Cassazione Civile, Sentenza n. 28853/2021 del 19/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia sulla proprietà e sugli effetti di una servitù di passaggio costituita con atto del 23/3/1982 sulla particella p.11a mapp.127 (fondo servente) a favore delle particelle p.11e 33-35 (fondo dominante). Artigrafiche Pagani aveva chiesto l'accertamento della piena ed esclusiva proprietà del fondo servente e la restituzione dagli occupanti; i convenuti avevano chiesto, in riconvenzionale, l'acquisto per usucapione della striscia o, in subordine, il riconoscimento della servitù o di diritti di superficie. In primo grado il tribunale di Monza aveva accertato la proprietà a favore di Artigrafiche Pagani e condannato alla restituzione e a un risarcimento per occupazione. La Corte d'appello di Milano aveva confermato, ritenendo che la servitù si fosse estinta per confusione in seguito all'acquisto del fondo servente (1995) da parte dei titolari del fondo dominante, nonostante la trascrizione del pignoramento del 1990. I ricorrenti in cassazione hanno denunciato vizi di diritto in ordine all'operatività della confusione dopo pignoramento e alla violazione delle norme sull'inopponibilità degli atti rispetto al creditore pignorante, nonché profili probatori relativi al danno da occupazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto, nei limiti indicati, il primo motivo di ricorso per errore di diritto della corte d'appello nella parte in cui aveva ritenuto estinta la servitù per confusione nonostante la trascrizione del pignoramento anteriore all'acquisto. La Cassazione ha affermato il principio secondo cui, quando il fondo servente era gravato da servitù trascritta prima del pignoramento, e successivamente il proprietario del fondo dominante ha acquistato il fondo servente ma tale acquisto è inopponibile al creditore pignorante (con conseguente vendita forzata a terzi), la servitù non si estingue in danno del terzo aggiudicatario: la servitù "riprende" la sua efficacia nei confronti del terzo acquirente in sede coattiva. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, per nuovo esame e per decisione anche sulle spese della presente fase.
Norme richiamate
art. 2913 c.c.
"non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione"
Gli atti di alienazione compiuti dopo il pignoramento sono inefficaci nei confronti del creditore pignorante e dei creditori intervenuti, ma restano validi ed efficaci tra le parti e verso i terzi compatibilmente con l'onere dell'inopponibilità al creditore; producono effetti (come l'acquisto della proprietà) salvo che pregiudichino il creditore procedente.
art. 2919 c.c.
La vendita forzata trasferisce all'acquirente solo i diritti che sulla cosa spettavano a colui che ha subito l'espropriazione; l'acquirente in sede coattiva acquista cioè la proprietà del bene con i limiti derivanti dalla situazione giuridica esistente al momento del pignoramento.
art. 1072 c.c.
La confusione della proprietà del fondo servente con quella del fondo dominante determina l'estinzione della servitù; tuttavia l'operatività di tale estinzione può essere limitata dalle norme che tutelano i creditori pignoranti o gli acquirenti coattivi.
art. 2862, comma 2, c.c.
Prevede che le servitù esistenti sul fondo servente, che si sarebbero dovute estinguere per confusione a seguito dell'acquisto del fondo servente da parte del proprietario del fondo dominante, riprendano efficacia nei confronti del terzo che acquisti il fondo in sede esecutiva; la norma tutela l'equità del terzo acquirente e impedisce che il creditore procedente tragga indebito vantaggio dall'effetto estintivo della confusione.
art. 183 c.p.c.
Norma sulla preclusione delle memorie e delle allegazioni nel processo civile; la Corte ha ritenuto che eventuali nuove allegazioni in appello o tardive debbano rispettare i limiti di ammissibilità, ma ha assorbito i motivi correlati dato che la questione principale era di diritto.
art. 360 c.p.c.
Norma che elenca i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha valutato i motivi proposti (in particolare il n.3) e ha esercitato il potere di qualificazione giuridica dei fatti per motivare la cassazione.
art. 100 c.p.c.
Richiamata in relazione ai motivi di impugnazione e alla corretta ed esaustiva decisione della Corte d'appello; i motivi relativi sono stati assorbiti.
Massime di principio
- Se una servitù è stata costituita e trascritta prima di un pignoramento, essa è opponibile al creditore procedente e può essere fatta valere anche dopo la vendita coattiva: il terzo acquirente all'incanto subisce la servitù che gravava sul bene al tempo del pignoramento.
- L'acquisto della proprietà del fondo servente da parte del titolare del fondo dominante determina in linea di principio l'estinzione della servitù per confusione (art.1072 c.c.), ma tale effetto può non operare nei confronti del terzo acquirente in sede esecutiva qualora il titolo del dominante sia inopponibile al creditore pignorante; in tal caso la servitù "riprende" efficacia nei confronti del terzo acquirente (estensione della ratio dell'art.2862, comma 2).
- L'atto traslativo successivo al pignoramento è inefficace rispetto al creditore pignorante (art.2913 c.c.) ma resta produttivo di effetti tra le parti e verso terzi compatibilmente con l'inopponibilità: ciò implica che non sempre la confusione prodotta da tale atto estingue i diritti reali opponibili al terzo acquirente all'incanto.
- L'acquirente in sede esecutiva acquista solo i diritti spettanti al debitore al momento dell'espropriazione; pertanto, prima di comprare all'incanto è fondamentale verificare trascrizioni e gravami preesistenti (servitù, ipoteche, pignoramenti).
- Il danno da occupazione illegittima non sussiste in re ipsa: chi lo invoca deve allegare e provare l'effettivo danno conseguente all'impossibilità di godere del bene, tenendo conto di servitù e limitazioni che incidono sulla fruttuosità del bene.
- In caso di contenzioso su servitù, pignoramenti e acquisti successivi, la qualificazione giuridica dei fatti e la corretta applicazione delle norme sulla opponibilità e sulla reviviscenza dei diritti reali sono decisive: errori di interpretazione delle norme relative all'inopponibilità possono condurre alla cassazione della sentenza di merito.
- Per il terzo acquirente in sede coattiva è importante sapere che la legge tutela l'equità evitando che costui tragga vantaggio dall'effetto estintivo prodotto da un acquisto inopponibile al creditore procedente; al contempo il creditore non può trarre indebito vantaggio dalla situazione creata temporaneamente dall'acquisto del proprietario dominante.
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