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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 28864/2021 del 19/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Calò impugna la sentenza della Corte d'Appello di Lecce che aveva confermato la condanna al pagamento di Euro 35.000,00 a favore di Pisanelli per compenso dovuto in virtù di un mandato per la procacciamento di un finanziamento/banca; i principali motivi di ricorso censurano (1) la mancata estinzione del processo e l'erronea riassunzione a seguito della messa in liquidazione della società (v. notifiche e sede di notifica), (2) vizi e discrepanze nella relata di notifica dell'atto di riassunzione, (3) errori nella valutazione e ripartizione dell'onere della prova e nella valutazione probatoria dei documenti, (4) inesistenza/invalidità del mandato per mancanza di forma scritta e firma del mandatario, (5) errata determinazione delle modalità di pagamento del compenso (rateizzazione), (6) addebiti di negligenza nell'esecuzione del mandato relativo alla scelta del mutuo, e (7) errata interpretazione della clausola di calcolo del compenso (ancoraggio all'importo da ottenere o ottenuto).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Calò. Ha confermato che la messa in liquidazione della società non interrompe il procedimento e che la notifica dell'atto di riassunzione presso la sede sociale era valida. Ha ritenuto inammissibile o infondati gli altri motivi per carenza di autosufficienza, tardività nell'apporto di documenti in cassazione (divieto ex art. 372 c.p.c.) e per il libero apprezzamento della prova operato dal giudice di merito (art. 116 c.p.c.). Ha inoltre confermato la natura del mandato come non soggetta a forma scritta per l'attività in concreto svolta, e la corretta quantificazione del compenso ancorato all'importo effettivamente ottenuto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite di legittimità (liquidate in Euro 4.200,00 oltre accessori e rimborso forfettario).

Norme richiamate

  • art. 300 cod. proc. civ.

    Richiamato nel contesto delle norme sulla riassunzione e sulla prosecuzione del processo; la Corte ha confermato che la messa in liquidazione non costituisce evento interruttivo che richieda nuova notifica diversa da quella effettuata alla sede sociale

  • art. 305 cod. proc. civ.

    Richiamato in relazione alla disciplina della riassunzione; interpretato unitamente all'art. 300 nel senso che non si determina estinzione del processo per la messa in liquidazione della società

  • artt. 2308, 2309, 2310 cod. civ.

    Norme sul procedimento di liquidazione e sulle conseguenze societarie; la Corte ha ritenuto che la liquidazione modifica la rappresentanza ma non il soggetto processuale tale da interrompere il giudizio

  • art. 302 cod. proc. civ.

    Richiamato con riferimento alla regolarità della notificazione dell'atto di riassunzione: la notifica alla sede sociale era valida anche in fase di liquidazione

  • art. 372 cod. proc. civ.

    Invocato per affermare il divieto di introdurre nuovi documenti in sede di cassazione; la copia tardiva della relata non poteva essere valutata se non era stata prodotta in sede di merito

  • art. 116 cod. proc. civ.

    Principio del libero apprezzamento della prova; la Corte ha ritenuto legittima la valutazione probatoria del giudice di merito

  • art. 2697 cod. civ.

    Regola sull'onere della prova; la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia dimostrato la violazione di tale principio e che il giudice di merito abbia correttamente valutato gli elementi probatori

  • art. 2821 e art. 2835 cod. civ.

    Richiamati nella discussione sulla forma e sulla procura per atti relativi a mutui ipotecari; la Corte ha distinto tra la forma richiesta per la procura specifica e la forma (non necessaria) del mandato per le attività preparatorie

  • art. 1350 n. 13 cod. civ.

    Norma sulle forme per specifici negozi (es. atti notarili), richiamata per chiarire che eventuali atti dispositivi o procuratorie possono richiedere forma scritta, ma il mandato preparatorio in questione non richiedeva forma particolare

  • art. 1710 cod. civ.

    Richiamato in relazione alla diligenza del mandatario; la Corte ha ritenuto che le contestazioni di negligenza erano valutazioni di merito non sufficientemente provate dal ricorrente

  • art. 1362 cod. civ.

    Principi di interpretazione del contratto; la Corte ha ritenuto correttamente interpretata la clausola sul compenso in base all'ammontare effettivamente ottenuto

  • art. 99 e art. 163 cod. proc. civ.

    Richiamati nella discussione sulla liquidazione del compenso e sulle modalità di prova delle condizioni contrattuali; la Corte ha ritenuto irrilevante l'eccezione sulla rateizzazione non specificamente concretizzata dal ricorrente

  • art. 112 e 115 cod. proc. civ.

    Richiamati con riguardo alla valutazione delle prove e all'onere istruttorio; la Corte ha confermato la correttezza del giudizio di merito

Massime di principio

  • La messa in liquidazione di una società non comporta automaticamente l'interruzione del processo: cambia il rappresentante ma il soggetto societario continua ad esistere e la riassunzione e le notifiche possono essere dirette alla sede sociale.
  • La validità della notifica dell'atto di riassunzione deve essere contestata tempestivamente nel merito: eccezioni sollevate per la prima volta in cassazione, soprattutto basate su documenti non prodotti in primo grado, sono inammissibili.
  • In cassazione non possono essere depositati nuovi documenti (art. 372 c.p.c.); conservare e produrre le originali e le relative relazioni di notifica in sede di merito è essenziale per far valere contestazioni sulla consegna.
  • Il giudice di merito ha ampia discrezionalità nell'apprezzamento complessivo della prova (art. 116 c.p.c.); la semplice proposta di una diversa ricostruzione probatoria non basta per ottenere la cassazione.
  • Il mandato per procacciamento di un mutuo che attiene a attività preparatorie e non a compiuti atti dispositivi non richiede necessariamente forma scritta; ciò che può richiedere forma specifica è la procura o l'atto che deve compiere il mandatario (es. sottoscrizione del mutuo garantito).
  • Se la parte contesta la determinazione del compenso (es. base di calcolo o rateizzazione), occorre che la contestazione sia specifica e portata in sede di merito: l'omessa definizione di termini di pagamento non rende per se la domanda inammissibile quando vi sia un contrasto sulla pretesa relativa al credito.
  • Le contestazioni relative a negligenza o addebiti professionali del mandatario necessitano di prova specifica; valutazioni del giudice di merito sulla diligenza sono difficilmente ribaltabili in cassazione senza chiari vizi di motivazione.

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