Cassazione Civile, Sentenza n. 983/2020 del 17/01/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (candidato)
La controversia
Un candidato partecipò alla procedura avviata nel 2009 per selezionare 400 persone destinate a un corso di formazione finalizzato all’assunzione da parte della società di 200 autisti di mezzi pesanti, con rapporto part-time di 18 ore settimanali e inquadramento al livello 3 B del CCNL Federambiente. Superato il corso e la prova finale tecnica e di apprendimento, il candidato risultò collocato tra i primi 200 in graduatoria, ma venne sottoposto a un ulteriore test motivazionale, non previsto dall’avviso pubblico, e dichiarato non idoneo. Chiese al Tribunale di Roma l’accertamento del diritto all’assunzione con decorrenza dal 22 novembre 2009 e il pagamento delle retribuzioni. Il Tribunale costituì giudizialmente il rapporto, riconoscendo il risarcimento commisurato alle retribuzioni dal gennaio 2012, data della messa in mora. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 3287/2017 depositata il 21 giugno 2017, confermò la decisione, pur ritenendo legittima l’integrazione procedurale del test e invalidandone gli esiti per l’arbitrarietà dei criteri valutativi. La società ricorse per Cassazione con tre motivi: i primi due contestavano la motivazione e la valutazione delle prove, l’illegittimità attribuita al test e la ricostruzione dell’avviso come offerta al pubblico vincolante; il terzo sosteneva che alla società si applicassero limiti pubblicistici alle assunzioni e alla spesa. Il lavoratore propose ricorso incidentale autonomo per ottenere le retribuzioni dal 1° novembre 2009, data in cui sosteneva dovesse iniziare l’assunzione, e un ricorso incidentale condizionato, riproponendo le censure sulla possibilità di integrare le regole della selezione e sulla conoscibilità dei documenti che prevedevano la seconda prova.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso principale. Ritiene che l’avviso pubblico dell’11 giugno 2009 non riguardasse soltanto la preselezione, ma disciplinasse anche la selezione finale e impegnasse la società all’assunzione dei 200 candidati risultati migliori nella prova indicata. L’avviso, accettato dai partecipanti mediante la domanda e la partecipazione al percorso selettivo, costituiva un’offerta al pubblico e lex specialis vincolante: dopo l’avvio e lo svolgimento del corso e della prova prevista non potevano essere introdotti un ulteriore test motivazionale e nuovi criteri di valutazione. La Corte conferma quindi il diritto all’assunzione, correggendo ai sensi dell’art. 384 c.p.c. la motivazione della sentenza d’appello; i primi due motivi principali restano assorbiti nella parte relativa ai vizi dei criteri valutativi del test. Rigetta il terzo motivo: i limiti di spesa invocati dalla società non possono essere opposti per neutralizzare gli effetti della procedura irregolare e sottrarsi all’obbligo di assunzione che sarebbe sorto dal corretto rispetto del bando. Il ricorso incidentale condizionato è assorbito. Il ricorso incidentale autonomo del lavoratore è rigettato: pur rilevando l’omessa pronuncia della Corte d’appello sulla domanda relativa alle retribuzioni anteriori, la Cassazione decide la questione nel merito e nega il diritto per il periodo precedente alla messa in mora, poiché nei periodi non lavorati il risarcimento commisurato alle retribuzioni decorre dall’offerta delle prestazioni e il rapporto di lavoro ha natura sinallagmatica. Le spese di legittimità sono compensate per metà; la residua metà è posta a carico della società, con liquidazione complessiva indicata in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per compensi, oltre accessori e rimborso forfetario del 15%. La Corte dà inoltre atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto, per entrambi i ricorsi.
Norme richiamate
art. 1336 c.c.
Ama S.p.A., con la scelta di avvalersi della procedura come sopra descritta, si era vincolata al rispetto del bando che, come detto, costituisce lex specialis della procedura medesima e le cui prescrizioni, configurando comunque un’offerta al pubblico a termini dell’art. 1336 c.c., con l’intervenuta accettazione, erano, dunque, intangibili e non potevano essere modificate o integrate successivamente.
L’avviso che individua la procedura selettiva e l’impegno all’assunzione dei candidati selezionati costituisce offerta al pubblico; una volta accettato dai partecipanti, vincola la società alle sue prescrizioni, che non possono essere modificate o integrate durante la procedura.
art. 1175 c.c.
Il comportamento di AMA S.p.A., allora, come correttamente ritenuto, sul punto, dal Tribunale (con motivazione, poi, in parte modificata dalla Corte territoriale), ha integrato una indebita alterazione della disciplina speciale di cui all’atto prot. n. 363981, proposta ed accettata, con violazione degli obblighi di buona fede e correttezza riconducibili alla fattispecie.
Il principio di correttezza impone al soggetto che ha avviato una selezione vincolante di rispettarne le regole pubblicate e accettate, senza alterarle unilateralmente nel corso della procedura.
art. 1375 c.c.
Il comportamento di AMA S.p.A., allora, come correttamente ritenuto, sul punto, dal Tribunale (con motivazione, poi, in parte modificata dalla Corte territoriale), ha integrato una indebita alterazione della disciplina speciale di cui all’atto prot. n. 363981, proposta ed accettata, con violazione degli obblighi di buona fede e correttezza riconducibili alla fattispecie.
