Sentenza del 28/01/2020 n. 52 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Contributo unificato tributario - Nell'ipotesi di soccombenza parziale in primo grado ciascuna parte che ricorre con appello o appello incidentale è tenuta al pagamento del contributo in relazione al valore della controversia oggetto del rispettivo ricorso - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'atto di irrogazione della sanzione per omesso pagamento del contributo unificato tributario (CUT) relativo all'appello incidentale proposto nel fascicolo RGA 974/2016; contestazione anche per la mancata risposta all'interpello presentato dal contribuente circa l'applicabilità della definizione agevolata (d.l. 119/18, rottamazione ter). Il contribuente deduceva altresì che il valore della controversia per l'appello incidentale non fosse aumentato rispetto alla sentenza di primo grado e che quindi il CUT dovuto fosse inferiore.
La decisione
Parziale accoglimento dell'appello dell'Avv. A.T.: la CTR ha ritenuto che, in caso di soccombenza parziale in primo grado con distinti appelli (principale e incidentale), ciascuna parte che ricorre sia tenuta al pagamento del contributo in relazione al valore della porzione di sentenza oggetto del rispettivo ricorso. Ne consegue che il contribuente doveva versare per l'appello incidentale il CUT pari a euro 30 (scaglione fino a 2.582,28 euro) e, per l'omesso pagamento, la sanzione massima del 200% su tale importo pari a euro 60. Importo complessivo dovuto dal contribuente determinato in euro 90. Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono compensate tra le parti.
Norme richiamate
D.P.R. 115/2002 art. 13 comma 6-quater
per i ricorsi principale ed incidentale proposti avanti le commissioni tributarie provinciali e regionali e' dovuto il contributo unificato nei seguenti importi: a) euro 30 per controversie di valore fino a euro 2.582,28; b) euro 60 per controversie di valore superiore a euro 2.582,28 e fino ad euro 5.000
Stabilisce gli importi del CUT anche per l'appello incidentale; va applicato in relazione al valore della controversia o della porzione di sentenza oggetto del ricorso.
D.P.R. 115/2002 art. 16 comma 1-bis
in caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si applica la sanzione di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro
Prevede la sanzione amministrativa per omesso/parziale pagamento del CUT, poi quantificata secondo gli articoli richiamati e circolari.
D.P.R. 115/2002 art. 248
nei casi di cui all'articolo 16, entro 30 giorni dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo, l'ufficio notifica alla parte l'invito al pagamento dell'importo dovuto
Disciplina l'invito al pagamento e i termini per integrare il versamento prima dell'iscrizione a ruolo.
D.P.R. 131/1986 art. 71
si applica la sanzione amministrativa da 100 a 200% della maggior imposta dovuta
Richiamata per la determinazione della sanzione da applicare in caso di omesso pagamento del CUT; la CTR ha applicato il massimo (200%) per omissione, non semplice ritardo.
D.Lgs. 546/1992 art. 12
per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato
Indica il parametro per determinare lo scaglione di valore ai fini del CUT.
Legge 212/2000 (Statuto del contribuente) art. 11 commi 1 e 3
il contribuente puo' interpellare l'amministrazione ... quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza... L'amministrazione risponde entro 90 giorni... Quando la risposta non e' comunicata entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione della soluzione prospettata dal contribuente
Regola l'interpello; la CTR ha ritenuto che l'interpello del contribuente fosse inammissibile per difetto formale e per errata destinazione alla Segreteria della CTR (anziche' alla Direzione regionale), dunque il silenzio non ha valore di assenso.
Circolare MEF 1 DF 21-9-2011
nel giudizio di appello ... al pagamento del contributo unificato e' tenuta, normalmente, la parte soccombente in tutto o in parte nel giudizio di primo grado ... nell'ipotesi di soccombenza parziale ... ciascuna parte che ricorre e' tenuta al pagamento del contributo in relazione al valore della controversia oggetto dei rispettivi ricorsi
Chiarisce l'applicazione del CUT in caso di soccombenza parziale e distinti appelli (principale e incidentale): ciascuna parte paga in relazione al valore della porzione impugnata.
Circolare Agenzia Entrate 32/E del 14-6-2010
l'istanza e' presentata di norma alla Direzione regionale competente ... sono considerate inammissibili le istanze prive dei dati identificativi ... mancanti della sottoscrizione ... o non sufficientemente circostanziate
Definisce i requisiti formali e sostanziali dell'interpello; il mancato rispetto rende l'istanza inammissibile e impedisce che il silenzio valga come consenso.
Sentenze citate
Corte Costituzionale n. 73/2005; Cassazione 11 aprile 2018, n. 8912
Richiamate per affermare che il CUT ha natura tributaria collegata al servizio giudiziario e che e' dovuto anche per fasi processuali diverse o traslazioni del procedimento.
Massime di principio
- In caso di soccombenza parziale in primo grado con distinti appelli (principale e incidentale), ciascuna parte che propone ricorso in appello e' tenuta a versare il CUT in relazione al valore della porzione di sentenza oggetto del proprio ricorso.
- L'appello incidentale e' autonomo rispetto all'appello principale: il relativo CUT e' dovuto anche se la sommatoria dei valori determinasse una duplicazione di scaglione; l'obbligo di pagamento non si annulla per duplicazione teorica.
- Il valore della lite ai fini del CUT si determina sul tributo al netto di interessi e sanzioni (art. 12 d.lgs. 546/1992); pertanto il corretto scaglione deve essere calcolato sulla porzione di tributo impugnata.
- L'omesso pagamento del CUT puo' comportare sanzioni amministrative fino al 200% dell'importo dovuto quando si tratta di omissione e non di mero ritardo; le percentuali sono dettagliate nella circolare MEF.
- Perche' il silenzio dell'amministrazione a seguito di interpello produca effetto di 'condivisione' e' necessario che l'interpello sia presentato validamente (all'ufficio competente, con i requisiti formali e sostanziali richiesti e in via preventiva); istanze difformi o presentate all'ufficio sbagliato sono inammissibili.
- In presenza di reciproca soccombenza i giudici possono compensare integralmente le spese tra le parti; cio' non incide sull'obbligo di pagamento del CUT e delle eventuali sanzioni da parte del singolo appellante.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 28 gen 2020Sentenza del 28/01/2020 n. 4 - Corte Costituzionale
- Sentenza · 28 gen 2020Sentenza del 28/01/2020 n. 33 - Comm. Trib. Prov. La Spezia
- Sentenza · 28 gen 2020Sentenza del 28/01/2020 n. 39 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 28 gen 2020Sentenza del 28/01/2020 n. 41 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 28 gen 2020Sentenza del 28/01/2020 n. 47 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 28 gen 2020Sentenza del 28/01/2020 n. 53 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →