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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15408/2024 del 03/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

Uno studio legale associato aveva ottenuto tre decreti ingiuntivi per compensi relativi a incarichi professionali svolti per una compagnia assicurativa in base a una convenzione del 2007. La società debitrice aveva proposto opposizione, sostenendo che un successivo accordo del 2013 avesse rideterminato i compensi anche per gli incarichi pregressi, che mancasse prova delle prestazioni, che non fossero stati applicati i criteri della nuova convenzione e che vi fosse abuso del diritto per frazionamento del credito. Il giudice di pace aveva revocato i decreti e condannato la società al solo pagamento di una somma residua; il tribunale, in appello, aveva parzialmente riformato la decisione riconoscendo anche interessi ex d.lgs. 231/2002 su uno dei decreti, confermando per il resto l’impostazione sulla convenzione del 2013 e compensando le spese. In cassazione lo studio ricorrente ha dedotto: 1) ultrapetizione e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per avere il giudice d’appello applicato la convenzione del 2013; 2) violazione degli artt. 1388, 1399 e 2233 c.c. per aver ritenuto efficace nei confronti dello studio una convenzione sottoscritta dal solo avvocato e non dall’associazione; 3) violazione dell’art. 345 c.p.c. e della disciplina dell’equo compenso di cui all’art. 13-bis l. 247/2012, ritenuta applicabile alla convenzione del 2013; 4) violazione degli artt. 88, 91 e 92 c.p.c. per la compensazione delle spese nonostante il pagamento intervenuto nel corso del giudizio.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la questione della convenzione del 2013 era già stata dedotta in opposizione e devoluta con l’appello, sicché non vi era ultrapetizione. Ha respinto il secondo motivo affermando che un contratto normativo può regolare anche rapporti pregressi inseriti in una relazione unitaria, che lo studio professionale associato può essere autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici e che la spendita del nome del rappresentato può risultare anche da comportamenti concludenti, secondo l’accertamento di merito. Ha respinto il terzo motivo perché l’art. 13-bis l. 247/2012 è successivo alla convenzione del 2013 e non ha efficacia retroattiva né natura interpretativa. Ha ritenuto infondato anche il quarto motivo, confermando in linea generale la discrezionalità del giudice nella compensazione delle spese ex art. 92 c.p.c., ma correggendo la motivazione limitatamente al grado di appello, senza incidere sull’esito finale. La decisione ha quindi lasciato ferma la soccombenza del ricorrente ed ha disposto la condanna alle spese di legittimità e l’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non incorre in ultrapetizione quando decide su una questione già introdotta con le difese dell’opponente e devoluta con l’appello.

  • art. 163 c.p.c.

    Richiamato insieme all’art. 112 c.p.c. a sostegno della doglianza di ultrapetizione, ma ritenuto non violato.

  • art. 111 Cost.

    Invocato dal ricorrente a presidio del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma non ritenuto violato.

  • art. 1388 c.c.

    La spendita del nome del rappresentato non richiede formule sacramentali; può emergere da comportamenti concludenti e dall’assetto del rapporto.

  • art. 1399 c.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma la Corte ribadisce che la rappresentanza può risultare anche senza dichiarazione espressa purché sia riconoscibile il soggetto per cui si agisce.

  • art. 2233 c.c.

    La regolazione convenzionale dei compensi professionali può inserirsi nel rapporto d’opera; resta ferma la disciplina legale per gli aspetti non regolati dall’accordo e la possibilità di pattuire un compenso diverso dai parametri tariffari.

  • art. 345 c.p.c.

    La questione dell’equo compenso non poteva essere utilmente introdotta come censura nuova in appello, ma nel caso era comunque inapplicabile per ragioni temporali.

  • art. 1341 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla nullità di clausole vessatorie, ma la Corte non ravvisa la sua applicabilità al caso per il profilo temporale della norma speciale invocata.

  • art. 13-bis L. 247/2012

    Norma non retroattiva e non interpretativa; non si applica a una convenzione stipulata prima della sua introduzione.

  • art. 88 c.p.c.

    Invocato nel motivo sulle spese, ma la Corte ritiene che la compensazione sia governata dall’art. 92 c.p.c.

  • art. 91 c.p.c.

    La soccombenza è il criterio ordinario per la condanna alle spese, salvo i casi di compensazione consentiti dalla legge.

  • art. 92 c.p.c.

    Il giudice può compensare le spese solo nei casi consentiti dalla norma; la valutazione delle gravi ed eccezionali ragioni è rimessa al merito ed è sindacabile solo nei limiti della violazione di legge.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte può correggere la motivazione della decisione impugnata senza alterarne il dispositivo, quando il risultato finale resti corretto.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, va dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

  • art. 36 c.c.

    Lo studio professionale associato, come associazione non riconosciuta, può essere centro autonomo di imputazione di rapporti giuridici e legittimato a stipulare contratti tramite il soggetto abilitato dagli accordi interni.

  • art. 38 c.c.

    Per le obbligazioni dell’associazione non riconosciuta rispondono il fondo comune e, personalmente e solidalmente, le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.

  • art. 2659 c.c.

    Richiamato per affermare la soggettività giuridica delle associazioni non riconosciute in specifici ambiti.

  • art. 600 c.c.

    Citato come esempio di specifiche disposizioni che attribuiscono soggettività in determinati rapporti alle associazioni non riconosciute.

  • art. 786 c.c.

    Citato come esempio di specifiche disposizioni che attribuiscono soggettività in determinati rapporti alle associazioni non riconosciute.

  • art. 7.2 convenzione 2013

    Clausola che prevedeva la sostituzione dei precedenti accordi e l’applicazione dei nuovi parametri anche alle cause in corso.

  • art. 2, commi 5 e 6, L. 247/2012

    Richiamato solo per delimitare l’ambito delle attività forensi cui si riferisce la disciplina dell’equo compenso.

  • art. 1, comma 487, L. 205/2017

    Richiamato per escludere che l’eliminazione del termine di decadenza conferisse retroattività alla disciplina dell’equo compenso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l’opponente, quale convenuto sostanziale, può limitarsi a formulare mere difese ed eccezioni; la riproposizione in appello di una questione già dedotta in opposizione non integra di per sé ultrapetizione.
  • Un contratto normativo o tariffario può disciplinare anche rapporti professionali pregressi, se ciò risulta dalla volontà delle parti e dalla unitarietà del rapporto, senza che questo escluda l’applicazione della disciplina generale del contratto d’opera professionale per gli aspetti non regolati.
  • Lo studio professionale associato, pur privo di personalità giuridica, può costituire un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici quando l’assetto interno e i comportamenti negoziali mostrino una riferibilità unitaria del rapporto all’associazione.
  • La spendita del nome del rappresentato non richiede formule solenni: nei contratti a forma libera può desumersi da comportamenti concludenti, dalle circostanze del negozio e dalla struttura del rapporto, restando l’accertamento affidato al giudice di merito.
  • Le norme sull’equo compenso introdotte successivamente a una convenzione professionale non si applicano retroattivamente, salvo espressa previsione di legge in tal senso; non può essere presunta una funzione interpretativa in assenza di chiara volontà legislativa.
  • La compensazione delle spese di lite richiede la ricorrenza dei presupposti legali vigenti ratione temporis; la valutazione delle gravi ed eccezionali ragioni è rimessa al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo per violazione di legge o motivazione giuridicamente erronea.

Come è indicizzato

MaterieMandatoSpese di liteImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullità

Testo integrale

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