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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07873/2023 del 17/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Le ricorrenti, già attrici nei giudizi di merito, contestavano il rigetto della domanda di accertamento del diritto all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente per la scuola dell'infanzia e primaria, con decorrenza dalla pubblicazione delle graduatorie, previa disapplicazione del D.M. 235/2014 e delle graduatorie 2014/2017 nella parte ostativa. Sostenevano di aver conseguito il diploma magistrale entro l'anno scolastico 2001/2002 e deducevano che tale titolo fosse abilitante e sufficiente per l'accesso alle graduatorie, denunciando inoltre violazione di norme interne, principi UE, giudicato, tutela dell'affidamento, prescrizione/decadenza e errori processuali. I motivi di ricorso erano quattordici e ruotavano principalmente attorno all'interpretazione dell'art. 1, comma 605, L. 296/2006, alla portata dell'annullamento del D.M. 235/2014 da parte del Consiglio di Stato e alla pretesa efficacia del relativo giudicato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure che assumevano il diritto all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento in forza del solo diploma magistrale conseguito entro il 2001/2002, affermando la continuità dell'orientamento già espresso da Cass. n. 3830/2021: quel solo titolo non è sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento istituite dall'art. 1, comma 605, L. 296/2006. Ha inoltre escluso che la sentenza del Consiglio di Stato di annullamento parziale del D.M. 235/2014 producesse un diritto automatico all'inserimento, chiarendo che il relativo giudicato non è automaticamente opponibile erga omnes e che, comunque, il ricorso non aveva assolto gli oneri di specificazione necessari a far valere un giudicato esterno. Restando assorbite le questioni su tempestività, prescrizione e decadenza, la Corte ha confermato il rigetto delle domande con diversa motivazione ai sensi dell'art. 384, comma 4, c.p.c. e ha deciso senza statuire sulle spese, poiché le amministrazioni intimate non avevano svolto difese.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 605, L. 296/2006

    La norma è interpretata nel senso che il possesso del solo diploma magistrale, ancorché conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, non è titolo sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.

  • art. 15 preleggi

    Richiamato per sostenere che la normativa successiva non avrebbe abrogato la disciplina ostativa all'inserimento, ma la censura è stata ritenuta infondata.

  • D.L. n. 70/2011

    Richiamato nel quadro dell'evoluzione normativa successiva, senza che la Corte vi ravvisasse effetti abrogativi idonei a fondare il diritto invocato.

  • artt. 2935, 2946 e 2964 c.c.

    Richiamati per sostenere l'assenza di decadenza e la soggezione al solo termine di prescrizione decennale, ma le questioni sono state assorbite dall'esclusione del diritto sostanziale azionato.

  • clausola 5 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE

    La Corte ha escluso che la disciplina sulle graduatorie ad esaurimento dovesse essere interpretata estensivamente in funzione di prevenzione dell'abuso dei contratti a termine, perché le graduatorie di istituto servivano alla copertura di supplenze temporanee e il presupposto dell'abusiva reiterazione non era dimostrato.

  • art. 6, n. 2, TUE

    Non è stato ritenuto violato da una lettura della disciplina nazionale che richieda requisiti per l'accesso all'impiego non discriminatori per cittadinanza.

  • Regolamento CEE n. 1612 del 1968

    Richiamato in relazione alla libera circolazione dei lavoratori, ma la Corte ha negato che la disciplina contestata introducesse un ostacolo discriminatorio.

  • artt. 12 e 39 CE

    Richiamati a sostegno della censura eurounitaria, respinta dalla Corte per mancanza di discriminazione fondata sulla cittadinanza.

  • art. 3 Cost.

    Invocato per lamentare disparità di trattamento, ma la Corte non ha ravvisato illegittimità costituzionale nella disciplina applicata.

  • art. 20 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

    Richiamato in chiave di uguaglianza, senza che la Corte ne ricavasse un limite diverso per l'accesso alle graduatorie.

  • art. 151 TFUE

    Richiamato insieme alle direttive antidiscriminatorie, ma ritenuto non decisivo.

  • Direttiva 2000/43/CE

    Invocata in tema di parità di trattamento, ma la Corte non ha riscontrato discriminazioni rilevanti.

  • Direttiva 2000/78/CE

    Invocata in tema di non discriminazione, ma non ritenuta violata.

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

    Invocato per contestare la mancata considerazione della decisione del Consiglio di Stato, senza accoglimento.

  • art. 2909 c.c.

    La Corte ha ricordato che il giudicato opera in linea generale solo inter partes; l'estensione oltre tali limiti è eccezionale e non consente automaticamente di fondare il diritto all'inserimento.

  • art. 21-septies, comma 1, L. 241/1990

    Richiamato nel quadro della dedotta efficacia del giudicato amministrativo e della natura del provvedimento annullato.

  • art. 6 CEDU

    Invocato in tema di giusto processo e giudicato, senza esito favorevole per le ricorrenti.

  • artt. 115 e 345 c.p.c.

    Richiamati per lamentare il mancato rilievo di un giudicato interno, ma le censure sono rimaste assorbite o comunque non decisive.

  • art. 15, comma 7, D.P.R. n. 323/1998

    Richiamato per sostenere il valore abilitante del diploma magistrale, ma non ritenuto sufficiente a fondare l'accesso alle graduatorie ad esaurimento.

  • tabella allegata al D.L. n. 97/2004

    Richiamata come base normativa del valore abilitante del titolo, ma non idonea, da sola, a ottenere l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.

  • art. 1, comma 605, lett. c), L. 296/2006

    Richiamato come parte della disciplina istitutiva delle graduatorie ad esaurimento, interpretata in senso restrittivo rispetto alla pretesa delle ricorrenti.

  • art. 384, comma 4, c.p.c.

    Usato per confermare il rigetto con diversa motivazione rispetto alla sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Il possesso del solo diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 non costituisce, di per sé, titolo sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo.
  • La pronuncia di annullamento di un decreto ministeriale che disciplina l'aggiornamento delle graduatorie non comporta automaticamente un diritto all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, se non nei limiti dell'effetto caducatorio e secondo le regole sull'efficacia del giudicato.
  • Il giudicato amministrativo, salvo eccezioni, opera inter partes; per far valere un giudicato esterno nel giudizio di cassazione occorre specificamente allegare e trascrivere il provvedimento invocato e indicarne la produzione nel processo di merito.
  • L'interpretazione della disciplina sulle graduatorie ad esaurimento va svolta in modo sistematico e non può essere piegata alla finalità di reprimere l'abuso del lavoro a termine quando il presupposto dell'abusiva reiterazione non sia dimostrato.
  • La diversa disciplina dell'accesso alle graduatorie non integra, di per sé, violazione dei principi eurounitari o costituzionali di uguaglianza e libera circolazione dei lavoratori se non introduce trattamenti differenziati fondati sulla cittadinanza.
  • Quando una questione preliminare è assorbente, la Corte può decidere la causa sulla base della ragione più liquida senza esaminare tutte le ulteriori censure, comprese quelle processuali.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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