Cassazione Civile, Ordinanza n. 24758/2025 del 08/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda un'intimazione di pagamento relativa all'anno d'imposta 2008, emessa in esecuzione di un avviso di accertamento già rideterminato in sede contenziosa da precedente sentenza della CTR, poi divenuta definitiva. La società ricorrente contestava la debenza di sanzioni e interessi connessi alla pretesa tributaria, sostenendo: (1) la nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente e per violazione dell'art. 19 del d.P.R. n. 633/1972, assumendo che la deducibilità parziale dei costi riconosciuta in altra sede non potesse incidere sull'IVA e sui relativi accessori; (2) la nullità della decisione e l'omesso esame di fatti decisivi, deducendo l'inesistenza giuridica della cartella/intimazione per nullità dell'atto presupposto e il ne bis in idem; (3) la violazione di legge nel calcolo di interessi e sanzioni, lamentando la carenza di motivazione e l'erronea determinazione degli accessori. L'Agenzia delle Entrate non si è costituita in Cassazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la motivazione della sentenza impugnata non era apparente e che sanzioni e interessi erano dovuti in quanto accessori legalmente connessi al mancato pagamento dell'imposta liquidata come dovuta. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità e autosufficienza, poiché la ricorrente non aveva riprodotto i passaggi rilevanti degli atti processuali nei quali le questioni sarebbero state dedotte e riproposte, oltre che per la preclusione derivante dalla doppia conforme. Ha ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato il terzo motivo: inammissibile per non autosufficienza, perché non era riprodotta l'intimazione di pagamento, e infondato perché, trattandosi di atto emesso dopo un precedente atto fiscale e dopo la definizione del contenzioso sull'an debeatur e sul quantum del tributo, era sufficiente il richiamo all'atto presupposto per motivare gli interessi ulteriori. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata costituzione dell'intimata.
Norme richiamate
primo comma, nn. 3, 4 e 5
I motivi sono scrutinabili nei limiti dei vizi dedotti; il vizio motivazionale è oggi ridotto al "minimo costituzionale" e l'omesso esame è inammissibile se non specificamente e autosufficientemente allegato.
Il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente; il ricorrente deve esporre chiaramente i fatti e riprodurre gli atti rilevanti per consentire alla Corte il controllo senza ricerche autonome.
La preclusione del motivo ex art. 360, n. 5, opera in caso di doppia conforme se il ricorrente non dimostra che le ragioni di fatto delle due decisioni di merito siano diverse.
In tema di IVA è richiesto un collegamento diretto e immediato tra acquisto e operazione tassata; se parte dei servizi è utilizzata per operazioni di terzi, il diritto di detrazione si esclude per la parte corrispondente.
art. 12, comma 3, d.P.R. n. 602/1973
Quando la richiesta di pagamento segue un atto prodromico che abbia già determinato il debito, la motivazione può limitarsi al richiamo dell'atto presupposto e alla quantificazione degli ulteriori accessori.
L'obbligo di motivazione dell'atto di riscossione è soddisfatto dal riferimento diretto e specifico all'atto presupposto e all'entità del debito, se la pretesa non è originaria.
La motivazione del provvedimento amministrativo può essere assolta mediante richiamo all'atto precedente che ha determinato la pretesa, quando l'atto impugnato sia meramente consequenziale.
Massime di principio
- La motivazione è apparente solo quando, pur essendo graficamente presente, non consente di percepire il fondamento logico-giuridico della decisione; non è sufficiente, ai fini della cassazione, il mero difetto di completezza o di persuasività della motivazione.
- Nel giudizio di legittimità il ricorrente deve rispettare specificità e autosufficienza, riproducendo o indicando con precisione gli atti e i passaggi processuali rilevanti; in mancanza, la censura è inammissibile.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non è proponibile contro sentenze di appello conformi alla decisione di primo grado, salvo che il ricorrente dimostri che le rationes decidendi di merito siano diverse.
- Quando un atto di riscossione segue un atto fiscale presupposto già definitivo e già determinativo del quantum del tributo e degli interessi, la motivazione dell'atto successivo può limitarsi al richiamo dell'atto presupposto e alla quantificazione degli ulteriori accessori.
- In materia IVA il diritto di detrazione richiede un nesso diretto e immediato tra l'acquisto del bene o servizio e l'operazione imponibile a valle; il venir meno di tale nesso per una parte dell'attività esclude la detrazione corrispondente.
Come è indicizzato
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