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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28706/2022 del 04/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia riguarda contributi dovuti alla Gestione separata INPS per gli anni 2007-2008, dichiarati non dovuti dalla corte d'appello perché ritenuti prescritti. Il professionista aveva omesso di compilare il quadro RR nella dichiarazione dei redditi. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., deducendo la violazione degli artt. 2935 e 2941, n. 8, c.c., in relazione alla disciplina della Gestione separata e agli obblighi dichiarativi/contributivi, sostenendo che l'omessa compilazione del quadro RR integrasse un doloso occultamento del debito contributivo e che quindi la prescrizione dovesse restare sospesa o comunque non decorrere secondo quanto ritenuto dalla corte territoriale. In sostanza, l'INPS censurava la decisione d'appello per non aver valorizzato una presunta occultazione dei dati rilevanti ai fini dell'obbligo contributivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure dell'INPS non fossero specificamente attinenti al decisum e si risolvessero nell'affermazione di una presunzione automatica di occultamento derivante dalla mancata compilazione del quadro RR, presunzione che non è configurabile. La Corte ha richiamato il principio già affermato in precedenti arresti secondo cui non esiste automatismo tra omissione del quadro RR e occultamento doloso del debito contributivo; l'eventuale occultamento è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e, in cassazione, è censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., qui non dedotto ritualmente. Conseguentemente l'INPS è stato condannato alle spese e, ricorrendone i presupposti, è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Non esiste un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo: tale occultamento va accertato in concreto dal giudice di merito.
  • La sospensione o il diverso dies a quo della prescrizione per doloso occultamento presuppone un accertamento fattuale specifico, non surrogabile da mere presunzioni astratte fondate su omissioni dichiarative.
  • In sede di legittimità, una censura che pretende di sovvertire un accertamento di fatto mascherandolo come violazione di legge è inammissibile se non si confronta specificamente con la ratio decidendi.
  • L'accertamento dell'eventuale occultamento del credito o del debito contributivo appartiene al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale dedotto nei modi e termini di legge.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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