Cassazione Civile, Ordinanza n. 11171/2023 del 27/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia concerne il diniego di rimborso dell'IRAP chiesto da un medico convenzionato per gli anni dal 2004 al 2007, assumendo di non essere dotato di autonoma organizzazione. La CTP aveva accolto la domanda e la CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo non provata l'esistenza di una struttura organizzativa autonoma e dichiarando inammissibile, perché nuova, la doglianza sulla decadenza dal rimborso per una delle annualità. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: (1) omessa pronuncia sul profilo relativo all'anno 2007, sostenendo che il credito era stato già utilizzato in compensazione e quindi non era rimborsabile; (2) violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 602/1973 per decadenza dal diritto al rimborso dell'annualità 2004, questione che assumeva rilevabile d'ufficio; (3) e (4) nullità della sentenza per motivazione scarna/apparente e adesione acritica alla decisione di primo grado; (5) violazione degli artt. 2 e 3 d.lgs. n. 446/1997, contestando l'esclusione dell'autonoma organizzazione alla luce delle spese per beni strumentali e della disponibilità di uno studio professionale; (6) violazione dell'art. 2697 c.c., assumendo che il contribuente non avesse dimostrato l'irrilevanza dei beni strumentali di notevole valore ai fini dell'incremento produttivo.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo ammissibile la deduzione secondo cui il credito per l'anno 2007 era già stato utilizzato in compensazione e dunque non poteva essere ulteriormente chiesto a rimborso, e affermando che la decadenza dal diritto al rimborso ex art. 38 d.P.R. n. 602/1973 è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado. Ha invece dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo, perché la censura alla motivazione per relationem richiedeva di indicare specificamente la motivazione di primo grado richiamata e le critiche svolte in appello, cosa non fatta; ha rigettato il quinto motivo, ribadendo i criteri dell'autonoma organizzazione e osservando che la disponibilità di uno studio per il medico convenzionato rientra nel minimo indispensabile dell'attività; ha dichiarato inammissibile il sesto motivo, perché non denunciava una vera violazione dell'art. 2697 c.c. ma mirava a ottenere un riesame del merito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Taranto, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
La mancata pronuncia su una specifica questione devoluta in appello integra vizio deducibile in cassazione, ma nel caso concreto il motivo è stato accolto solo per il profilo della questione sostanziale sull'anno 2007, mentre i motivi sulla motivazione sono stati dichiarati inammissibili per difetto di autosufficienza.
La decadenza dal diritto al rimborso per mancata tempestiva istanza è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, perché attiene a situazione non disponibile.
art. 36, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
La censura di motivazione apparente o scarna è inammissibile se non vengono specificati il contenuto della decisione di primo grado richiamata e le censure svolte in appello.
art. 111, sesto comma, Cost.
La motivazione apparente può integrare vizio della sentenza, ma la relativa doglianza deve essere proposta in modo autosufficiente e specifico.
Il presupposto dell'IRAP è l'autonoma organizzazione, che ricorre solo se il professionista sia responsabile dell'organizzazione e impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile o lavoro altrui non occasionale oltre soglie minime.
La norma è richiamata unitamente all'art. 2 per contestare la soggezione a IRAP del professionista, ma la Corte ha ritenuto infondata la censura nei limiti in cui chiedeva una rivalutazione del fatto.
La violazione dell'onere della prova è deducibile in cassazione solo se il giudice attribuisce l'onere alla parte sbagliata; non quando si contesti la valutazione delle prove, che appartiene al merito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale per le censure di violazione di legge sostanziale dedotte dall'Agenzia.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro processuale per le censure di nullità della sentenza e di omessa pronuncia.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La Corte richiama il limite del sindacato sul vizio motivazionale e sulla valutazione delle prove nei casi in cui il motivo, in sostanza, mira a riesaminare il merito.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
L'autosufficienza impone di indicare compiutamente gli atti e i contenuti rilevanti per la censura, specie quando si deduca un vizio della motivazione per relationem.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Concorre, insieme all'art. 366, a fondare l'onere di specifica indicazione degli atti rilevanti nel ricorso per cassazione.
artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
Indicano la trattazione camerale del ricorso per cassazione nel procedimento applicabile ratione temporis.
Richiamato per la modifica dell'art. 375 c.p.c. e l'introduzione dell'art. 380-bis.1 c.p.c.
Legge di conversione del d.l. n. 168/2016.
Massime di principio
- Nel giudizio di rimborso tributario il contribuente assume la posizione di attore sostanziale: deve allegare e provare i fatti costitutivi del diritto al rimborso, mentre le contestazioni dell'Ufficio circa il difetto di tali fatti o la diversa qualificazione degli stessi costituiscono mere difese, di regola non soggette a preclusioni.
- La decadenza dal diritto al rimborso per mancata tempestiva presentazione dell'istanza è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, poiché attiene a situazione non disponibile.
- La censura alla motivazione per relationem della sentenza d'appello richiede specifica autosufficienza: occorre riportare il contenuto della decisione di primo grado richiamata e le critiche mosse con l'appello, altrimenti il motivo è inammissibile.
- Ai fini IRAP, l'autonoma organizzazione sussiste solo se il professionista sia responsabile dell'organizzazione e utilizzi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure lavoro altrui non occasionale oltre soglie meramente esecutive.
- La disponibilità di uno studio professionale, per un medico convenzionato con il SSN, non è di per sé indice di autonoma organizzazione, ove rappresenti un requisito minimo o obbligatorio per l'esercizio dell'attività.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è deducibile in cassazione solo quando il giudice abbia invertito l'onere della prova; se si contesta la valutazione delle prove, il motivo investe il merito ed è inammissibile in sede di legittimità.
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