Cassazione Civile, Sentenza n. 28776/2021 del 19/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La società ricorrente impugnava la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva confermato la ripresa a tassazione per l'anno 2004 di ricavi ritenuti imputabili a esercizi successivi e aveva disconosciuto l'annotazione di costi per premi corrisposti a Honda Magazine srl (non sufficientemente documentati) e la competenza di ricavi relativi alle "fatture da emettere". In cassazione la ricorrente denunciava violazione dell'art. 109 TUIR (principio di competenza) e vizi legati alla motivazione dell'atto impositivo (richiamando artt. 7 e 10 della legge 212/2000 e art. 3 della legge 241/1990), nonché contestava l'imputazione delle spese di grado d'appello.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. In via preliminare ha escluso l'eccezione di giudicato proposta dalla ricorrente (la sentenza citata riguardava altra società, quindi non vincolante per carenza di identità di parti). I motivi di cassazione sono stati dichiarati inammissibili soprattutto per difetto del principio di autosufficienza del ricorso (mancata riproduzione o indicazione chiara degli atti e della motivazione dell'avviso di accertamento impugnato), con conseguente impossibilità di verificare le doglianze sulla corretta applicazione del principio di competenza e sulla motivazione dell'atto impositivo. Inoltre, essendo la decisione di merito sorretta da più ragioni autonome, l'infondatezza di una di esse ha reso irrilevanti le altre censure. Si è disposto "nulla per le spese" in relazione al controricorso dell'Agenzia, ritenuto tardivo.
Norme richiamate
Richiamato in relazione al principio di competenza: la Corte ha ritenuto che la contestazione dell'Agenzia circa l'imputazione temporale dei ricavi (ripresa in aumento per ricavi imputati a esercizi successivi) fosse fondata in base al principio di competenza; tuttavia la cassazione non ha potuto esaminare nel merito la censura per inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza.
artt. 7 e 10, legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
Invocati dalla ricorrente per lamentare carenze di motivazione e violazione dei diritti del contribuente nella formazione dell'atto impositivo; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile per carenza di autosufficienza del ricorso, impedendo così l'esame sostanziale del vizio denunciato.
Riferito al principio di buon andamento e correttezza dell'azione amministrativa e alla necessità di adeguata motivazione degli atti; la Corte non ha esaminato nel merito la presunta violazione a causa dell'inammissibilità del ricorso.
Richiamato per spiegare l'efficacia soggettiva del giudicato: la Corte ha affermato che una precedente sentenza definitiva che riguarda una diversa società (Honda Magazine srl) non può essere opposta come preclusione alla ricorrente per mancanza di identità di parti.
art. 360 c.p.c. (comma 1, n. 3) - rimedio per cassazione
La ricorrente aveva inquadrato le doglianze ai sensi dell'art. 360; la Corte ha però dichiarato inammissibili i motivi per difetto di autosufficienza richiesto per i ricorsi per cassazione, impedendo l'esame delle presunte violazioni di legge.
Massime di principio
- In cassazione il ricorso deve rispettare il principio di autosufficienza: è obbligatorio riprodurre i motivi e i documenti decisivi del grado di merito o indicarne puntualmente il contenuto e la collocazione, pena l'inammissibilità.
- Le censure relative a riassegnazioni di ricavi per ragioni di competenza ai sensi dell'art. 109 TUIR richiedono una precisa indicazione di quali atti e quali motivazioni dell'avviso di accertamento si contestano e perché la riclassificazione sarebbe errata.
- Un precedente giudicato che riguarda un diverso soggetto non vincola le parti in un altro processo: l'efficacia del giudicato è soggettivamente limitata (art. 2909 c.c.).
- Se la decisione di merito è sorretta da diverse ragioni autonome, la cassazione di una sola di esse può non essere sufficiente a rovesciare l'intera decisione: va individuata la "ratio decidendi" essenziale.
- Le doglianze che riguardano la motivazione dell'atto amministrativo (statuto del contribuente e legge 241/1990) possono essere ammesse solo se adeguatamente illustrate e collegate agli atti prodotti in grado di merito.
- La tempestività del controricorso e degli atti processuali è rilevante anche per la liquidazione delle spese: atti tardivi possono precludere conseguenze favorevoli alle parti che li propongono.
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