Sentenza del 28/01/2020 n. 47 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Agevolazione per i progetti di investimento di cui al comma 279 della Legge n. 296 del 2006 introdotto dall'art. 1 comma 46 della legge 23/12/2014 n. 190 - Credito d'imposta per gli investimenti effettuati tra il 1 gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2013 - Sussiste - Beneficio anche per progetti di investimento iniziati in data anteriore al 1 gennaio 2007 - Sussite - Norma di interpretazione autentica - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Disputa sull'applicabilità del credito d'imposta previsto dal comma 279 della legge n. 296/2006: l'Ufficio sosteneva che l'agevolazione riguardasse solo acquisizioni di beni strumentali effettuate dopo il 1/1/2007 e non i progetti di investimento iniziati anteriormente; inoltre sosteneva che il comma 279-bis (introdotto nel 2014) non poteva essere applicato alla fattispecie. Il contribuente aveva invece ottenuto dalla Commissione Tributaria Provinciale il riconoscimento del beneficio.
La decisione
La Commissione d'appello ha respinto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che l'art. 1, comma 46, della legge 23/12/2014 n. 190 (comma 279-bis) costituisca una norma di interpretazione autentica che chiarisce che il credito d'imposta riguarda gli investimenti effettuati tra il 1/1/2007 e il 31/12/2013 e si applica anche ai progetti di investimento iniziati anteriormente al 1/1/2007. Di conseguenza il beneficio è spettante al contribuente nella fattispecie (acquisizione successiva a progetto iniziato prima del 2007). Nulla per le spese, con compensazione data l'incertezza normativa.
Norme richiamate
legge n. 296 del 2006, comma 279
credito d'imposta per gli investimenti effettuati tra il 1 gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2013
la norma prevede il beneficio per le acquisizioni effettuate nel periodo 2007-2013; il dubbio interpretativo riguardava se fosse necessario che il progetto fosse iniziato dopo il 1/1/2007 o se valesse anche per progetti iniziati anteriormente
legge 23/12/2014 n. 190, art. 1 comma 46 (introduzione comma 279-bis)
si riferisce espressamente al beneficio del credito d'imposta in questione, e riguarda gli investimenti effettuati tra il 1 gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2013, e specifica che essi si riferiscono anche ai progetti di investimento iniziati in data anteriore al 1 gennaio 2007
norma di interpretazione autentica che risolve il dubbio interpretativo e chiarisce che il beneficio opera anche per progetti iniziati prima del periodo 2007-2013, applicandosi retroattivamente al periodo già decorso
Massime di principio
- Una norma di interpretazione autentica chiarisce il significato della normativa preesistente e può valere per il periodo passato esplicitamente indicato dal legislatore; se il testo legislativo dichiara che il chiarimento riguarda un periodo specifico (es. 2007-2013), tale chiarimento si applica ai fatti riferibili a quel periodo anche se la norma è stata emanata successivamente.
- Quando la legge esprime testualmente che il beneficio si applica "anche ai progetti iniziati in data anteriore", occorre riconoscere il beneficio anche se il progetto è iniziato prima della data di riferimento, purché le acquisizioni ricadano nel periodo temporale indicato per l'agevolazione.
- In presenza di incertezza normativa rilevante e di un chiarimento legislativo successivo, i giudici possono interpretare la norma in favore del contribuente se il testo dell'interpretazione autentica è chiaro; ciò può portare al rigetto degli appelli dell'Amministrazione finanziaria.
- Le amministrazioni non possono restringere l'ambito di applicazione del beneficio quando il legislatore ha successivamente chiarito che il beneficio comprende casi apparentemente esterni all'interpretazione più restrittiva; è invece necessario valutare il testo letterale e l'effetto della norma esplicativa.
- In controversie tributarie con dubbi interpretativi significativi, i giudici possono decidere di non imporre le spese al contribuente o di compensarle, considerata l'incertezza del quadro normativo.
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