Nell’attuazione del rapporto sorto dall’adesione alla procedura, la società deve osservare la buona fede, che esclude l’introduzione successiva di prove e criteri non previsti quando il percorso selettivo è già iniziato.
art. 384 c.p.c.
La decisione di confermare l’indicata pronuncia di prime cure va, pertanto, tenuta ferma dovendosi correggere la motivazione della sentenza qui impugnata, ai sensi dell’art. 384 c.p.c. nei termini sopra illustrati.
La Cassazione può confermare il dispositivo correggendo la motivazione della sentenza impugnata sulla base della corretta qualificazione giuridica dei fatti accertati.
art. 112 c.p.c.
E’ pur vero che la Corte non ha esaminato la domanda dell’ O. di cui all’appello incidentale ciò tuttavia non giustifica l’accoglimento del motivo, essendo infondato l’assunto della sussistenza di un diritto al riconoscimento delle retribuzione maturate fin dalla data in cui l’appellato doveva essere assunto (1/11/2009).
L’omessa pronuncia su una domanda di gravame non comporta la cassazione con rinvio se la questione di diritto sottostante è infondata e può essere decisa dalla Cassazione senza ulteriori accertamenti di fatto.
art. 111, comma 2, Cost.
Si ricorda che, alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111 Cost., comma 2, nonchè di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di gravame, la Suprema Corte può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con quel motivo risulti infondata, di modo che la statuizione da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l’inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto.
Per economia processuale e ragionevole durata, la Cassazione può decidere nel merito una questione di diritto già definibile, anche in presenza di omessa pronuncia del giudice d’appello, quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto.
art. 2697 c.c.
La norma è richiamata nel motivo di ricorso principale, ma la Corte non fonda su di essa una specifica interpretazione.
D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 18, comma 1
Essendo, tuttavia, intervenuto il D.L. n. 112 del 2008, art. 18, comma 1, convertito in L. n. 133 del 2008 che, con riferimento alle società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica, ha disposto che le procedure di reclutamento si conformino ai criteri di pubblicità, trasparenza, pari opportunità di cui al citato D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 35, comma 3 la scelta di Ama S.p.A. di avvalersi di tale forma di reclutamento per la ricerca e selezione di personale con profili esecutivi è, evidentemente, da ricollegarsi ad una volontà di adeguamento agli indicati criteri.
Le società a totale partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali devono conformare le procedure di reclutamento ai criteri di pubblicità, trasparenza e pari opportunità; la scelta di adottare una procedura pubblica vincola la società al rispetto delle regole da essa rese note.
L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 16
Ama S.p.A., in quanto società di capitali a partecipazione pubblica, diversa dal vecchio modello della municipalizzata, non era invero tenuta ad avvalersi delle forme di reclutamento di cui all’indicato L. n. 56 del 1987, art. 16 per espressa e diretta previsione di legge.
La società di capitali a partecipazione pubblica in questione non era obbligata ad adottare le forme di reclutamento previste per le amministrazioni pubbliche dall’art. 16 della L. n. 56/1987.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Il rigetto dei ricorsi comporta, quando ne ricorrono i presupposti, l’obbligo per ciascun ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il rispettivo ricorso.
Massime di principio
- Quando un avviso di selezione pubblicato individua le prove, il soggetto incaricato di svolgerle e l’impegno ad assumere i candidati selezionati, esso può costituire un’offerta al pubblico vincolante ai sensi dell’art. 1336 c.c.; una volta accettato dai partecipanti, le relative prescrizioni non possono essere modificate o integrate unilateralmente durante lo svolgimento della procedura.
- L’introduzione di una prova ulteriore o di nuovi criteri di valutazione dopo l’inizio del percorso selettivo altera le regole della procedura e viola gli obblighi di correttezza e buona fede, quando i partecipanti hanno già intrapreso il percorso sulla base delle regole pubblicate e accettate.
- Una società a partecipazione pubblica che non è direttamente assoggettata alle forme di reclutamento previste dall’art. 16 della L. n. 56/1987 resta vincolata alle regole della procedura pubblica che abbia scelto di adottare e all’impegno di assunzione che ne risulta.
- I limiti di spesa e di assunzione invocati da una società non possono essere utilizzati per neutralizzare gli effetti della violazione delle regole di una procedura selettiva e per sottrarsi all’obbligo di assunzione che sarebbe sorto in caso di corretto adempimento.
- Nei periodi in cui il rapporto di lavoro non ha avuto esecuzione, il risarcimento commisurato alle retribuzioni non percepite decorre dalla costituzione in mora mediante offerta della prestazione lavorativa; non sono dovute le retribuzioni per il periodo anteriore alla messa in mora, in ragione della natura sinallagmatica del rapporto.
- In presenza di omessa pronuncia del giudice d’appello, la Cassazione può decidere direttamente nel merito una questione di diritto infondata, senza cassazione con rinvio, se la soluzione non richiede ulteriori accertamenti di fatto e il rinvio sarebbe inutile.
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