Cassazione Penale, Sentenza n. 29227/2024 del 18/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Lecce che, in sede di appello ex art. 310 c.p.p., aveva confermato il rigetto del GIP alla richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con arresti domiciliari (eventualmente con controllo a distanza) per reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309/1990. La difesa ha prospettato vizi di motivazione e violazione dell'art. 274 c.p.p., evidenziando quali presunte "novità" il provvedimento di affidamento in prova ai servizi sociali già concesso in altra vicenda (sottolineando reinserimento sociale, legami familiari, assenza di pericolosità e di collegamenti con la criminalità organizzata), lo svolgimento di attività lavorativa, il decorso del tempo, e la possibile futura unificazione/continuazione tra i reati oggetto del presente procedimento e quelli per i quali il ricorrente era già stato condannato e in parte espiante.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato. Ha ritenuto che il giudizio d'appello sulla revoca/sostituzione della misura cautelare debba limitarsi a valutare l'eventuale pertinenza di fatti nuovi rispetto al provvedimento impugnato e non riesaminare integralmente la sussistenza delle condizioni della misura. Ha constatato che le argomentazioni difensive non presentavano elementi realmente nuovi o idonei ad attenuare le esigenze cautelari già valutate (gli stessi profili erano stati esaminati in precedenti fasi e in altra decisione di questa Corte), ha richiamato la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per i reati di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 (art. 275 comma 3 c.p.p.), ha considerato neutro il mero decorso del tempo e ha escluso rilievo all'ipotetica futura continuazione tra reati separati. Di conseguenza il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3000 in favore della cassa delle ammende; è stato inoltre disposto l'invio del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
Titolo genetico della misura cautelare (delitti di narcotraffico). La Corte ricorda che per i reati previsti da questa norma rileva la disciplina di cui all'art. 275 comma 3 c.p.p. con presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari.
Norma che punisce il comportamento di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti; rilevante ai fini dell'applicazione della misura cautelare contestata.
Prevede una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per taluni reati (tra cui quelli indicati dall'art. 74 d.P.R. 309/90). La Corte ne ha richiamato l'effetto rafforzante sull'idoneità della custodia in carcere.
Norma richiamata dalla difesa per denuncia di vizi di motivazione; la Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata fosse adeguatamente motivata e immune dalle violazioni denunciate.
Regola il procedimento d'appello contro le misure cautelari. La Corte ricorda che il Tribunale, in sede di appello ex art. 310, deve verificare la correttezza giuridica e la motivazione del provvedimento impugnato, con particolare attenzione a fatti nuovi idonei a modificare il quadro cautelare.
Richiamato in relazione alla previsione della perenzione dei termini di custodia cautelare. La Corte ha ritenuto insussistente la perenzione nel caso di specie per assenza dei requisiti richiesti.
Prevede la condanna alle spese processuali e a una somma a favore della cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato; applicata dalla Corte (euro 3000).
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Obbliga la trasmissione del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario per gli adempimenti previsti; la Corte ha ordinato l'invio per i consequenziali adempimenti.
art. 47 O.P. (affidamento in prova al servizio sociale)
Norma che disciplina l'affidamento in prova ai servizi sociali; il provvedimento di affidamento carcerario è stato richiamato dalla difesa come elemento di recupero, ma la Corte ha ritenuto che tale circostanza non costituisse novità idonea a modificare il quadro cautelare.
art. 2 e art. 7 L. n. 895/1967; art. 23 L. n. 110/1975; art. 648 c.p.
Norme relative a pregresse vicende penali del ricorrente citate nell'istruttoria (reati e contestazioni precedenti). Sono state richiamate per ricostruire la storia giudiziaria del ricorrente, contribuendo alla valutazione della pericolosità sociale.
Massime di principio
- In appello avverso un rigetto di richiesta di revoca/sostituzione di misura cautelare il giudice deve limitarsi a valutare se siano emersi fatti nuovi, non poteva riesaminare integralmente la sussistenza delle condizioni della misura.
- La mera enunciazione di elementi personali positivi (affetti familiari, lavoro, affidamento in prova già concesso) non è sufficiente a modificare il quadro cautelare se tali elementi non costituiscono una novità rispetto a quanto già valutato nelle precedenti decisioni.
- Per i reati di narcotraffico disciplinati dall'art. 74 d.P.R. 309/90 il richiamo all'art. 275, comma 3 c.p.p. produce una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari che rafforza la necessità della custodia in carcere, salvo prova convincente del venir meno delle esigenze.
- Il decorso del tempo è, di regola, neutro ai fini della valutazione cautelare; rileva solo se accompagnato da fatti nuovi e concreti che dimostrino una effettiva attenuazione della pericolosità.
- La prospettazione di una futura unificazione o continuazione tra reati separati non determina automaticamente la modifica della misura cautelare; va dimostrata la sussistenza dell'elemento soggettivo e oggettivo della continuazione e la sua incidenza concreta sulle esigenze cautelari.
- Se il ricorso appare manifestamente infondato, il ricorrente può essere condannato alle spese e a una somma a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; ciò rappresenta un deterrente a impugnazioni reiterate prive di novità.
- Decisioni o valutazioni già esaminate e superate in precedenti fasi (anche in sede di cassazione con declaratoria di inammissibilità) limitano fortemente la possibilità di ottenere una revisione cautelare salvo prova di nuovi elementi non precedentemente valutati.
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