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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 823/2020 del 16/01/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Un lavoratore, assunto a termine prima del 7 marzo 2015, aveva ottenuto con sentenza del 5 maggio 2016 la conversione del rapporto a tempo indeterminato per nullità del termine. In esecuzione della pronuncia, la fondazione lo invitò a riprendere servizio; il lavoratore, dopo aver ricevuto la comunicazione il 18 maggio 2016, rassegnò nello stesso giorno le dimissioni dal rapporto alle dipendenze del Ministero della Difesa, con efficacia subordinata all’accettazione dell’amministrazione, intervenuta il 24 maggio. Il periodo dal 19 al 24 maggio fu imputato a ferie, e la prestazione venne resa esclusivamente in favore della fondazione. Il 26 maggio 2016 la fondazione lo licenziò per giusta causa, contestandogli di non avere dichiarato il contestuale rapporto subordinato con la Banda dell’Esercito. Il Tribunale respinse l’opposizione della fondazione all’ordinanza emessa nel rito previsto dalla L. n. 92 del 2012 e confermò l’illegittimità del licenziamento, la reintegrazione e il risarcimento ai sensi dell’art. 18, comma 4, dello Statuto dei lavoratori. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 896/2018 depositata il 28 febbraio 2018, rigettò il reclamo. La fondazione ricorse per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 23 del 2015, sostenendo che il regime delle tutele crescenti dovesse applicarsi alla conversione giudiziale pronunciata dopo il 7 marzo 2015; 2) violazione dell’art. 11 dello stesso decreto, quanto all’esclusione del rito Fornero; 3) violazione delle norme indicate in ricorso sulla tutela applicabile, sostenendo che il fatto materiale sussistesse e che la reintegrazione fosse limitata all’insussistenza materiale dell’addebito; 4) violazione dell’art. 18, commi 4 e 5, della L. n. 300 del 1970, deducendo la sussistenza materiale e antigiuridica del fatto e l’assenza, nel CCNL e nel codice etico, di una sanzione conservativa specifica. In via preliminare, il lavoratore eccepì nella memoria ex art. 378 c.p.c. la nullità del ricorso perché proposto da un avvocato del libero foro senza specifica deliberazione della fondazione.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile l’eccezione di nullità del ricorso, perché proposta per la prima volta nella memoria ex art. 378 c.p.c., così precludendo alla fondazione la possibilità di contestarla e di produrre l’eventuale deliberazione richiesta. Ha respinto congiuntamente i primi due motivi: la conversione giudiziale per nullità originaria del termine ha natura dichiarativa ed effetto ex tunc, sicché il lavoratore assunto a termine prima del 7 marzo 2015 non è un «nuovo assunto» ai fini dell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 23 del 2015; ne consegue l’applicabilità del regime di tutela della L. n. 92 del 2012 e del relativo rito. La disciplina del decreto del 2015 può invece riguardare, tra le altre, conversioni dovute a vizi successivi alla sua entrata in vigore, nonché trasformazioni volontarie con effetto novativo. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito, essendo fondato sull’asserita applicabilità del D.Lgs. n. 23 del 2015. Il quarto motivo è stato rigettato: ai fini dell’art. 18, comma 4, l’insussistenza del fatto comprende anche il fatto materialmente avvenuto ma privo di illiceità; la Corte d’appello aveva accertato, con valutazione di fatto non sindacabile in cassazione, che la condotta era priva di offensività e costituiva falso innocuo, dunque giuridicamente lecita e disciplinarmente irrilevante. La censura della fondazione riguardava invece la proporzionalità della sanzione, questione estranea alla ratio della decisione impugnata, e non contestava l’accertata irrilevanza disciplinare. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate per la novità della questione trattata. La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente e se dovuto, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 23 del 2015, art. 1, comma 2

    I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato prima dell’entrata in vigore del D.Lgs., con rapporto di lavoro giudizialmente convertito a tempo indeterminato solo successivamente a tale decreto in alcun modo possono essere considerati “nuovi assunti”.

    La conversione giudiziale per nullità del termine di un contratto stipulato prima del 7 marzo 2015 non ricade, per il solo fatto che la sentenza sia successiva, nel campo applicativo del decreto sulle tutele crescenti.

  • L. n. 183 del 2014, art. 1, comma 7, lett. c)

    E’ certo che il Governo potesse adottare una innovativa disciplina di tutela per i licenziamenti illegittimi esclusivamente in esecuzione di una delega parlamentare che la prevedeva, come detto, “per i nuovi assunti”.

    La disciplina delegata sulle tutele crescenti va interpretata entro il limite della delega, circoscritta alle nuove assunzioni; non può essere estesa a rapporti a termine già instaurati prima dell’entrata in vigore del decreto e convertiti per nullità originaria.

  • art. 1419, comma 2, c.c.

    la nullità della clausola di apposizione del termine non comporta la nullità dell’intero contratto, in ossequio al principio di conservazione del negozio giuridico, ma la sua elisione a norma dell’art. 1419 c.c., comma 2, con la conseguente trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato

    La nullità della clausola che appone il termine lascia valido il restante contratto e determina la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, con effetto dalla stipulazione illegittima.

  • artt. 76 e 77 Cost.

    occorre operare un’interpretazione della norma in esame che sia rigorosamente circoscritta alle ipotesi tassativamente stabilite, al fine di assicurare il rispetto dei limiti della delega: diversamente prospettandosi un vizio di illegittimità costituzionale per eccesso, in violazione degli artt. 76 e 77 Cost.

    La disposizione delegata deve essere letta in modo compatibile con l’oggetto e i limiti della delega, evitando un’estensione che comporti esercizio eccedente della funzione legislativa delegata.

  • art. 18, comma 4, L. n. 300 del 1970

    Secondo un insegnamento di legittimità, ormai consolidato, l’insussistenza del fatto contestato, alla stregua della L. n. 300 del 1970, art. 18, come novellato dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 42, comprende l’ipotesi del fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità, sicchè in tale ipotesi si applica la tutela reintegratoria, senza che rilevi la diversa questione della proporzionalità tra sanzione espulsiva e fatto di modesta illiceità.

    La tutela reintegratoria opera anche quando la condotta contestata sia materialmente avvenuta ma non sia illecita; questa ipotesi va distinta dalla mera sproporzione tra un fatto illecito e la sanzione espulsiva.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

    In caso di rigetto dell’impugnazione, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • La conversione giudiziale di un contratto a termine per nullità originaria della clausola appositiva ha natura dichiarativa ed effetto ex tunc: la successiva data della sentenza non trasforma il lavoratore, già assunto a termine prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 23 del 2015, in un nuovo assunto ai fini dell’applicazione delle tutele crescenti.
  • Il regime del D.Lgs. n. 23 del 2015 può applicarsi alle conversioni successive al 7 marzo 2015 quando la causa della conversione si verifica dopo tale data, nonché alle trasformazioni volontarie successive aventi effetto novativo; non si applica invece per il solo fatto che sia successiva la pronuncia che accerta la nullità originaria del termine.
  • Ai fini della tutela reintegratoria prevista dall’art. 18, comma 4, della L. n. 300 del 1970, l’insussistenza del fatto comprende anche il fatto materialmente accaduto ma privo di carattere illecito. Tale ipotesi è distinta dalla sproporzione della sanzione rispetto a un fatto illecito.
  • Quando la decisione impugnata fonda la reintegrazione sull’irrilevanza disciplinare e sull’assenza di offensività della condotta, una censura limitata alla proporzionalità della sanzione non investe la ratio decidendi se non contesta specificamente quell’accertamento.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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