Cassazione Penale, Sentenza n. 29074/2024 del 18/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Fuccillo: censura per errata qualificazione giuridica dei fatti (sostiene che le prescrizioni di Oxycontin dovessero essere valutate ai sensi dell'art. 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e non comma 1), contestazione del trattamento sanzionatorio (pena ritenuta eccessiva e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche), e doglianza per il diniego di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello. Abdelkarim: deduce il mancato riconoscimento della circostanza attenuante speciale di cui all'art. 323-bis cod.pen. per la collaborazione; censura sulla qualificazione dei reati di falso (sostiene che dovesse applicarsi l'art. 481 e non l'art. 479 cod.pen. alle prescrizioni); e contestazione del diniego delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod.pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto entrambi i ricorsi e confermato la sentenza della Corte d'appello di Milano. In particolare: per Fuccillo la Cassazione ha ritenuto infondato il motivo di errata qualificazione, affermando che l'ossicodone (principio attivo dell'Oxycontin) figura nella Tabella I e, dunque, la condotta integra il delitto previsto dall'art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; è stata confermata la valutazione del trattamento sanzionatorio e il diniego delle attenuanti generiche, nonché la legittimità del rigetto della rinnovazione istruttoria in appello. Per Abdelkarim la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della Corte territoriale sul mancato riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 323-bis, ha confermato la qualificazione dei reati di falso come art. 479 cod.pen. (in linea con la giurisprudenza di legittimità che valuta la funzione certificativa della prescrizione), e ha dichiarato inammissibili o infondati altri motivi relativi alle attenuanti generiche. In sintesi: condanne e trattamento sanzionatorio confermati (Fuccillo: condanna per reati connessi allo spaccio/ricettazione di stupefacenti e reati satelliti; Abdelkarim: condanna per corruzione e reati connessi), con rigetto dei ricorsi.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73
La Corte ha ritenuto applicabile il comma 1 (più grave) perché l'ossicodone, principio attivo dell'Oxycontin, è ricompreso nella Tabella I; pertanto la prescrizione illegittima integra la fattispecie di cui al comma 1
Costituzione, sentenza Corte costituzionale n. 32 del 2014
La pronuncia ha dichiarato l'illegittimità di parti della riforma del 2006 e ha determinato la necessità di interpretare la disciplina sanzionatoria in relazione alle tabelle delle sostanze; la Cassazione richiama tale quadro per ricondurre i medicinali alla disciplina penale quando contengano principi inseriti nelle tabelle tradizionali
Sezioni Unite, sentenza De Costanzo
Sez. U, n. 29316 del 26/02/2015
Le Sezioni Unite hanno chiarito che, per evitare indeterminatezza, i medicinali sono penalmente rilevanti quando contengono principi attivi elencati nelle tabelle (in particolare Tabella I), orientamento seguito dalla Corte nel caso in esame
Codice penale, art. 318 e 321
Norme relative al reato di corruzione (reati per i quali Abdelkarim è stato condannato in concorso con il medico), le quali sono state valutate congiuntamente alla gravità del danno e alla partecipazione dell'agente
Codice penale, art. 479
La Cassazione ha ritenuto corretta la qualificazione delle prescrizioni false come falso materiale previsto dall'art. 479 quando la prescrizione ha funzione certificativa nei confronti del Servizio Sanitario (ricetta 'rossa' o elettronica), seguendo la giurisprudenza di legittimità
Codice penale, art. 481
Richiamato dalla difesa come possibile configurazione, la Corte ha respinto l'applicabilità in presenza della funzione certificativa della prescrizione e della tipologia di ricetta accertata
Codice penale, art. 323-bis
La Corte ha confermato che il riconoscimento dell'attenuante speciale richiede un apporto collaborativo concreto e proporzionato rispetto alla gravità complessiva del fatto; la collaborazione parziale e il rilevante danno per la collettività non consentivano l'applicazione dell'attenuante
Codice di procedura penale, art. 603 comma 3
In appello avverso rito abbreviato la rinnovazione istruttoria è ammessa solo se il giudice la ritiene assolutamente necessaria; la Corte ha ritenuto che la rinnovazione non fosse indispensabile dato il quadro probatorio solido
Cassazione, sez. pen., n. 28847/2020
Sez. 5, n. 28847 del 07/09/2020
Giurisprudenza citata a supporto della distinzione tra tipi di falsità applicabili alle prescrizioni e dell'enfasi sulla funzione certificativa della prescrizione farmaceutica
Massime di principio
- Se un medicinale contiene un principio attivo inserito nella Tabella I delle sostanze stupefacenti, la prescrizione illegittima può integrare l'art. 73 comma 1 d.P.R. 309/1990 anche se si tratta di un farmaco medicinalmente registrato (es. Oxycontin con ossicodone).
- La sentenza De Costanzo e la giurisprudenza successiva ancorano la rilevanza penale dei medicinali alla presenza del principio attivo nelle tabelle tradizionali; quindi l'appartenenza del principio attivo alla Tabella I prevale sulla mera natura 'medicinale' del prodotto.
- In appello contro sentenze emesse con rito abbreviato la rinnovazione dell'istruttoria è eccezionale: può essere ammessa solo se l'assunzione della prova è ritenuta dall'appello assolutamente necessaria per incidere sul giudizio complessivo.
- L'attenuante speciale di cui all'art. 323-bis richiede una collaborazione effettiva e proporzionata rispetto alla gravità complessiva del reato; la collaborazione limitata o tardiva può non essere sufficiente se il danno e la gravità del comportamento sono rilevanti.
- La qualificazione del reato di falso relativo a prescrizioni mediche dipende dalla funzione certificativa della ricetta (soprattutto se idonea a far ottenere prestazioni a carico del SSN); la distinzione tra ricetta 'rossa'/'elettronica' e ricetta personale incide sulla configurazione del falso ma non esclude la rilevanza penale quando sussiste la funzione attestativa.
- Nella determinazione della pena assume peso negativo l'abuso della funzione (es. medico che sfrutta la propria posizione per attività illecite) e l'entità del danno cagionato al servizio sanitario, riducendo la probabilità di riconoscimento delle attenuanti generiche.
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