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Sentenza

Sentenza del 28/01/2020 n. 41 - Corte di Giustizia UE

La Corte interviene sul rispetto dei termini di pagamento da parte della pubblica amministrazione. Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2011/7/UE - Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali - Transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione - Obbligo degli Stati membri di assicurare che il termine di pagamento delle pubbliche amministrazioni non ecceda 30 o 60 giorni - Obbligo di risultato.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La Commissione ha contestato che la Repubblica italiana non ha assicurato che le sue pubbliche amministrazioni rispettassero i termini di pagamento fissati dall'art. 4, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2011/7/UE (termine ordinario 30 giorni, proroga fino a 60 giorni per taluni enti). Nel procedimento precontenzioso la Commissione ha inviato lettera di messa in mora (19/06/2014), richiesto relazioni bimestrali e poi emesso parere motivato (16/02/2017). I dati forniti dallo Stato (ultima relazione 05/12/2016) mostravano tempi medi di pagamento attorno a 50 giorni nel primo semestre 2016 e medie annue 2016 pari a 51 giorni complessivi (44 gg Stato, 67 gg servizio sanitario, ecc.), mentre studi di associazioni private denunciavano ritardi anche maggiori. L'Italia ha difeso l'adozione di misure correttive, ha sostenuto che la direttiva impone obblighi di mezzi e non di risultato e ha proposto letture alternative degli indicatori statistici usati dalla Commissione.

La decisione

La Corte (Grande Sezione) ha dichiarato che l'art. 4, nn. 3 e 4, della direttiva 2011/7/UE impone agli Stati membri un obbligo di risultato: gli Stati devono assicurare l'effettivo rispetto, da parte delle pubbliche amministrazioni, dei termini di pagamento (30 giorni, prorogabili a 60 in casi previsti). Ha rigettato le argomentazioni italiane secondo cui l'obbligo sarebbe solo formale/di mezzi o limitato al solo diritto agli interessi di mora. La Corte ha ritenuto che, alla data del parere motivato (16/04/2017), i dati comunicati dimostravano il superamento medio dei termini e quindi l'inadempimento della Repubblica italiana. La sentenza è del 28/01/2020 e ha condannato la Repubblica italiana anche alle spese.

Norme richiamate

  • Direttiva 2011/7/UE

    art. 1, art. 2, art. 3, art. 4 (paragrafi 1, 3, 4 e 6) e considerandi 3, 9, 12, 14, 23, 25

    L'art. 4, nn. 3 e 4, impone agli Stati membri un obbligo di risultato: garantire che le pubbliche amministrazioni effettuino i pagamenti entro 30 giorni (di norma) o, nei casi previsti, entro un massimo di 60 giorni. Le disposizioni sono complementari all'obbligo di corrispondere interessi di mora e mirano a tutelare la liquidità e competitività delle imprese.

  • Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), art. 258

    procedura d'infrazione per inadempimento degli Stati membri

    Consente alla Commissione di adire la Corte per dichiarare l'inadempimento di uno Stato membro; la responsabilità dello Stato può essere accertata indipendentemente dall'organo che ha posto in essere l'inadempimento.

  • Decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192

    recepisce la direttiva 2011/7/UE nell'ordinamento italiano

    Atto di recepimento nazionale che tuttavia, secondo la Corte, non era sufficiente a evitare l'inadempimento sostanziale laddove le pubbliche amministrazioni non rispettano i termini fissati dalla direttiva.

  • Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE

    definizione di "amministrazione aggiudicatrice" richiamata dall'art. 2 della direttiva 2011/7

    Forniscono la nozione di pubblica amministrazione rilevante per l'applicazione dell'art. 4 della direttiva 2011/7; la qualifica di amministrazione aggiudicatrice non dipende dall'esercizio di prerogative di pubblico potere.

  • Decreti-legge italiani adottati (es. decreto-legge 8 aprile 2013, n.35; decreto-legge 24 aprile 2014, n.66)

    misure urgenti per pagamento debiti scaduti e stanziamenti straordinari

    Misure nazionali adottate per fronteggiare il fenomeno sono rilevanti ma non esonerano lo Stato dall'obbligo di assicurare il rispetto effettivo dei termini di pagamento imposti dalla direttiva.

  • Sentenza C?555/14 (IOS Finance EFC)

    giurisprudenza citata dalle parti

    La Corte ha chiarito che quella sentenza riguardava meccanismi nazionali di finanziamento straordinario e l'art. 7 della direttiva (clausole inique), e non autorizza a dedurre che ritardi effettivi di pagamento siano compatibili con l'obbligo dell'art. 4; anzi, conferma l'importanza del pagamento rapido e immediato.

Massime di principio

  • L'art. 4, nn. 3 e 4, della direttiva 2011/7/UE impone agli Stati membri un obbligo di risultato: devono far sì che le pubbliche amministrazioni paghino entro 30 giorni (salvo proroga fino a 60 giorni per i casi espressamente previsti).
  • Lo Stato membro è responsabile per il mancato rispetto anche quando il ritardo sia imputabile a singole amministrazioni o a organi che operano in regime commerciale: la responsabilità è dello Stato nel suo complesso.
  • Il rispetto dei termini viene valutato sulla base della situazione esistente alla data del parere motivato della Commissione; miglioramenti successivi non impediscono di dichiarare l'inadempimento per il periodo considerato.
  • Per dimostrare la conformità/non conformità sono utilizzabili indicatori statistici aggregati (tempi medi di pagamento, numero di fatture, ecc.); lo Stato non può limitarsi ad avere norme formali o a prevedere solo interessi di mora se i pagamenti concreti non rispettano i termini.
  • Gli Stati devono prevedere strumenti effettivi di monitoraggio, controllo e sanzione, nonché misure amministrative e finanziarie concrete per garantire l'effettivo rispetto dei termini da parte delle pubbliche amministrazioni.
  • Nelle controversie analoghe, le difese basate su obblighi di mezzi, su miglioramenti in corso o su dati parziali vanno supportate da evidenze oggettive e da risultati verificabili al momento rilevante; l'esistenza di misure tampone non esclude la possibile pronuncia di inadempimento.

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