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Sentenza

Sentenza del 28/01/2020 n. 39 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

Contributi Consortili - Presunzione del beneficio diretto e specifico derivante dalle opere realizzate dal consorzio - Sussiste - Onere della prova contraria a carico del contribuente - Sussiste - La trascrizione del provvedimento di "perimetrazione della contribuenza" prevista dall'art. 10, secondo comma, del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 assolve esclusivamente alla funzione di mera pubblicità-notizia di natura dichiarativa - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'ingiunzione di pagamento per contributi consortili: il contribuente deduceva l'illegittimità dell'ingiunzione per mancanza dell'allegato richiesto dall'art. 12, comma III, L.R. 36/96, che avrebbe impedito la verifica delle quattro voci addebitate; contestava altresì la mancata approvazione del piano generale di bonifica ex art. 4 R.D. 215/33 e sosteneva, richiamando una consulenza tecnica (CTU) del Tribunale di Vasto, che i suoi terreni non traevano beneficio irriguo dalle opere consortili e quindi non erano dovuti contributi.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello e ha confermato l'ingiunzione di pagamento. Il Collegio ha ritenuto che i fondi del contribuente ricadono nel perimetro di contribuenza e che, in assenza di specifica contestazione del piano di classifica e di ripartizione, grava sul contribuente l'onere di provare, con idonea prova contraria, la mancata sussistenza del beneficio diretto e specifico derivante dalle opere consortili. La CTR ha inoltre ribadito che la trascrizione del provvedimento di perimetrazione assolve a mera funzione di pubblicità-notizia. L'appellante è stato condannato al pagamento delle spese del grado (euro 3.000,00 oltre spese prenotate a debito).

Norme richiamate

  • R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10, comma 2

    La trascrizione del provvedimento di perimetrazione della contribuenza produce opponibilità ai terzi per effetto di legge e assolve una funzione di mera pubblicità-notizia; non costituisce un 'principio fondamentale' ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost.

  • R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 4

    Disciplina la previsione del piano generale di bonifica; la normativa storica resta rilevante e il piano generale ha effetto in relazione alla classificazione e contribuenza, fermo restando che eventuali vizi procedimentali devono essere specificamente documentati.

  • L.R. 36/96, art. 12, comma III (e ultimo comma)

    Prevede le voci contributive che devono essere indicate; l'appellante ha contestato la mancanza dell'allegato informativo, ma il Collegio non ha ritenuto tale vizio idoneo ad incidere sul principio per cui l'inclusione nel perimetro e la mancata contestazione specifica mantengono la presunzione del beneficio.

  • L.R. 11/83, art. 14

    Normativa regionale rilevante in materia di classificazione e piani consortili; nel caso il piano di classifica è risultato pubblicato (BURA) e ritenuto regolare.

  • Cass. n. 20776/2019 (giurisprudenza)

    Conferma il principio che l'inclusione dei fondi nel perimetro di contribuenza e la loro presenza nel piano di classifica legittimano la presunzione del beneficio diretto e specifico dalle opere consortili, gravando sul contribuente l'onere di fornire specifica prova contraria.

  • Cass. n. 9511/2018; Cass. n. 24356/2016; Cass. n. 24070/2014; Cass. n. 654/2012

    Orientamenti consolidati della Suprema Corte che ribadiscono la presunzione di beneficio per i fondi ricompresi nel perimetro e l'onere probatorio del contribuente che intenda superarla.

  • Cass. n. 13167/2014 (giurisprudenza)

    Ha precisato che la trascrizione della perimetrazione è adempimento dichiarativo di pubblicità-notizia e che l'opponibilità ai terzi deriva direttamente dalla legge.

Massime di principio

  • Se un fondo è incluso nel perimetro di contribuenza e valutato in un piano di classifica, si applica una presunzione legale che il fondo tragga un vantaggio diretto e specifico dalle opere consortili; il contribuente che voglia evitare il pagamento deve fornire prova specifica e contraria.
  • La trascrizione del provvedimento di perimetrazione ha funzione di pubblicità-notizia ed è opponibile ai terzi per effetto di legge; non costituisce di per sé un profilo di illegittimità facilmente attaccabile se non con puntuali motivi formali o sostanziali.
  • La mera CTU favorevole al contribuente non è automaticamente sufficiente a scalfire la presunzione di beneficio se non è collegata a una specifica e precisa contestazione del piano di classifica e della ripartizione contributiva.
  • Le contestazioni di nullità o vizi procedimentali del piano generale di bonifica o del piano di classifica devono essere documentate in modo specifico e provato; in difetto il giudice tende a ritenere valido l'atto pubblicato e a rimettere l'onere della prova sull'opponente.
  • L'ingiunzione di pagamento per contributi consortili non è soggetta alla stessa estensione documentale delle cartelle esattoriali: il contribuente deve indicare chiaramente quali elementi del piano o dell'ingiunzione contesta e fornire prove concrete per superare la presunzione legale.

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