Sentenza del 28/01/2020 n. 53 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Richiesta di interpello di cui alla Legge n. 212/2000 - Deve essere presentata secondo le modalità previste - Sussiste - Definizione agevolata ex art. 3 del D.L. n. 119 del 2018 applicabile ai tributi non iscritti a ruolo - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente impugnava l'irrogazione di sanzioni per omesso pagamento del contributo unificato tributario (CUT) a seguito della riassunzione del giudizio per rinvio dalla Cassazione; contestava inoltre la mancata risposta all'interpello presentato via PEC (22-1-2019) sulla possibilità di aderire alla definizione agevolata ("rottamazione ter" art.3 D.L. 119/2018) chiedendo l'annullamento della sanzione per silenzio-assenso dell'amministrazione. Sostenne anche che il giudizio di rinvio non comportava un nuovo obbligo di pagamento del CUT.
La decisione
L'appello è stato rigettato. Il tribunale ha ritenuto inammissibile l'istanza di interpello perché presentata alla Segreteria della CTR anziché alla Direzione regionale, priva di indicazione della tipologia di interpello, non contenente espressa richiesta di risposta e proposta nel corso del giudizio (pertanto carente dei requisiti formali previsti dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate). Per tali ragioni il silenzio non può valere come assenso. Inoltre la 'rottamazione-ter' ex art.3 D.L. 119/2018 è applicabile solo ai debiti iscritti a ruolo (cartelle di pagamento) e non ai tributi per i quali non è stato formato il ruolo; peraltro la Segreteria aveva poi comunicato la non applicabilità al caso perché non era stato formato alcun ruolo. Sono state compensate le spese del giudizio di appello a carico dell'appellante.
Norme richiamate
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 11 comma 1
"il contribuente può interpellare l'amministrazione per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente a: a) l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza..."
L'interpello è strumento che tutela il contribuente in presenza di obiettiva incertezza, ma richiede il rispetto di specifici requisiti formali e sostanziali perché il silenzio-produca effetti (silenzio-assenso).
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 11 comma 3
"l'amministrazione risponde alle istanze... nel termine di 90 giorni.... Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente"
La regola del silenzio-assenso opera solo se l'istanza è ammissibile e correttamente presentata nei termini e modi previsti; se l'istanza è inammissibile non opera il silenzio-assenso.
Decreto-Legge 23 ottobre 2018, n. 119, art. 3 (cd. rottamazione-ter)
"la definizione agevolata... possibilità di estinguere i debiti iscritti a ruolo contenuti nelle cartelle di pagamento, versando le somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora"
La disciplina agevolativa si applica ai debiti iscritti a ruolo (cartelle esattoriali). Non è applicabile ai tributi per i quali non è stato emesso/iscritto il relativo ruolo.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 32/E del 14-6-2010
"l'istanza è presentata di norma alla Direzione regionale competente... l'istanza è inammissibile se non presentata all'organo competente... devono precisarsi tipologia dell'interpello e richiesta di risposta... in mancanza di sottoscrizione o dati identificativi l'istanza è inammissibile"
La circolare chiarisce i requisiti formali e procedurali dell'interpello: luogo di presentazione, modalità (posta/ritiro a mano) e regolarizzazione in caso di invio telematico; il mancato rispetto rende l'interpello inammissibile.
Circolare n. 1/DF del 21-9-2011
"prevede il pagamento del CUT in caso di riassunzione a seguito di rinvio dalla Corte di cassazione"
La prassi amministrativa prevede l'obbligo di pagamento del contributo unificato anche in caso di riassunzione del giudizio dopo rinvio dalla Cassazione.
Massime di principio
- Un interpello ai sensi della legge 212/2000 è efficace solo se presentato rispettando i requisiti formali: organo competente (Direzione regionale), indicazione della tipologia di interpello, sottoscrizione, dati identificativi e richiesta esplicita di risposta.
- Il silenzio dell'amministrazione vale come condivisione della soluzione prospettata dal contribuente solo se l'interpello è ammissibile e correttamente proposto; interpelli formalmente inesatti o presentati all'organo sbagliato non producono silenzio-assenso.
- L'interpello deve essere propositivo e preventivo rispetto al comportamento da valutare; istanze presentate nel corso del processo o senza circostanziazione della fattispecie rischiano l'inammissibilità.
- La definizione agevolata (rottamazione-ter art.3 D.L. 119/2018) riguarda debiti iscritti a ruolo (cartelle): non si applica ai tributi per i quali non è stato formato il relativo ruolo.
- In caso di riassunzione del giudizio per rinvio dalla Cassazione, può sussistere l'obbligo di versamento del CUT secondo la prassi e le circolari; va valutata la normativa e la giurisprudenza/formazione amministrativa specifica.
- Per far valere il silenzio-assenso o ottenere effetti dall'interpello è consigliabile inviare l'istanza secondo le modalità ufficiali (Direzione regionale, raccomandata o consegna a mano) e conservare le prove di regolarizzazione in caso di invio telematico.
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