Cassazione Civile, Sentenza n. 977/2020 del 17/01/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Il lavoratore aveva prestato servizio come autista per servizi di trasporto di persone con disabilità e di trasporto notturno nel Comune di Roma, formalmente alle dipendenze di una società appaltatrice in forza di un appalto stipulato il 15 ottobre 1998. Il giudice del lavoro di Roma, con sentenza pubblicata il 30 marzo 2009, aveva accertato, ai sensi dell’art. 1 della L. n. 1369/1960, un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la società committente dal 2 novembre 1998; aveva inoltre dichiarato nullo il contratto di formazione e lavoro stipulato il 28 febbraio 2000, riconosciuto il diritto all’inquadramento nel sesto livello del CCNL autoferronvieri, parametro 158, e condannato la società al pagamento delle differenze retributive dal 18 dicembre 2000 fino alla domanda, da liquidarsi in separato giudizio. Il lavoratore era stato licenziato dall’appaltatrice il 22 febbraio 2000 e riassunto dalla committente il 28 febbraio 2000 con contratto di formazione e lavoro, poi trasformato a tempo indeterminato il 17 dicembre 2000. La società aveva proposto appello, respinto dalla Corte d’appello di Roma con sentenza n. 1624/2014, depositata il 28 febbraio 2014, e ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi. 1) Ha denunciato la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell’appaltatrice e vizi di motivazione e di inquadramento processuale della censura, sostenendo che la partecipazione di quest’ultima fosse necessaria. 2) Ha contestato la qualificazione dell’appalto come interposizione illecita di manodopera e la valutazione delle prove: secondo la società, l’appaltatrice era un’impresa genuina, dotata di organizzazione e mezzi propri, dirigeva autonomamente il personale, assumeva il rischio del servizio e forniva un risultato produttivo autonomo; la committente sarebbe rimasta estranea alla gestione operativa. Ha inoltre dedotto che le pregresse esperienze del lavoratore non rendevano superflua la formazione prevista dal contratto di formazione e lavoro. 3) Ha contestato il riconoscimento dell’ERS previsto dall’accordo aziendale dell’11 luglio 2000, sostenendo che spettasse soltanto al personale formalmente a tempo indeterminato alla data dell’accordo e invocando il successivo accordo del 24 marzo 2005 come interpretativo e limitativo del diritto. 4) Ha censurato il rigetto della domanda riconvenzionale di restituzione delle somme corrisposte per le ore tra la 37ª e la 39ª settimanale, assumendo la nullità della disciplina aziendale che aveva ridotto l’orario rispetto alle 39 ore previste dalla contrattazione nazionale; ha altresì contestato l’applicazione dell’art. 2126 c.c. e l’interpretazione della domanda riconvenzionale quanto all’orario futuro.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché gli errores in procedendo erano stati denunciati in modo irrituale ai sensi dell’art. 360, n. 3, anziché essere formulati come nullità processuale ai sensi del n. 4, ed è stato comunque ritenuto infondato: nelle controversie in cui il lavoratore chiede l’accertamento del rapporto con il committente per interposizione illecita non sussiste litisconsorzio necessario con l’appaltatore, poiché l’eventuale accertamento del rapporto fittizio con quest’ultimo è incidentale e non produce giudicato nei suoi confronti. Il secondo motivo è stato respinto: la censura mirava a ottenere una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, non consentita in cassazione; le prove valorizzate dai giudici di merito mostravano che la committente stabiliva e comunicava i turni, decideva le ferie e impartiva direttive concrete agli autisti, gestendo in sostanza il rapporto e le modalità operative del servizio. In base alla L. n. 1369/1960, l’autonomia formale dell’appaltatrice, la disponibilità di mezzi e capitali e l’assunzione di alcuni costi o rischi non escludono l’interposizione illecita quando l’appaltatore non organizza realmente la prestazione verso un risultato produttivo autonomo e lascia la gestione operativa al committente. Il terzo motivo è stato respinto: per effetto dell’accertamento giudiziale del rapporto a tempo indeterminato con efficacia ex tunc, il lavoratore rientrava tra il personale a tempo indeterminato alla data dell’accordo del 2000 e aveva quindi titolo all’ERS; l’accordo del 2005 non poteva essere considerato interpretativo, perché la limitazione invocata dalla società non era desumibile dal testo dell’accordo precedente. La Corte ha inoltre rilevato che la liquidazione delle differenze retributive era stata rinviata a separato giudizio e che il ricorso non aveva riprodotto adeguatamente gli accordi collettivi invocati, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. Il quarto motivo è stato respinto quanto alla pretesa restitutoria: l’art. 2126 c.c. salvaguarda gli effetti economici della prestazione lavorativa già eseguita anche rispetto alle somme corrisposte per lavoro straordinario; la censura sulla portata della domanda riconvenzionale era inoltre inammissibile, perché prospettava un errore processuale senza denunciarlo in modo univoco come nullità ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. La società è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 4.