Cassazione Civile, Ordinanza n. 28977/2023 del 18/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore chiedeva l'accertamento della natura subordinata del rapporto intercorso con un Comune dal 23.12.2005, sostenendo che i contratti a progetto e poi i contratti a termine fossero solo formalmente tali e che, in concreto, il rapporto si fosse svolto con modalità tipiche della subordinazione. Domandava anche differenze retributive, ferie non godute, TFR e il risarcimento per l'abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato. La Corte d'appello aveva negato la subordinazione nel periodo dei contratti a progetto, ritenuto legittimi i contratti a termine e respinto le pretese economiche. In cassazione il ricorrente denunciava: violazioni di norme processuali e sostanziali, omesso esame e nullità della sentenza per avere la Corte territoriale valorizzato il solo dato formale e trascurato prova testimoniale e interrogatorio del Sindaco; mancata considerazione di un giudicato interno, della continuità del rapporto, della retribuzione fissa mensile e dell'inammissibilità dell'appello; infine violazione della disciplina sui contratti a termine e dei criteri di liquidazione del danno, sostenendo che la successione dei contratti avesse superato il limite di durata massima e che spettasse l'indennità risarcitoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo, ritenendo che mirassero a una rivalutazione del merito e che, comunque, fossero carenti di specificità e autosufficienza. Ha invece accolto, per quanto di ragione, il terzo motivo: ha affermato che, nel lavoro pubblico privatizzato, ai fini del limite massimo di 36 mesi dei contratti a termine devono sommarsi tutti i rapporti succedutisi tra le parti, senza che sia necessaria la continuità ininterrotta tra un contratto e l'altro; pertanto la Corte d'appello aveva errato nel richiedere anche l'assenza di interruzioni. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione, anche per le spese, per riesaminare l'asserita reiterazione abusiva dei contratti a termine e le conseguenze risarcitorie.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente in relazione alla pretesa valenza confessoria delle dichiarazioni rese dal Sindaco, ma la Corte osserva che tali dichiarazioni non potevano comunque avere efficacia di confessione.
la loro violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice abbia utilizzato prove non dedotte, prove d'ufficio fuori dai limiti o abbia attribuito valore di prova legale a elementi che non lo sono; non per contestare la valutazione del materiale istruttorio.
le censure fondate sulla genericità dell'appello e sulla produzione di documenti nuovi sono state ritenute inammissibili per difetto di specificità e perché non idonee a incidere sulla ratio decidendi.
richiamato tra le norme processuali asseritamente violate, senza che la Corte ne ricavi una autonoma decisività nel caso concreto.
le censure di omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato sono state ritenute inammissibili nella parte in cui tendevano a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
non consente di trasformare il giudizio di legittimità in un riesame del merito sotto forma di violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
può sorreggere censure di nullità della sentenza solo in presenza di effettivi vizi processuali o motivazionali rilevanti, non per dissenso sulla valutazione delle prove.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
dopo la riforma del 2012 il sindacato è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e non comprende più censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione, salvo il minimo costituzionale.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
richiamato come parametro per individuare le ipotesi di motivazione apparente, mancante, perplessa o irriducibilmente contraddittoria.
la Corte richiama l'onere di specificità del ricorso per cassazione, che impone di trascrivere o indicare puntualmente gli atti e i passaggi rilevanti invocati a sostegno delle censure.
d.lgs. n. 165/2001, art. 36, comma 3
nel pubblico impiego privatizzato, nella versione applicabile ratione temporis, richiama la disciplina dei contratti a termine e i limiti antiabuso, con riferimento anche alla durata massima complessiva del rapporto.
d.lgs. n. 165/2001, art. 36, comma 5-bis
esclude soltanto alcune specifiche previsioni dell'art. 5 d.lgs. n. 368/2001, confermando per il resto la generale applicabilità della disciplina limitativa dei contratti a termine alle pubbliche amministrazioni.
d.lgs. n. 368/2001, art. 5, comma 4-bis
si applica anche al lavoro pubblico privatizzato e impone di considerare tutti i contratti a termine succedutisi tra le stesse parti ai fini del limite massimo di 36 mesi.
d.lgs. n. 368/2001, art. 10, comma 4-bis
l'esclusione espressa del settore scolastico è letta come conferma indiretta della generale applicabilità della disciplina ai rapporti con la pubblica amministrazione.
richiamato come parametro per la liquidazione dell'indennità risarcitoria conseguente alla violazione della disciplina dei contratti a termine nel pubblico impiego privatizzato.
legge n. 183/2010, art. 32, comma 5
indicato quale base del rinvio ai criteri dell'art. 8 l. n. 604/1966 per la quantificazione del danno.
d.l. n. 112/2008, art. 49, comma 1
ha introdotto una disciplina antiabusiva sui contratti a termine nella pubblica amministrazione, poi sostituita dalla normativa successiva.
d.l. n. 78/2009, art. 17, comma 26, lett. b)
ha sostituito la precedente disciplina dell'art. 36 d.lgs. n. 165/2001 introducendo un meccanismo interno di valutazione e controllo sull'uso del lavoro flessibile.
legge n. 247/2007, art. 1, commi 40 e 43
richiamata in relazione al criterio di computo della durata massima dei contratti a termine tra le stesse parti.
Direttiva 1999/70/CE
evocata come fonte europea rispetto alla clausola antiabuso sui contratti a termine.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è consentito chiedere, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, una nuova valutazione delle prove e dei fatti storici compiuta dal giudice di merito.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo, restando escluse le censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione, salvo i casi di motivazione mancante o solo apparente.
- Le censure ex artt. 115 e 116 c.p.c. sono proponibili in cassazione solo se il giudice abbia utilizzato prove non dedotte, disposte fuori dai limiti di legge o abbia attribuito efficacia di prova legale a elementi che non la hanno; non quando si contesti il modo in cui le prove sono state apprezzate.
- Il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente: chi deduce un giudicato interno, una confessione o un errore processuale deve indicare e, nei limiti necessari, trascrivere gli atti e i passaggi rilevanti su cui fonda la censura.
- Nel lavoro pubblico privatizzato la disciplina dei contratti a termine impone il cumulo di tutti i contratti succedutisi tra le stesse parti ai fini del limite massimo di durata complessiva, senza che sia necessaria una continuità ininterrotta tra un contratto e il successivo.
- Il superamento del limite massimo di 36 mesi dei contratti a termine può integrare abuso anche quando tra i contratti vi siano interruzioni, se il complesso dei rapporti tra le medesime parti oltrepassa la soglia legale.
- Le dichiarazioni rese dal Sindaco di un Comune non hanno necessariamente efficacia confessoria quando riguardino rapporti o attribuzioni riferibili ad altri organi dell'ente o a diritti non liberamente disponibili dal dichiarante.
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