Cassazione Civile, Sentenza n. 980/2020 del 17/01/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il lavoratore, dipendente dal 1983, aveva prestato servizio dal novembre 1999 al luglio 2014 nell’area commerciale, prima come coordinatore e poi come responsabile di filiale e direttore di un ufficio postale. La società gli contestò disciplinarmente, con lettera del 3 agosto 2015, condotte relative all’emissione e all’utilizzo di carte prepagate tra il 28 dicembre 2012 e il 16 ottobre 2014. Secondo l’addebito ritenuto provato dai giudici di merito, il lavoratore, abusando della propria posizione gerarchica e, almeno dal 14 luglio 2014, del ruolo di direttore, aveva indotto colleghi ad attivare sette carte su cinquanta senza la presenza degli intestatari allo sportello o senza la loro volontà, in violazione della procedura aziendale; alcune carte erano state rinvenute nella perquisizione domiciliare del 6 febbraio 2015. Gli era stato inoltre addebitato l’uso indebito della carta intestata a un soggetto identificato in sentenza come S.A., con prelevamenti presso ATM. Il Tribunale, in sede di opposizione datoriale all’ordinanza resa nella fase sommaria ex L. n. 92/2012, aveva dichiarato legittimo il licenziamento intimato il 28 settembre 2015 e respinto le domande del lavoratore; la Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 410/2018 depositata il 10 aprile 2018, aveva rigettato il reclamo. In Cassazione il lavoratore ha proposto diciannove motivi: 1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2119 c.c. quanto alla rilevanza della presenza degli intestatari nell’ufficio, ma non allo sportello, e alla distinzione tra identificazione e attivazione; 2) omesso esame delle disposizioni attuative di Banca d’Italia e del manuale operativo; 3) violazione della disciplina antiriciclaggio e delle relative disposizioni per l’asserita regolarità dell’identificazione effettuata dal direttore in un locale diverso; 4) violazione delle regole sull’interpretazione, sulla prova e sulla giusta causa, negando l’abuso gerarchico e l’induzione e contestando la necessità di un pregiudizio ulteriore; 5) motivazione apparente, illogica o contraddittoria sul luogo e sulle modalità di attivazione; 6) insussistenza del fatto e richiesta di tutela reintegratoria; 7) omessa considerazione di una sanzione conservativa e della proporzionalità; 8) difetto di prova di un pregiudizio datoriale ulteriore; 9) ultrapetizione per avere la Corte d’appello considerato l’uso indebito della carta di S.A.; 10) errore percettivo nel ritenere provati prelevamenti anziché ricariche; 11) violazione del contraddittorio per l’utilizzo di fatti asseritamente non contestati né documentati; 12) rilievo d’ufficio dell’uso indebito e violazione dell’onere probatorio datoriale e del diritto di difesa; 13) contraddittorietà della motivazione sulla distinzione tra ricariche e prelevamenti; 14) contraddittorietà tra l’addebito di rilascio indebito e l’accertamento relativo alla carta di S.A.; 15) insufficienza degli indizi sull’uso indebito; 16) ultrapetizione e omessa riproposizione in appello dell’addebito; 17) insussistenza della giusta causa per difetto di dolo e di prova; 18) tardività della contestazione disciplinare; 19) lesione del diritto di difesa per mancata audizione personale, nonostante la richiesta e l’assenza per malattia.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Il diciottesimo motivo sulla tardività della contestazione è stato dichiarato inammissibile: la Corte d’appello aveva applicato correttamente il criterio di immediatezza relativa e valutato in modo adeguatamente motivato la complessità degli accertamenti e i tempi di conoscenza dei fatti, valutazione di merito non sindacabile in cassazione. Il diciannovesimo motivo è stato rigettato: il datore aveva fissato una prima audizione e, dopo l’assenza per malattia, una seconda data, invitando il lavoratore a presentare ulteriori giustificazioni scritte, che non furono trasmesse. La mera certificazione della malattia non dimostrava che essa impedisse di allontanarsi da