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA; è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
L. 23 ottobre 1960, n. 1369, art. 1
Dunque, doveva ritenersi, secondo la giurisprudenza di legittimità, che, in tema di cosiddetti appalti endoaziendali, il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, di cui alla L. n. 1369 del 1960, art. 1, opera tutte le volte in cui l’appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all’appaltatore – datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto, senza una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, non essendo necessario, per realizzare un’ipotesi di intermediazione vietata, che l’impresa appaltatrice sia fittizia, atteso che, una volta accertata l’estraneità dell’appaltatore all’organizzazione e direzione del prestatore di lavoro nell’esecuzione dell’appalto, rimane priva di rilievo ogni questione inerente al rischio economico e all’autonoma organizzazione del medesimo (Cass., nn. 11720/2009; 17444/2009).
Negli appalti endoaziendali ricorre intermediazione vietata quando l’appaltatore si limita alla gestione amministrativa del rapporto e non organizza effettivamente la prestazione per un risultato produttivo autonomo. Non è necessario che l’impresa appaltatrice sia fittizia; accertata la sua estraneità all’organizzazione e direzione del lavoro, l’autonomia formale e il rischio economico non sono decisivi.
art. 102 c.p.c.
Invero, la domanda dell’attore muoveva dall’assunto secondo cui il contratto di appalto, stipulato il 15 ottobre 1998 con la TURISMO F.C. s.a.s., avente ad oggetto i servizi di trasporto di disabili e di trasporto notturno nel Comune di Roma, in realtà andava qualificato in termini di interposizione fittizia di manodopera, vietata ai sensi della L. n. 1369 del 1960, art. 1 sicchè dal 2 novembre 1998 si era instaurato tra le parti un rapporto subordinato di lavoro tra il ricorrente e la società convenuta.
La Corte esclude che il committente apparente e l’appaltatore debbano necessariamente partecipare entrambi al giudizio promosso dal lavoratore per accertare il rapporto di lavoro con il committente effettivo; l’accertamento dell’inesistenza del rapporto con l’interposto resta incidentale e non lo vincola con giudicato.
art. 331 c.p.c.
L’infondatezza dipende poi dal fatto che la censura è contraria alla prevalente giurisprudenza in materia, secondo cui nella specie non sussiste, comunque, alcun litisconsorzio necessario, che imponga l’integrazione del contraddittorio ex artt. 102 o 331 c.p.c.
Nella controversia diretta all’accertamento del rapporto di lavoro con il committente per interposizione illecita, non sussiste litisconsorzio necessario con l’appaltatore e non è quindi dovuta l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 331 c.p.c.
art. 2126 c.c.
La norma in parola, infatti, mirava a salvaguardare tutti gli effetti economici della prestazione lavorativa già eseguita e non solo, quindi, quella afferente all’lavoro prestato durante l’orario ordinario.
La tutela degli effetti economici prevista dall’art. 2126 c.c. riguarda la prestazione lavorativa già eseguita nel suo complesso e non soltanto la retribuzione ordinaria; ne consegue, nel caso deciso, l’irripetibilità delle somme corrisposte per il lavoro svolto oltre l’orario ordinario.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Al riguardo, inoltre, va rilevato che parte ricorrente, pur avendo ritualmente prodotto ex art. 369 c.p.c. la documentazione occorrente (cfr. pagg. 12 e 13 del ricorso: contratto aziendale 11-7-2000, accordo sindacale 24 marzo 2005, c.c.n.l. 23 luglio 1976, accordo collettivo nazionale 12 luglio 1985, accordo collettivo nazionale 16 giugno 2003 e contratto di appalto tra ATAC e F.C. del 15 ottobre 2008), non ha tuttavia compiutamente riprodotto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, gli accordi sindacali per i quali si assume la violazione degli artt. 1321 nonchè 1362 c.c. e ss.
