Cassazione Penale, Sentenza n. 29069/2024 del 18/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Torino che aveva confermato la condanna emessa dal GUP per il reato previsto dall'art. 291-bis d.P.R. n. 43/1973 (introduzione e detenzione sul territorio nazionale di 34,23 kg di tabacco per narghilè privo del contrassegno AAMS). Il ricorrente deduceva: (1) inosservanza ed errata applicazione dell'art. 99 cod. pen. e mancata motivazione sulla esclusione della recidiva reiterata; (2) inosservanza ed errata applicazione dell'art. 133-bis, comma 2, cod. pen., e carenza di motivazione in ordine alla diminuzione della multa in ragione della eccessiva gravosità rispetto alle sue capacità economiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo (errata valutazione della recidiva). Ha accertato che i precedenti penali prodotti dal ricorrente risultavano estinti per effetto dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale e, pertanto, non potevano essere considerati ai fini della recidiva. Ha inoltre richiamato il principio per cui il lungo intervallo temporale tra precedenti e nuovo reato non può essere automaticamente usato contro l'imputato senza valutare gli elementi addotti a favore dell'emenda. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità e manifestata infondatezza: la mera allegazione di esercizio di attività commerciale non prova l'impossibilità o estrema difficoltà di pagare la multa ai sensi dell'art. 133-bis. Conseguentemente la sentenza impugnata è annullata limitatamente al profilo della recidiva e la causa è rinviata ad altra Sezione della Corte d'Appello di Torino per nuovo giudizio su tale punto; il ricorso è dichiarato inammissibile per il resto.
Norme richiamate
art. 291-bis d.P.R. n. 43/1973
Norma che sanziona l'introduzione e la detenzione di tabacco privo del contrassegno AAMS; è il titolo di reato per cui il ricorrente è stato condannato
art. 99 cod. pen.
Regola la recidiva e l'aggravamento della pena; la Corte ha rilevato che non si potevano considerare precedenti estinti dall'esito positivo dell'affidamento in prova, per cui l'applicazione della recidiva è risultata illegittima
art. 133-bis cod. pen.
Prevede la diminuzione della pena pecuniaria quando la sua entità risulti eccessiva rispetto alle condizioni economiche del condannato; la Corte ha ricordato che occorre prova specifica di una reale impossibilità o estrema difficoltà a pagare, e che la deduzione generica non è sufficiente
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
Norma procedurale richiamata in relazione alla trattazione del ricorso (menzionata nel registro), non incide sul merito descritto
artt. 5 e 6 legge n. 283/1962
Contravvenzioni menzionate nel certificato ma non rilevanti ai fini della recidiva in quanto effetti estinti o non computabili
Massime di principio
- Se le condanne pregresse sono estinte per effetto di un affidamento in prova al servizio sociale con esito positivo, esse non devono essere conteggiate ai fini della recidiva
- Il decorso di lungo tempo tra precedenti e nuovo reato non può automaticamente essere interpretato come prova del fallimento del processo di emenda; il giudice deve motivare razionalmente e considerare gli elementi favorevoli addotti dall'imputato
- L'onere probatorio circa l'estinzione degli effetti penali dei precedenti può essere assolto dal ricorrente mediante documentazione (es. certificato del casellario) e può essere valutato in sede di legittimità se riguarda un punto devoluto al giudizio della Corte
- Per ottenere la diminuzione della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 133-bis è necessario allegare e provare specifici elementi che dimostrino l'impossibilità o l'estrema difficoltà di pagare la multa; mere affermazioni generiche non sono sufficienti
- Se la Corte di merito ha applicato la recidiva senza considerare l'estinzione degli effetti di precedenti condanne o senza motivazione adeguata, la Cassazione può annullare la sentenza limitatamente a quel profilo e rinviare per nuovo esame
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