Sentenza del 28/01/2020 n. 33 - Comm. Trib. Prov. La Spezia
Riscossione e misure cautelari - riscossione in pendenza di giudizio - intimazione di pagamento - obbligo di motivazione sulle sanzioni - sussiste - art. 7, L. n. 212/2000
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'intimazione di pagamento n. TL71PPN00098/2018 emessa dall'Agenzia, che chiedeva il pagamento di imposte (IVA, IRES, IRAP), sanzioni, interessi e spese a seguito della rideterminazione effettuata in relazione alla sentenza della CTP n. 118/2018. La società ha dedotto plurime censure: nullità della notifica (per non essere stata notificata alla sede sociale), violazione dell'obbligo di notificare l'intimazione al soggetto passivo (società), omessa allegazione degli atti richiamati (art.7 L.212/2000), difetto di motivazione dell'intimazione e, in particolare, carenza di specificazione del calcolo e della norma di riferimento per interessi e sanzioni; per le sanzioni ha dedotto che la CTP aveva disposto la riduzione al terzo del minimo e quindi l'intimazione doveva esplicitare il calcolo che portava alla somma richiesta.
La decisione
La Commissione ha rigettato le eccezioni relative alla nullità della notifica, alla violazione dell'art.29 del d.l. n.78/2010, all'omessa allegazione degli atti e al difetto di motivazione in relazione alle imposte e agli interessi, ritenendo la notifica eseguita correttamente (tentativo alla sede e poi notifica al rappresentante legale ai sensi dell'art.145 c.p.c.), ammissibile l'adempimento per relationem dell'art.7 L.212/2000 quando gli atti sono già noti e sufficiente il richiamo alla norma per il calcolo degli interessi. Tuttavia ha accolto il motivo relativo all'omessa motivazione del calcolo delle sanzioni: l'Ufficio non ha illustrato il minimo di riferimento né il calcolo che giustificasse che l'importo richiesto corrispondesse al terzo del minimo così come disposto dalla sentenza della CTP. Perciò la Commissione ha sospeso l'efficacia dell'intimazione, accogliendo parzialmente il ricorso limitatamente alle sanzioni (dichiarate non dovute), e confermando per il resto l'intimazione. Spese compensate per un terzo in favore dell'Agenzia; condanna della ricorrente al pagamento dei restanti due terzi, liquidati a euro 3.600,00.
Norme richiamate
art. 7, Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)
se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto questo deve essere allegato all'atto che lo richiama
L'obbligo di motivazione può essere assolto anche per relationem se l'atto richiamato è già integralmente e legalmente conosciuto dal destinatario o se l'atto notificato riproduce il contenuto essenziale dell'atto richiamato; altrimenti è necessario allegare o riprodurre gli elementi essenziali.
art. 60, DPR 29 settembre 1973, n. 600
La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche
La notificazione tributaria è regolata dalle norme del c.p.c. con specifiche modifiche; è legittima la notifica al rappresentante legale dopo il tentativo alla sede sociale (ai sensi dell'art.145 c.p.c.) e le regole eccezionali contenute nell'art.60 non escludono l'applicazione di art.145 c.p.c.
Consente la notifica al rappresentante dell'ente quando nell'atto è indicata la qualità della persona cui si notifica e risultino specificati residenza, domicilio e dimora; applicabile alla notifica di intimazione dopo infruttuoso tentativo alla sede.
art. 29, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv. L. 30 luglio 2010, n. 122
Disciplina l'intimazione di pagamento; non impone particolari obblighi motivazionali oltre a quanto previsto dalla normativa generale, fermo restando l'applicabilità dell'art.7 L.212/2000 per gli atti impositivi.
art. 20, DPR 29 settembre 1973, n. 602
Fissa il criterio e i tassi per il calcolo degli interessi sulle imposte; il riferimento normativo e i periodi necessari per il computo possono essere ritenuti sufficienti per giustificare il calcolo degli interessi nell'intimazione, essendo il calcolo una mera operazione aritmetica.
art. 19, D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Prevede le regole di pagamento delle sanzioni in caso di riscossione frazionata (pagamento per due terzi dopo sentenza di primo grado, residuo terzo dopo sentenza di secondo grado); la rideterminazione delle sanzioni deve risultare chiaramente dall'atto esecutivo.
Principio del raggiungimento dello scopo: eventuali vizi formali della notificazione possono essere sanati se l'atto ha raggiunto comunque lo scopo informativo, fatto rilevante se il destinatario ha impugnato l'atto.
Massime di principio
- L'intimazione di pagamento è un atto impositivo e deve rispettare i principi di motivazione previsti dall'art.7 L.212/2000: se richiama altri atti questi devono essere allegati o il loro contenuto essenziale deve essere riprodotto, a meno che siano già integramente noti al contribuente.
- La notifica tributaria eseguita presso la sede sociale e, in caso di irreperibilità, successivamente al rappresentante legale ai sensi dell'art.145 c.p.c. è legittima; l'aver impugnato l'atto può contribuire a sanare vizi formali della notifica ai sensi dell'art.156 c.p.c.
- Per il calcolo degli interessi è sufficiente il richiamo alla norma di legge che ne determina tasso e periodo (DPR 602/1973, art.20), poiché il calcolo è un'operazione matematica riproducibile; è opportuno però indicare i dies a quo e dies ad quem e i tassi applicati.
- Per le sanzioni, quando la decisione giudiziale impone una misura ridotta (es. un terzo del minimo), l'amministrazione deve indicare esplicitamente il criterio e mostrare il calcolo che porta alla cifra richiesta: la mera indicazione dell'importo non è sufficiente a motivare l'atto esecutivo.
- L'obbligo motivazionale può essere assolto per relationem solo se il contribuente ha già integrale e legale conoscenza dell'atto richiamato; in mancanza, l'amministrazione deve riprodurre gli elementi essenziali necessari per verificare la pretesa.
- In presenza di dubbio sulla validità della notifica, è prudente verificare se è stato effettuato un tentativo alla sede e, in caso di successiva notifica al rappresentante, se nel documento sono indicate la qualità e i dati personali richiesti dall'art.145 c.p.c.
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