casa; non era quindi provata un’esigenza difensiva non altrimenti tutelabile che imponesse un ulteriore rinvio. I primi cinque motivi, sulla procedura di identificazione e attivazione delle carte e sui vizi di motivazione e prova, sono stati rigettati: il protocollo prevedeva gli adempimenti dell’operatore e l’attivazione successiva all’identificazione, mentre le censure miravano in sostanza a ottenere una nuova valutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità; la motivazione d’appello non era apparente né affetta dai denunciati vizi. Il sesto motivo, sulla tutela reintegratoria per insussistenza del fatto, è stato dichiarato assorbito dal rigetto dei motivi precedenti. Il settimo, l’ottavo e il diciassettesimo motivo, sulla giusta causa, sulla proporzionalità e sull’applicazione delle previsioni collettive, sono stati rigettati: le doglianze sollecitavano un riesame del merito e non indicavano una specifica incoerenza della valutazione rispetto agli standard sociali; la giusta causa è nozione legale e le previsioni del CCNL hanno, per le sanzioni espulsive, valore esemplificativo, fermo il limite di non applicare una sanzione più grave di quella collettiva per una determinata infrazione. La valutazione di gravità e proporzionalità era adeguatamente motivata. Il nono e il sedicesimo motivo sono stati rigettati: la pronuncia sull’uso della carta di S.A. rientrava nella contestazione disciplinare devoluta dalla società; il motivo relativo alla mancata riproposizione in appello era inoltre privo di specificità, non essendo stata trascritta la memoria di costituzione rilevante. I motivi dal decimo al tredicesimo sono stati rigettati: la Corte territoriale aveva fondato l’accertamento dei prelevamenti su documenti e su addebiti specificamente contestati; la distinzione tra ricariche e prelevamenti non rendeva la motivazione contraddittoria. Il quattordicesimo motivo è stato rigettato, anche per difetto d’interesse nella parte relativa a carte per le quali non era stato ritenuto provato un addebito disciplinare; non vi era contraddizione tra l’addebito di abusiva attivazione e quello, diverso, di falsificazione della carta. Il quindicesimo motivo è stato dichiarato inammissibile perché contestava la valutazione probatoria di merito, adeguatamente motivata. Il lavoratore è stato condannato a rifondere alla società le spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 200 per esborsi ed euro 5.000 per compensi, oltre spese generali del 15% e accessori di legge. È stato inoltre dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 7 L. n. 300/1970
La mera allegazione, da parte del lavoratore, ancorchè certificata, della condizione di malattia non può essere ragione di per sè sola sufficiente a giustificarne l’impossibilità di presenziare all’audizione personale richiesta, occorrendo che egli ne deduca la natura ostativa all’allontanamento fisico da casa (o dal luogo di cura), così che il suo differimento a una nuova data di audizione personale costituisca effettiva esigenza difensiva non altrimenti tutelabile.
Nel procedimento disciplinare, la malattia non giustifica da sola l’impossibilità di partecipare all’audizione richiesta: il lavoratore deve dedurre che la patologia impedisca di allontanarsi da casa o dal luogo di cura, rendendo il rinvio un’effettiva esigenza difensiva non altrimenti tutelabile.
art. 2119 c.c.
Inoltre, occorre riaffermare come il licenziamento sia stato intimato per giusta causa, che è nozione legale rispetto alla quale non sono vincolanti – al contrario che per le sanzioni disciplinari con effetto conservativo – le previsioni dei contratti collettivi, che hanno valenza esemplificativa e non precludono l’autonoma valutazione del giudice di merito in ordine alla idoneità delle specifiche condotte a compromettere il vincolo fiduciario tra datore e lavoratore, con il solo limite che non può essere irrogato un licenziamento per giusta causa quando questo costituisca una sanzione più grave di quella prevista dal contratto collettivo in relazione ad una determinata infrazione.
