Cassazione Civile, Ordinanza n. 13252/2024 del 14/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lavoratrice aveva prestato attività presso l'Ambasciata d'Italia a Belgrado dall'8 gennaio 2002 al 6 giugno 2011, formalmente assunta per mansioni esecutive ma, secondo la sua prospettazione, impiegata in concreto anche come traduttrice-interprete. Chiedeva il pagamento delle differenze retributive rispetto al trattamento previsto per altra traduttrice-interprete o, in subordine, per altre dipendenti dell'ambasciata o per addetti a mansioni ausiliarie; domandava inoltre una maggiorazione familiare del 10% e il TFR, che riteneva dovuti nonostante le previsioni del contratto individuale in caso di dimissioni. Il ricorso per cassazione si articolava in tre motivi: con il primo denunciava violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., 2126 e 2697 c.c. e dell'art. 111 Cost., sostenendo che la Corte d'appello aveva affermato l'assenza di prova sulle mansioni di interprete in modo contraddittorio rispetto ad altri elementi documentali; con il secondo lamentava omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. per il mancato esame dell'errore processuale del primo giudice nel non ammettere le prove orali sullo svolgimento delle mansioni superiori; con il terzo deduceva violazione degli artt. 112 e 155 c.p.c., 157, comma 3, e 168 del d.P.R. n. 18/1967, 45 d.lgs. n. 165/2001, 36 Cost. e di fonti internazionali, censurando il rigetto della domanda di adeguamento retributivo fondato sul principio di parità di trattamento per il personale di ambasciata e contestando la ritenuta comparabilità con altri dipendenti assunti in regime diverso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché diretto sostanzialmente a ottenere una rivalutazione del merito sull'accertamento dei fatti e sulla prova delle mansioni di interprete; ha giudicato infondato il secondo motivo, escludendo l'omessa pronuncia poiché la mancata ammissione della prova era stata comunque confermata dalla Corte territoriale per genericità e irrilevanza; ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, sia nella parte in cui pretendeva di far valere il criterio legale di determinazione uniforme della retribuzione ex art. 157, comma 3, d.P.R. n. 18/1967 senza superare la preclusione derivante dalla mancata prova delle mansioni superiori, sia nella parte in cui si risolveva in una nuova contestazione del giudizio di merito sulla comparabilità dei trattamenti economici di altri dipendenti. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La censura di omessa pronuncia è infondata quando il giudice di merito abbia comunque esaminato, anche implicitamente, la questione della mancata ammissione della prova e ne abbia dato ragione in termini di genericità o irrilevanza.
La doglianza non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio da parte della Corte di cassazione.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della pretesa retributiva per le mansioni asseritamente svolte in concreto; la Corte non accoglie la censura per difetto di prova dei presupposti fattuali.
Il ricorrente che invochi mansioni superiori o differenze retributive deve allegare e provare in modo specifico i fatti costitutivi della pretesa.
art. 111 Cost.
Il vizio motivazionale non può essere prospettato come mero dissenso sulla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
art. 157, comma 3, d.P.R. n. 18/1967
La determinazione uniforme della retribuzione per Paese e per mansioni omogenee non può operare in favore del lavoratore ove non sia previamente dimostrato lo svolgimento delle mansioni superiori dedotte.
Richiamato nel quadro della disciplina del personale delle sedi diplomatiche, senza che la censura valga a superare la carenza probatoria rilevata dal giudice di merito.
Invocato per la parità di trattamento retributivo, ma la sua applicazione resta subordinata alla prova dei presupposti di fatto della domanda.
art. 36 Cost.
Il principio di proporzionalità e sufficienza della retribuzione non comporta, da solo, il riconoscimento di differenze economiche in assenza di prova delle mansioni superiori o della comparabilità dei trattamenti dedotta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La domanda di riconoscimento di mansioni superiori e delle correlate differenze retributive richiede allegazioni specifiche e prova puntuale del contenuto, della durata e della prevalenza delle mansioni asseritamente superiori rispetto a quelle contrattuali.
- In sede di legittimità è inammissibile la censura che, sotto la veste di violazione di legge o vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti di causa.
- Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice di merito abbia comunque affrontato, anche in modo sintetico, la questione processuale relativa all'ammissione o alla rilevanza dei mezzi istruttori.
- Il principio di parità di trattamento retributivo e le norme speciali sul personale delle sedi diplomatiche non consentono il riconoscimento automatico di differenze economiche in difetto di prova del presupposto fattuale dedotto e della comparabilità dei termini di raffronto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 14 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13170/2024 del 14/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 14 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13179/2024 del 14/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 14 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13199/2024 del 14/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 14 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13201/2024 del 14/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 14 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13204/2024 del 14/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 14 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13209/2024 del 14/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →