Cassazione Penale, Sentenza n. 29072/2024 del 18/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Ravenna del 12/07/2023 che aveva condannato Marco Russo per violazione dell'art. 40 d.lgs. 154/2016 (pesca/possesso di molluschi in acque interne non consentite). Primo motivo: vizio di motivazione e tale illegittimità della norma applicata; criticata l'unica prova testimoniali (Guberti) e la mancata allegazione di cartografie o avvisi; censurata una discrepanza toponomastica tra la contestazione e la sentenza ("Area naturale Piallassa" vs "Piallassa Baiona"). Secondo motivo: richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. (imputato incensurato, strumenti rudimentali, reimmissione dei molluschi vivi), con lamentata carenza di motivazione sul rifiuto.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato: la normativa nazionale e comunitaria vieta la raccolta/pesca di molluschi in acque interne non classificate per la produzione e la raccolta, e la classificazione regionale (Delibera e Determinazione) include l'area interna alla Pialassa Baiona nelle disposizioni che vietano la raccolta fuori dalle zone consentite; le coordinate indicate in sentenza confermano che il luogo rientrava nell'area vietata, quindi l'errore toponomastico non pregiudica l'identificazione del luogo. Il secondo motivo è parimenti infondato: la Corte ha ritenuto che la sentenza di merito, pur non esplicitando testualmente il rifiuto dell'art. 131-bis, contenga motivazioni implicite (modalità "organizzata", quantitativo di circa 40 kg e discrepanza rispetto al minimo edittale nella determinazione della pena di €4.000) tali da non giustificare l'applicazione della causa di non punibilità. P.Q.M. rigetto del ricorso.
Norme richiamate
Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 154 (art. 40)
Nelle acque interne è vietato pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare specie la cui cattura è vietata; la violazione è punita con arresto o ammenda. L'articolo è stato ritenuto applicabile alla pesca di mitili in acque interne non classificate per la produzione/ raccolta.
Regolamento (CE) n. 853/2004 (allegato III sez. VII cap. II Parte A)
Stabilisce che i molluschi bivalvi possono essere raccolti solo in zone la cui ubicazione e confini sono fissati e classificati dall'autorità competente; vieta la raccolta in zone non classificate o inadatte per ragioni sanitarie e impone agli operatori di tenere conto delle informazioni sulla idoneità delle zone.
Decreto legislativo 30/12/1992, n. 530 (art. 4) e Decreto legislativo 06/11/2007, n. 193 (art. 2)
articolo 4 sostituito dall'art. 2 del d.lgs. 193/2007
Individuano le autorità competenti (Ministero della Salute, regioni, province autonome, ASL) per la classificazione delle zone di produzione e raccolta dei molluschi bivalvi in attuazione del Regolamento UE.
Deliberazione della Giunta regionale Emilia-Romagna n. 94 del 3/2/2014
titolo: "Classificazione delle zone per la produzione e la raccolta di molluschi bivalvi vivi e gasteropodi marini della Regione Emilia-Romagna"
Delega la revisione della classificazione e definisce la distinzione tra zone di tipo A, B e aree dove la raccolta è vietata; applicata per determinare la disciplina dell'area interessata.
Determinazione n. 3077 del 22/02/2021 (Regione Emilia-Romagna)
Classificazione delle acque marittime antistanti la costa dell'Emilia-Romagna e delle acque interne regionali per la produzione in allevamento e la raccolta di molluschi bivalvi vivi
Fornisce le cartografie e le coordinate che includono l'"Area interna alla Pialassa Baiona" tra le zone soggette a regole specifiche; la presenza di coordinate nella sentenza ha confermato che il luogo del fatto ricadeva nell'area vietata.
Codice di procedura penale (art. 521)
Rilevata la dedotta violazione per difformità toponomastica, la Corte ha ritenuto che l'indicazione delle coordinate geografiche nella sentenza chiarisca il luogo di consumazione del reato rendendo infondata la censura procedurale.
Codice penale (art. 131-bis e art. 133)
art. 131-bis (particolare tenuità del fatto); art. 133 (criteri per la determinazione della pena)
L'art. 131-bis richiede valutazione oggettiva (esiguità del danno, modalità della condotta, pena edittale). La Corte ha ritenuto che gli elementi di gravità oggettiva e la pena inflitta non consentano di considerare il fatto particolarmente tenue; l'art. 133 è richiamato in relazione ai criteri di congruità della pena.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione citata
Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018 (Epidendio); Sez. 3, n. 32015 del 29/03/2022 (Ceesay); Sez. 6, n. 605 del 03/12/2019 (Albero); Sez. 5, n. 45533 del 22/07/2016 (Bianchini)
Richiamate per chiarire che la motivazione sulla particolare tenuità può risultare anche implicitamente dall'argomentazione del giudice e per distinguere i parametri oggettivi dell'art. 131-bis dai profili soggettivi valutati per le attenuanti generiche.
Massime di principio
- La permissibilità della pesca/ raccolta di molluschi bivalvi dipende dalla classificazione ufficiale delle zone: in assenza di classificazione favorevole la raccolta è vietata indipendentemente dalla dimensione o dallo stadio di crescita.
- La cartografia e le coordinate ufficiali prevalgono sulla toponomastica: un errore nominale del luogo non invalida la contestazione se il punto geografico è individuato con precisione nella motivazione.
- La mancanza di avvisi o cartelli sul posto non esonera l'operatore: l'obbligo di rispettare la disciplina sulle zone di produzione grava sull'operatore (dovendo informarsi sulle classificazioni vigenti).
- Per l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità) sono decisivi parametri oggettivi (quantitativo, modalità dell'illecito, entità del danno e quadro edittale): la presenza di condotte 'organizzate' o quantitativi significativi possono escludere la non punibilità anche se l'imputato è incensurato o gli strumenti appaiono rudimentali.
- La motivazione del giudice può essere implicita: il rifiuto di attenuanti generiche insieme a una pena commisurata sopra il minimo edittale può essere interpretato come valutazione negativa della particolare tenuità del fatto.
- In contestazioni ambientali o di tutela alimentare, le norme comunitarie e le classificazioni regionali hanno rilievo diretto: chi opera nella filiera (o pesca/ raccoglie) deve tener conto delle informazioni fornite dall'autorità competente.
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