La giusta causa è una nozione legale e il giudice valuta autonomamente se la condotta comprometta il vincolo fiduciario; le ipotesi espulsive del contratto collettivo hanno valore esemplificativo, ma il datore non può applicare il licenziamento per giusta causa se il contratto collettivo prevede per la specifica infrazione una sanzione meno grave.
art. 2104 c.c.
In tema di licenziamento disciplinare, lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente, durante lo stato di malattia, configuri violazione degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà nonchè dei doveri generali di correttezza e buona fede, anche nel caso in cui la medesima attività, valutata con giudizio ex ante in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione o il rientro in servizio.
La Corte richiama il principio secondo cui un’attività svolta durante la malattia può violare gli obblighi di diligenza e fedeltà quando, valutata ex ante in relazione alla patologia e alle mansioni, possa pregiudicare o ritardare la guarigione o il rientro in servizio; tale richiamo è utilizzato per escludere che la malattia comporti di per sé un’impossibilità assoluta di allontanarsi da casa.
art. 115 c.p.c.
In particolare, essa deve essere esclusa per gli artt. 115 e 116 c.p.c.: posto che, in riferimento all’art. 115 c.p.c., l’errore di percezione deve vertere sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, in contrasto con il divieto di fondare la decisione su prove reputate dal giudice esistenti, ma in realtà mai offerte.
La violazione dell’art. 115 c.p.c. è configurabile, quanto all’errore percettivo denunciato, quando il giudice fondi la decisione su prove ritenute esistenti ma mai offerte; non consente di contestare la valutazione delle prove effettivamente acquisite.
art. 116 c.p.c.
e che una pertinente denuncia di violazione dell’art. 116 c.p.c. (norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale) è idonea ad integrare il vizio di error in procedendo, solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero all’opposto valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime.
La violazione dell’art. 116 c.p.c. è denunciabile soltanto se il giudice si discosta dal principio di libera valutazione senza una deroga normativa, oppure applica il prudente apprezzamento a una prova soggetta a regime diverso; non basta contestare il risultato della valutazione probatoria.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La sentenza è motivata in modo non meramente apparente, nè è viziata di illogicità o contraddittorietà: la censura del vizio motivo come dedotta non è più configurabile; e neppure lo è il lamentato omesso esame di un fatto storico, non ravvisabile nella doglianza di mancata osservanza delle disposizioni di Banca d’Italia attuative del D.Lgs. n. 231 del 2007 (in ordine all’identificazione del titolare di un rapporto senza necessità della sua presenza fisica) e di inesatta interpretazione del contenuto del manuale operativo.
La nullità per difetto di motivazione non ricorre quando la sentenza espone ragioni intelligibili e non apparenti; la doglianza sull’interpretazione di disposizioni o del manuale non equivale, di per sé, all’omesso esame di un fatto storico decisivo.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La sentenza è motivata in modo non meramente apparente, nè è viziata di illogicità o contraddittorietà: la censura del vizio motivo come dedotta non è più configurabile; e neppure lo è il lamentato omesso esame di un fatto storico, non ravvisabile nella doglianza di mancata osservanza delle disposizioni di Banca d’Italia attuative del D.Lgs. n. 231 del 2007 (in ordine all’identificazione del titolare di un rapporto senza necessità della sua presenza fisica) e di inesatta interpretazione del contenuto del manuale operativo.
Il motivo di ricorso per omesso esame non comprende la mera denuncia di errata interpretazione di disposizioni normative o di un manuale operativo, in assenza dell’omesso esame di un fatto storico decisivo.
art. 346 c.p.c.
Infine, il secondo motivo scrutinato (sedicesimo) difetta di specificità, in assenza della trascrizione della memoria di costituzione in appello di Poste Italiane s.p.a., quanto meno in parte qua, (Cass. 24 maggio 2006, n. 12362; Cass. 4 marzo 2014, n. 4980; Cass. 15 luglio 2015, n. 14784) in ordine alla denunciata omessa riproposizione, ai sensi dell’art. 346 c.p.c., dell’uso indebito dal lavoratore della carta prepagata intestata a S..
