Cassazione Civile, Ordinanza n. 05621/2024 del 01/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il secondo e il quarto, cassa l'ordinanza impugnata nei limiti dei motivi accolti e rinvia la causa al Giudice di Pace di Agrigento, in persona di diverso magistrato, per nuovo esame alla luce dei principi affermati e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, davanti al Giudice di Pace, di un decreto di respingimento emesso dal Questore nei confronti di una cittadina tunisina. Il giudice di pace aveva respinto il ricorso. La interessata ricorre per cassazione deducendo quattro motivi: (1) violazione di norme processuali e sostanziali in tema di protezione internazionale, perché il giudice di merito avrebbe ignorato la censura sulla inadeguatezza dell'informativa resa alla frontiera circa il diritto e le modalità di chiedere protezione internazionale, limitandosi a valorizzare il fatto che nel decreto si fosse dato atto della mancata presentazione della domanda; la ricorrente lamenta anche il mancato ordine di esibizione dei moduli e degli atti istruttori richiesti; (2) violazione dell'art. 115 c.p.c., perché il giudice avrebbe ritenuto carente la prova o l'allegazione sulla presentazione della domanda di protezione internazionale, nonostante la discussione sul punto e il successivo deposito di attestazione nominativa relativa a una domanda presentata in seguito; (3) motivazione apparente o comunque meramente assertiva, in quanto l'ordinanza non avrebbe spiegato il percorso logico seguito nel respingere le deduzioni sulla non conformità dell'informativa agli obblighi derivanti dal diritto UE; (4) violazione del divieto di respingimento e delle norme sul non-refoulement, perché il giudice non avrebbe esaminato compiutamente le doglianze fondate sulla tutela contro il respingimento in caso di rischio di trattamenti vietati. La Corte ritiene fondati il primo e il terzo motivo, assorbiti gli altri, perché le autorità hanno l'obbligo di fornire, in presenza di indicatori di possibile volontà di chiedere asilo, un'informazione effettiva e comprensibile sulla possibilità di presentare domanda di protezione internazionale; tale dovere non viene meno né perché lo straniero abbia indicato in quel momento un diverso motivo di ingresso, né perché non abbia ancora presentato domanda, poiché proprio l'informazione preventiva è necessaria per consentire una scelta realmente consapevole. Il giudice di pace, secondo la Cassazione, non ha correttamente applicato tali principi e ha affermato la sufficienza della sola circostanza che il provvedimento di respingimento riportasse la mancata presentazione della domanda e la sottoscrizione del foglio notizie, senza indicare le specifiche risultanze poste a base di tale convincimento.
Norme richiamate
Richiamato quale norma processuale sull'impugnazione del decreto di respingimento; la Corte lo legge in coordinamento con la disciplina sulla protezione internazionale e con il potere/dovere del giudice di verificare la regolarità dell'informazione resa allo straniero.
Invocato dalla ricorrente per ottenere ordine di esibizione; la Corte non fonda la decisione su questo profilo, perché accoglie i motivi relativi all'obbligo informativo.
Richiamato nei motivi di ricorso quale norma processuale asseritamente violata.
Richiamato nel secondo motivo per censurare la valutazione di un preteso difetto di prova/allegazione.
Usato come parametro dei vizi denunciati in cassazione: violazione di legge, nullità per motivazione apparente e omesso/insufficiente esame nei limiti dedotti.
artt. 6, 7, 10, 16, 17 e 18
Richiamato dalla ricorrente in tema di procedura di riconoscimento della protezione internazionale.
Richiamato dalla ricorrente quale disciplina dell'accoglienza e della protezione internazionale.
art. 19; art. 10-ter, comma 1; art. 10, comma 2, lett. b)
La Corte valorizza soprattutto l'art. 10-ter, comma 1, letto in senso conforme alla direttiva UE: l'obbligo di informare lo straniero sulla possibilità di chiedere protezione internazionale sussiste prima della decisione sul respingimento e rende consapevole l'eventuale scelta di non presentare domanda. L'art. 19 è richiamato dalla ricorrente in tema di divieto di respingimento.
Direttiva 2013/32/UE
La Corte ne ricava l'obbligo per gli Stati membri di fornire informazioni sulla possibilità di presentare domanda di protezione internazionale e di assicurare l'accesso effettivo alla procedura di asilo.
Direttiva 2013/33/UE
Richiamata dalla ricorrente nel quadro della disciplina europea sull'accoglienza.
Convenzione di Ginevra del 1951
Richiamata dalla ricorrente in tema di principio di non-refoulement.
CEDU
Richiamata dalla ricorrente quale parametro di tutela contro il rischio di trattamenti vietati in caso di respingimento.
Costituzione
Richiamati dalla ricorrente come parametri di conformità della disciplina interna e dell'azione amministrativa al diritto internazionale e dell'Unione.
Indicato quale base per la trattazione in camera di consiglio.
Indicato quale norma sul rito camerale in Cassazione.
Richiamato nel terzo motivo con riferimento alla motivazione dell'ordinanza impugnata.
Richiamato dalla ricorrente in tema di requisiti della sentenza/ordinanza e motivazione.
Richiamato dalla ricorrente in tema di contenuto della motivazione.
Richiamato nel quarto motivo per omessa pronuncia o ultrapetizione rispetto alle censure sul non-refoulement.
Massime di principio
- In materia di respingimento dello straniero, le autorità competenti devono fornire un'informazione effettiva, completa e comprensibile sulla possibilità di presentare domanda di protezione internazionale quando emergano indicatori della possibile volontà di chiedere asilo; il dovere informativo è funzionale ad assicurare un accesso effettivo alla procedura.
- L'obbligo di informazione non viene meno perché lo straniero abbia dichiarato un diverso motivo di ingresso o perché non abbia ancora presentato domanda: la scelta di non chiedere protezione deve essere una scelta consapevole e quindi preceduta da adeguata informazione.
- Un decreto di respingimento può essere viziato ove il giudice si limiti ad affermare che l'interessato non ha presentato domanda di protezione internazionale o ha sottoscritto il foglio notizie, senza indicare le specifiche risultanze da cui desume la validità e sufficienza dell'informativa resa.
- Quando la censura investe la mancata o inadeguata informazione sul diritto di asilo, il giudice deve misurarsi con il contenuto effettivo della doglianza e non può eluderla valorizzando un dato pacifico che non ne esaurisce il thema decidendum.
- La motivazione del provvedimento è apparente quando si risolve in affermazioni assertive o tautologiche, prive di un percorso argomentativo che renda controllabile la decisione sulle questioni dedotte.
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