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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 979/2020 del 17/01/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Il lavoratore aveva ottenuto in primo grado, con sentenza n. 3285/2009, il riconoscimento di differenze retributive per mansioni superiori, quantificate in corso di causa in misura maggiore rispetto ai 2.991,74 euro indicati nel ricorso introduttivo del 28 febbraio 2008. La decisione era stata riformata dalla Corte d’appello con sentenza n. 3348/2011: ritenuta tardiva e inammissibile la modifica della domanda, la Corte aveva ridotto la condanna a 2.682,25 euro. In seguito la società, che aveva pagato somme in forza della sentenza provvisoriamente esecutiva, aveva ottenuto il decreto ingiuntivo n. 5572/2012 per 8.925,65 euro, a titolo di restituzione. Il lavoratore si era opposto e aveva chiesto in via riconvenzionale il pagamento della somma, contestando la restituzione; in subordine aveva proposto azione di arricchimento senza causa. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 8964/2013, aveva respinto l’opposizione e la domanda di arricchimento. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 1921/2016, aveva rigettato il gravame, reputando che la decisione del 2011 avesse formato giudicato sostanziale sulla pretesa contrattuale e che l’azione ex art. 2041 c.c. fosse preclusa dalla sua sussidiarietà. In Cassazione il lavoratore ha proposto due motivi: con il primo, deducendo violazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., ha sostenuto che la pronuncia del 2011 avesse natura meramente processuale e non impedisse di riproporre la pretesa; con il secondo, formulato in subordine e dedotto ai sensi degli artt. 2041 e 2042 c.c., ha contestato il diniego dell’azione di arricchimento, affermandone l’autonomia rispetto alla domanda contrattuale e l’ammissibilità dopo il definitivo venir meno della tutela fondata sul contratto.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo: la censura denunciava un errore processuale senza essere formulata in modo univocamente riconducibile alla nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.; inoltre, il ricorso non riproduceva compiutamente gli atti del precedente giudizio necessari a sostenere la tesi. Il secondo motivo è stato accolto. La Corte ha ritenuto che, una volta definitivamente preclusa la tutela fondata sul titolo contrattuale, non fosse per ciò solo preclusa l’azione di arricchimento senza causa: essa ha diverso petitum e causa petendi e la sua funzione sussidiaria consente di esperirla proprio quando sia negata la tutela contrattuale. Nel precedente giudizio non era stata proposta un’azione ex art. 2041 c.c., sicché non si era formato su tale causa petendi un giudicato ostativo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, per l’esame nel merito dell’azione di arricchimento e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. È stata esclusa la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi.

    I motivi di ricorso per cassazione devono essere riconducibili in modo immediato e inequivocabile a una delle categorie tassative previste dall’art. 360 c.p.c.; non occorrono formule sacramentali né l’indicazione numerica della specifica ipotesi, purché dal contenuto del motivo emerga senza ambiguità la censura.

  • art. 2041 c.c.

    Veniva quindi richiamato, a conferma, anche Cass. III civ. n. 6537 del 13/12/1984, che infatti risulta massimata così testualmente massimata: “L’accertamento, con sentenza passata in giudicato, della improponibilità dell’azione contrattuale, per nullità del titolo posto a suo fondamento, non preclude alla stessa parte di chiedere, in un successivo giudizio, di essere indennizzato dall’altro contraente per l’indebito arricchimento da questi conseguito in relazione all’esecuzione del rapporto nullo, dato che tale seconda azione è diversa per “petitum” e per “causa petendi”, e che inoltre, avendo funzione sussidiaria e natura residuale, trova il riconoscimento della sua esperibilità proprio nell’indicato diniego di tutela contrattuale”.

    La definitiva reiezione o improponibilità della domanda contrattuale non preclude, di per sé, una successiva azione di arricchimento senza causa relativa alla medesima vicenda, perché questa si fonda su petitum e causa petendi diversi e la sua funzione sussidiaria trova spazio proprio quando è negata la tutela contrattuale.

  • art. 2042 c.c.

    Ed invero l’ordinanza di Cass. VI civ. – 2 n. 11489 in data 29/04 – 25/05/2011, nel ritenere manifestamente fondato il ricorso, non si limitava al riferimento all’assenza di previsione negoziale a sostegno della pretesa creditoria azionata, con conseguente infondatezza della domanda, accertata con sentenza passata in giudicato, ma affermava anche l’insussistenza di ogni preclusione alla stessa parte di chiedere, in un successivo giudizio, di essere indennizzata nei riguardi della medesima convenuta per l’indebito arricchimento da questa conseguito, dato che tale seconda azione è diversa per petitum e per causa petendi e che, inoltre, avendo funzione sussidiaria e natura residuale, trova il riconoscimento della sua esperibilità proprio nell’indicato diniego di tutela contrattuale.

    Il carattere sussidiario dell’azione di arricchimento non ne impedisce l’esperimento dopo che sia stata definitivamente negata la tutela contrattuale. La diversità di petitum e causa petendi esclude che il giudicato formatosi sulla domanda contrattuale impedisca automaticamente la proposizione dell’azione residuale.

  • art. 2909 c.c.

    Appare, dunque, ammissibile nella specie l’azione d’indebito arricchimento, proposta nel secondo giudizio dal G., una volta formatosi comunque il giudicato in senso negativo relativamente al titolo negoziale dedotto con l’originaria domanda di cui al ricorso in data 28 febbraio 2008, in base alla consolidata giurisprudenza di legittimità, peraltro erroneamente interpretata nella specie dalla sentenza qui impugnata.

    Il giudicato negativo formatosi sulla domanda fondata sul titolo negoziale non si estende automaticamente alla distinta azione di arricchimento, che può essere proposta in un successivo giudizio se non era stata dedotta nel precedente processo.

  • art. 366, primo comma, c.p.c.

    Ed invero, a parte talune carenze di allegazioni, rilevanti ex art. 366 c.p.c., comma 1 (non risultando, in particolare, compiutamente riprodotti gli atti processuali del precedente giudizio di cui al ricorso in data 28 febbraio 2008, per la cui definitiva pronuncia si assume la portata meramente formale in ordine alla controversa somma di 8925,65 Euro), ad ogni modo le anzidette questioni di cui alla prima doglianza non risultano esser state univocamente dedotte in termini di nullità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, donde l’inammissibilità della censura.

    Il ricorrente deve allegare e riprodurre in modo adeguato gli atti processuali indispensabili per dimostrare la censura proposta; l’insufficiente riproduzione degli atti rilevanti può concorrere all’inammissibilità del motivo.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione che denuncia un error in procedendo deve formulare una censura univocamente riferibile alla nullità della decisione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.; non sono necessarie formule sacramentali o l’indicazione numerica della norma, ma non è sufficiente limitarsi a dedurre una violazione di legge o un vizio motivazionale.
  • La definitiva preclusione della tutela contrattuale non impedisce, di per sé, di proporre in un giudizio successivo l’azione di arricchimento senza causa relativa alla medesima vicenda, se quest’ultima non era stata introdotta nel precedente processo: la diversità di petitum e causa petendi esclude l’automatica estensione del giudicato alla domanda residuale.
  • La sussidiarietà dell’azione di arricchimento senza causa non ne comporta l’inammissibilità quando la tutela fondata sul rapporto contrattuale sia stata definitivamente negata; il diniego della tutela contrattuale può costituire il presupposto per l’esperibilità dell’azione residuale, il cui merito deve essere esaminato autonomamente.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiArricchimento senza causaGiudicato

Testo integrale

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