La censura relativa all’omessa riproposizione in appello di una questione ai sensi dell’art. 346 c.p.c. deve essere specifica e indicare, mediante trascrizione almeno nella parte pertinente, l’atto processuale da cui sarebbe desumibile l’omessa riproposizione.
L. n. 604/1966, art. 5
La sanzione disciplinare deve essere proporzionale alla gravità dei fatti contestati, sia in sede di irrogazione della sanzione da parte del datore nell’esercizio del suo potere disciplinare, avuto riguardo alle ragioni che lo hanno indotto a ritenere grave il comportamento del dipendente, sia da parte del giudice del merito, il cui apprezzamento della legittimità e congruità della sanzione applicata, se sorretto da adeguata e logica motivazione, come appunto nel caso di specie, si sottrae a censure in sede di legittimità.
La sanzione disciplinare deve essere proporzionata alla gravità dei fatti; la valutazione del giudice di merito sulla legittimità e congruità della sanzione non è riesaminabile in cassazione se sorretta da motivazione adeguata e logica.
L. n. 300/1970, art. 18, comma 4
pure configurando l’insussistenza del fatto contestato, che rende applicabile la tutela reintegratoria ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4 come novellato dalla L. n. 92 del 2012 (in quanto comprensiva anche del fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità), l’ipotesi del dipendente che, durante il periodo di assenza per malattia, svolga un’altra attività lavorativa, senza che ciò determini, per le sue concrete modalità di svolgimento, alcun rischio di aggravamento della patologia nè alcun ritardo nella ripresa del lavoro.
Il richiamo afferma che, nell’ambito dell’art. 18, comma 4, l’insussistenza del fatto comprende anche un fatto materialmente esistente ma privo di illiceità; la regola è citata dalla Corte come parte del ragionamento sulla malattia e non determina l’esito del ricorso.
L. n. 92/2012, art. 1, comma 49
Con sentenza in data 10 aprile 2018, la Corte d’appello di Bologna rigettava il reclamo proposto da J.A. (dipendente dal 1983 di Poste Italiane s.p.a., che dal novembre 1999 al luglio 2014 era stato assegnato al servizio commerciale prima come coordinatore e poi responsabile della filiale di (OMISSIS), quindi direttore dell’ufficio postale (OMISSIS)) avverso la sentenza di primo grado, che, in accoglimento dell’opposizione datoriale avverso l’ordinanza ai sensi della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 49 accertava la legittimità del licenziamento per giusta causa intimatogli il 28 settembre 2015, rigettando l’impugnazione del lavoratore e le sue conseguenti domande di condanna reintegratoria e risarcitoria.
La disposizione è richiamata per identificare la fase di opposizione datoriale all’ordinanza della fase sommaria del procedimento, senza che la Corte ne enunci una distinta interpretazione sostanziale.
art. 55 CCNL per il personale non dirigente di Poste Italiane
Nè infine, può essere sottaciuto il comportamento di correttezza e buona fede della società datrice, che ha preavvertito il lavoratore della propria indisponibilità a concedere, in caso di sua nuova impossibilità a presenziare, una terza data (pure invitandolo a comunicare giustificazioni scritte), per non incorrere in decadenza, per tardività del provvedimento di recesso, sulla base della previsione contrattuale collettiva (art. 55 CCNL per il personale non dirigente Poste Italiane, applicabile ratione temporis, di previsione della comunicazione del provvedimento entro il termine di trenta giorni da quello di scadenza della presentazione delle giustificazioni del lavoratore, ritenuto di natura decadenziale e collegato l’effetto impeditivo della tempestiva comunicazione al suo invio, purchè demandato ad un servizio idoneo a garantire un adeguato affidamento: Cass. 16 luglio 2018, n. 18823).
