Cassazione Civile, Ordinanza n. 28706/2022 del 04/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia riguarda contributi dovuti alla Gestione separata INPS per gli anni 2007-2008, dichiarati non dovuti dalla corte d'appello perché ritenuti prescritti. Il professionista aveva omesso di compilare il quadro RR nella dichiarazione dei redditi. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., deducendo la violazione degli artt. 2935 e 2941, n. 8, c.c., in relazione alla disciplina della Gestione separata e agli obblighi dichiarativi/contributivi, sostenendo che l'omessa compilazione del quadro RR integrasse un doloso occultamento del debito contributivo e che quindi la prescrizione dovesse restare sospesa o comunque non decorrere secondo quanto ritenuto dalla corte territoriale. In sostanza, l'INPS censurava la decisione d'appello per non aver valorizzato una presunta occultazione dei dati rilevanti ai fini dell'obbligo contributivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure dell'INPS non fossero specificamente attinenti al decisum e si risolvessero nell'affermazione di una presunzione automatica di occultamento derivante dalla mancata compilazione del quadro RR, presunzione che non è configurabile. La Corte ha richiamato il principio già affermato in precedenti arresti secondo cui non esiste automatismo tra omissione del quadro RR e occultamento doloso del debito contributivo; l'eventuale occultamento è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e, in cassazione, è censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., qui non dedotto ritualmente. Conseguentemente l'INPS è stato condannato alle spese e, ricorrendone i presupposti, è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
la censura è stata proposta come violazione di legge, ma è risultata non pertinente rispetto al decisum e inidonea a veicolare una critica al necessario accertamento di fatto
invocato per contestare il dies a quo della prescrizione, ma la Corte non ne ha accolto l'applicazione nel senso prospettato dal ricorrente
richiamato dall'INPS per sostenere la sospensione della prescrizione in caso di doloso occultamento del debito; la Corte ha escluso che l'omessa compilazione del quadro RR integri automaticamente tale occultamento
art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995
richiamata quale disciplina della Gestione separata e dell'obbligo contributivo
art. 18, comma 12, D.L. 98/2011, convertito in L. 111/2011
richiamato in relazione al regime contributivo e dichiarativo della Gestione separata
richiamato dall'INPS a sostegno della disciplina degli esiti del controllo automatizzato delle dichiarazioni
art. 10, comma 1, D.Lgs. n. 241/1997
richiamato in relazione agli obblighi dichiarativi e di versamento connessi alla compilazione della dichiarazione dei redditi
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
la Corte osserva che l'eventuale accertamento dell'occultamento doloso è un giudizio di merito censurabile, se del caso, solo nei limiti del vizio motivazionale, non dedotto ritualmente
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
art. 13, comma 1 bis, D.P.R. 115/2002
norma di rinvio per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Non esiste un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo: tale occultamento va accertato in concreto dal giudice di merito.
- La sospensione o il diverso dies a quo della prescrizione per doloso occultamento presuppone un accertamento fattuale specifico, non surrogabile da mere presunzioni astratte fondate su omissioni dichiarative.
- In sede di legittimità, una censura che pretende di sovvertire un accertamento di fatto mascherandolo come violazione di legge è inammissibile se non si confronta specificamente con la ratio decidendi.
- L'accertamento dell'eventuale occultamento del credito o del debito contributivo appartiene al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale dedotto nei modi e termini di legge.
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