o interpretazione della norma da parte della Corte; la disposizione è menzionata soltanto nell’esposizione del motivo di ricorso.

    La Corte non ha formulato una specifica interpretazione dell’efficacia del contratto tra le parti.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Visto, infine, l’esito negativo dell’impugnazione, sussistono i presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

    In conseguenza del rigetto, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione, la legittimazione passiva spetta all’autorità che ha emesso il provvedimento, anche se organo periferico dello Stato; tale legittimazione esclusiva permane in appello e in cassazione e non subentra al Ministro per il solo fatto della sovraordinazione gerarchica.
  • Il ricorso per cassazione deve esporre in modo autosufficiente i fatti processuali e sostanziali necessari a comprendere la controversia e verificare ciascuna censura; quando la sentenza d’appello motiva per relationem alla decisione di primo grado, occorre identificare la motivazione recepita e le critiche formulate con l’appello.
  • Chi censura in cassazione la declaratoria di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità deve riportare nel ricorso, nella misura necessaria, il contenuto dell’atto d’appello e indicare concretamente perché le censure fossero idonee a confutare la decisione impugnata.
  • La memoria ex art. 378 c.p.c. può illustrare e chiarire motivi già compiutamente proposti, ma non può integrare le carenze del ricorso né introdurre nuove questioni o ampliarne le argomentazioni originarie.
  • Le questioni che richiedono accertamenti di fatto non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione; se una questione non risulta trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente deve indicare dove e come l’aveva tempestivamente dedotta nel giudizio di merito.
  • Nel regime della L. n. 1369/1960 applicabile ratione temporis, è vietato l’appalto che si risolva nella messa a disposizione della manodopera, quando l’appaltatore non organizzi realmente la prestazione per un risultato produttivo autonomo e conservi soltanto compiti amministrativi del rapporto di lavoro.
  • La valutazione della genuinità dell’appalto dipende dalle modalità concrete di esecuzione: rilevano, tra gli altri elementi, chi organizza e dirige i lavoratori, chi fornisce i mezzi e se l’attività dell’appaltatore sia autonomamente organizzata per conseguire un risultato produttivo.
  • Nell’illecito amministrativo, la coscienza e volontà della condotta, anche colposa, sono sufficienti per l’elemento soggettivo; la buona fede esclude la responsabilità solo se l’errore sulla liceità è incolpevole e deriva da elementi positivi non superabili con l’ordinaria diligenza.
  • I verbali ispettivi fanno piena prova, fino a querela di falso, della loro provenienza, delle dichiarazioni ricevute e dei fatti compiuti o percepiti direttamente dal pubblico ufficiale; le ulteriori circostanze raccolte o ricostruite sono valutabili dal giudice e possono essere contestate con specifica prova contraria.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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