La previsione collettiva stabilisce un termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per presentare le giustificazioni per comunicare il provvedimento disciplinare; la Corte la considera decadenziale e ritiene tempestiva la comunicazione con l’invio affidato a un servizio idoneo a garantire un adeguato affidamento.
art. 55, comma 9, D.Lgs. n. 231/2007
La Corte territoriale accertava siccome provato, in esito ad attento e argomentato scrutinio delle risultanze istruttorie, l’addebito disciplinare contestato di abuso della posizione gerarchica sovraordinata nell’induzione di alcuni colleghi, quanto meno dal 14 luglio 2014 in quanto direttore dell’ufficio postale (OMISSIS), all’attivazione di sette (delle cinquanta) carte prepagate (OMISSIS), tutte rinvenute nella perquisizione domiciliare ed emesse in violazione della procedura interna, in particolare in assenza degli intestatari o comunque senza la loro volontà. Essa riteneva tale comportamento, di grave inadempimento agli obblighi contrattuali, in contrasto con il codice etico aziendale e integrante il reato di uso indebito di carta di pagamento o di credito senza esserne titolare (D.Lgs. n. 231 del 2007, art. 55, comma 9) nei confronti di S.A. (che aveva poi rimesso la querela), in violazione dell’art. 52 e, per assimilazione, di alcune ipotesi dell’art. 54 (lett. a, c, k) CCNL Poste, così da costituire giusta causa di licenziamento.
La Corte d’appello ha ritenuto che la condotta accertata integrasse anche il reato previsto dalla disposizione; la Cassazione non svolge una distinta interpretazione della norma penale, ma respinge le censure rivolte all’accertamento di merito.
Massime di principio
- La tempestività della contestazione disciplinare va valutata in senso relativo, tenendo conto del tempo necessario per accertare i fatti e dell’eventuale complessità dell’organizzazione datoriale. La valutazione delle circostanze concrete compete al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se adeguatamente motivata e priva di vizi logici.
- Il lavoratore che abbia chiesto di essere sentito nel procedimento disciplinare ha diritto all’audizione, ma non a rinvii ulteriori per la sola allegazione, anche certificata, di uno stato di malattia. Deve dedurre che la condizione impedisca l’allontanamento da casa o dal luogo di cura e che il differimento sia un’effettiva esigenza difensiva non altrimenti tutelabile.
- La giusta causa è una nozione legale che richiede una valutazione giudiziale autonoma dell’idoneità della condotta a compromettere il vincolo fiduciario. Le previsioni collettive relative alle sanzioni espulsive hanno funzione esemplificativa, ma il licenziamento per giusta causa non può essere irrogato quando il contratto collettivo stabilisca per la specifica infrazione una sanzione meno grave.
- La valutazione di proporzionalità della sanzione disciplinare, adeguatamente e logicamente motivata dal giudice di merito, non è suscettibile di riesame in cassazione attraverso una mera diversa lettura dei fatti.
- La denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può risolversi in una contestazione della valutazione delle prove: l’errore percettivo ex art. 115 riguarda l’utilizzo di prove mai offerte, mentre l’art. 116 è violato solo se si disattende il regime legale di valutazione applicabile.
- Il motivo di cassazione che deduce l’omesso esame di un fatto storico non è integrato dalla mera contestazione dell’interpretazione di disposizioni normative o di un manuale operativo; analogamente, la nullità della sentenza per motivazione apparente richiede che le ragioni della decisione non siano intelligibili.
- La censura di ultrapetizione non ricorre quando la decisione resta entro i limiti dell’addebito disciplinare effettivamente contestato e delle domande ed eccezioni devolute al giudice.
- Chi deduce in cassazione che una questione non sia stata riproposta in appello deve indicare specificamente e trascrivere, almeno nella parte pertinente, l’atto processuale dal quale l’omissione dovrebbe risultare.
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