Quando si denuncia in cassazione la violazione di accordi collettivi, il ricorrente deve riprodurne in modo adeguato il contenuto rilevante nel ricorso; la mera produzione documentale non supplisce all’onere di specificità previsto dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Posto, dunque, che la cesura al riguardo mossa inerisce, chiaramente, ad un eventuale error in procedendo per falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., la stessa, peraltro verso, nemmeno è sussumibile nell’ipotesi contemplata dall’art. 360 c.p.c., n. 5, secondo il testo attualmente vigente in relazione alla sentenza impugnata, pronunciata e pubblicata nel febbraio dell’anno 2014.
La censura che denuncia un errore processuale, quale l’errata interpretazione o l’omessa pronuncia su una domanda, deve essere formulata come nullità processuale riconducibile all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; non è sufficiente presentarla come violazione di legge sostanziale o come vizio di motivazione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
V., inoltre, Cass. Sez. 6 – 3, ordinanza n. 22598 del 25/09/2018, secondo cui in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111 Cost., comma 6, e, nel processo civile, dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4.
Dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il semplice difetto di sufficienza della motivazione non è censurabile in cassazione. Restano sindacabili, nei termini indicati dalla Corte, la motivazione totalmente mancante o apparente e quella affetta da un contrasto irriducibile o da incomprensibilità obiettiva, da denunciare come nullità processuale.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Atteso l’esito negativo dell’impugnazione, – sussistono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.
Il rigetto dell’impugnazione comporta, ricorrendone i presupposti processuali, l’obbligo per la parte ricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dalla norma.
Massime di principio
- Negli appalti endoaziendali, il divieto di intermediazione di manodopera opera quando l’appaltatore mette a disposizione del committente la prestazione lavorativa e conserva soltanto funzioni amministrative, senza organizzare concretamente il lavoro verso un risultato produttivo autonomo. La qualificazione dipende dalle modalità effettive di svolgimento del rapporto, non dal solo testo dell’appalto né dalla genuinità formale dell’impresa appaltatrice.
- Una volta accertato che l’appaltatore è estraneo all’organizzazione e alla direzione dei lavoratori nell’esecuzione dell’appalto, la disponibilità di una propria organizzazione imprenditoriale, l’assunzione di costi o di una parte del rischio economico non escludono l’interposizione illecita.
- Nel giudizio promosso dal lavoratore per accertare la sussistenza del rapporto di lavoro con il committente effettivo, l’appaltatore interposto non è litisconsorte necessario: l’accertamento della natura fittizia del rapporto con quest’ultimo è incidentale e non produce nei suoi confronti giudicato.
- La valutazione dell’attendibilità e della rilevanza delle prove compete al giudice di merito; in cassazione non può essere richiesta una nuova ponderazione delle risultanze istruttorie, salvo il controllo sulla correttezza giuridica e sulla coerenza logico-formale della motivazione nei limiti consentiti.
- L’accertamento giudiziale del rapporto a tempo indeterminato con efficacia ex tunc comporta, ai fini dell’applicazione di un accordo collettivo, la considerazione del lavoratore come dipendente a tempo indeterminato dalla data accertata, quando l’accordo riserva il trattamento al personale in forza a tempo indeterminato a quella data.
- Un accordo successivo è interpretativo di un accordo precedente solo se la volontà manifestata nel successivo è desumibile anche dal testo del precedente; se introduce una limitazione non ricavabile dall’intesa originaria, ha natura innovativa.
- L’art. 2126 c.c. salvaguarda gli effetti economici della prestazione lavorativa già eseguita anche quando le somme siano riferite al lavoro oltre l’orario ordinario; nel caso deciso ciò escludeva la ripetizione delle somme corrisposte per le ore lavorate tra la 37ª e la 39ª.
- Il ricorso per cassazione deve ricondurre ogni censura in modo specifico e inequivoco a uno dei motivi previsti dall’art. 360 c.p.c.; l’errore processuale va denunciato come nullità ai sensi del n. 4, mentre il semplice difetto di sufficienza della motivazione non è deducibile ai sensi del n. 5 dopo la relativa riformulazione.
- Chi denuncia la violazione di accordi collettivi deve riprodurne nel ricorso il contenuto rilevante in modo adeguato: la sola produzione dei documenti non assolve l’onere di specificità previsto dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
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