Cassazione Civile, Sentenza n. 981/2020 del 17/01/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratrice)
La controversia
La società aveva intimato alla lavoratrice, inquadrata al IV livello del CCNL Terziario e addetta alla gestione documentale, un licenziamento collettivo in data 10 novembre 2016, circoscrivendo la selezione al personale della sede di Milano. In sede di reclamo la Corte d’appello di Milano, con sentenza del 29 giugno 2018, aveva dichiarato illegittimo il licenziamento e ordinato la reintegrazione ai sensi dell’art. 18, comma 4, della L. 300/1970, rilevando sia una violazione procedurale nella comunicazione sindacale, che rappresentava una crisi economica generale riguardante tutte le unità produttive, sia l’illegittima limitazione della platea di selezione alla sede milanese, nonostante la fungibilità delle professionalità con quelle di lavoratori di altre sedi. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha denunciato violazione dell’art. 4, commi 1-3, della L. 223/1991, sostenendo che la procedura di mobilità era correlata alla precedente cassa integrazione, riguardante soltanto i dipendenti dell’unità produttiva milanese, e che le organizzazioni sindacali conoscevano e condividevano la delimitazione della platea. Con il secondo ha contestato, sotto i profili processuali indicati nel ricorso, l’accertamento della fungibilità delle mansioni, deducendo che le procedure di gestione documentale variavano in funzione dei clienti e lamentando la mancata ammissione della prova testimoniale richiesta per dimostrare la specificità e l’infungibilità delle professionalità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha chiarito che la selezione può essere limitata a una singola unità produttiva soltanto se la delimitazione è giustificata da esigenze tecnico-produttive e organizzative che hanno determinato la riduzione del personale; in mancanza di elementi che evidenzino l’infungibilità dei lavoratori o altre situazioni particolari emerse nell’esame congiunto, la comparazione deve riguardare l’intero complesso aziendale. Nel caso concreto la Corte d’appello aveva accertato, con valutazione non sindacabile in cassazione, che le attività di gestione documentale e di back office specialistico nei settori Utilities e Finance, svolte nelle diverse sedi, richiedevano competenze equivalenti e fungibili. Le diversità delle procedure in funzione dei clienti non erano decisive rispetto a tale accertamento. La censura sulla mancata ammissione della prova testimoniale era inoltre inammissibile, perché la società non ne aveva specificato in modo concreto la rilevanza e decisività; l’omesso esame di singoli elementi istruttori non integra il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. quando il fatto storico rilevante sia stato comunque esaminato. Non risultava formulata una specifica censura sull’interpretazione del verbale di mancato accordo sindacale. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 200 per esborsi ed euro 5.000 per compensi, oltre spese generali del 15% e accessori di legge; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 4, commi 1-3, L. 223/1991
Anche nel caso in cui si avvii la procedura di mobilità a seguito di verifica della impossibilità di collocare i lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria, va, invero, applicato il principio, ormai consolidato, secondo cui la comparazione dei lavoratori – al fine di individuare quelli da avviare alla mobilità – non deve necessariamente interessare l’intero complesso aziendale, ma può avvenire (secondo una legittima scelta dell’imprenditore ispirata al criterio legale delle esigenze tecnico – produttive) nell’ambito della singola unità produttiva, purchè, peraltro, la predeterminazione del limitato campo di selezione sia giustificata dalle suddette esigenze tecnico-produttive ed organizzative che hanno dato luogo alla riduzione del personale; deve escludersi la sussistenza di dette esigenze ove i lavoratori da licenziare siano idonei – per acquisite esperienze e per pregresso e frequente svolgimento della propria attività in altri reparti dell’azienda con positivi risultati – ad occupare le posizioni lavorative di colleghi addetti ad altri reparti o sedi (cfr., in particolare, Cass. n. 13783 del 2006).
La platea dei lavoratori da comparare può essere circoscritta a una singola unità produttiva soltanto se la delimitazione è giustificata dalle esigenze tecnico-produttive e organizzative che hanno determinato la riduzione del personale. Se i lavoratori interessati sono fungibili con quelli di altre sedi o reparti, tale delimitazione non è giustificata.
E’ pur vero, come sottolinea il ricorrente, che ove l’esigenza di collocamento in mobilità nasca nell’ambito dell’esecuzione del programma di ristrutturazione elaborato in sede di cassa integrazione guadagni straordinaria, la scelta dei lavoratori da licenziare deve essere in qualche modo collegata alle esigenze produttive derivanti dall’esecuzione del programma.
Quando la procedura di mobilità segue un programma di ristrutturazione attuato mediante cassa integrazione straordinaria, la scelta dei lavoratori da licenziare deve essere collegata alle esigenze produttive derivanti dall’esecuzione del programma e alla concreta impossibilità di garantire il reimpiego dei lavoratori sospesi.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Invero, l’interpretazione di questa Corte (da ultimo, Cass. n. 27415 del 2018) ha chiarito come l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, abbia introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per Cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).
Il vizio denunciabile riguarda l’omesso esame di un fatto storico, discusso tra le parti e decisivo per l’esito della controversia; non coincide con la mancata considerazione di ogni singolo elemento istruttorio.
Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5 (artt. 115 e 116 c.p.c.), erroneità della sentenza impugnata ove ha ritenuto provata la fungibilità delle mansioni della lavoratrice licenziata.
La sentenza menziona queste disposizioni nell’esposizione della censura proposta dalla società, ma non ne offre un’autonoma interpretazione o applicazione.
In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c.
La parte soccombente è condannata al pagamento delle spese del giudizio.
Con sentenza n. 1257 del 29.6.2018 la Corte d’appello di Milano, pronunziando in sede di reclamo, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato illegittimo il licenziamento collettivo intimato da Be Solutions Solve, Realize & Control s.p.a. (già Be Enterprise Process Solutions s.p.a.) in data 10.11.2016 a A.I., inquadrata nel IV livello del CCNL Terziario con profilo professionale di addetta alla gestione documentale, ed ha ordinato la reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4.
La disposizione è richiamata per descrivere la tutela reintegratoria disposta dalla Corte d’appello; la Corte di cassazione non ne sviluppa un’autonoma interpretazione.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
In caso di rigetto dell’impugnazione, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente e ove dovuto, di un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
Massime di principio
- Nel licenziamento collettivo, la comparazione dei lavoratori può essere circoscritta a una singola unità produttiva solo se la delimitazione della platea è giustificata dalle esigenze tecnico-produttive e organizzative che hanno determinato la riduzione del personale. Se le professionalità dei lavoratori interessati sono fungibili con quelle di dipendenti addetti ad altre sedi o reparti, la selezione deve estendersi all’intero complesso aziendale.
- Quando la procedura di mobilità consegue all’attuazione di un programma di ristrutturazione in cassa integrazione straordinaria, la scelta dei lavoratori da licenziare deve mantenere un nesso con le esigenze produttive derivanti dal programma e con l’impossibilità di garantire il reimpiego dei lavoratori sospesi.
- La censura in cassazione relativa alla mancata ammissione di una prova testimoniale richiede che il ricorrente specifichi concretamente il contenuto, la finalità, la rilevanza e la decisività della prova; doglianze generiche sull’inadeguatezza della motivazione non sono sufficienti.
- L’omesso esame di singoli elementi istruttori non integra il vizio previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. quando il fatto storico rilevante sia stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito.
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