Cassazione Civile, Sentenza n. 28777/2021 del 19/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento e atto di contestazione relativi all'anno d'imposta 2010 emessi in esito a due processi verbali di constatazione (verifica della Guardia di Finanza in sede e accertamenti bancari su conto della contribuente e su conti del coniuge). L'atto recuperava ricavi in nero e irrogava sanzioni, nonché contestava omessa autofatturazione per acquisti senza fattura. In primo grado gli atti erano stati annullati per omesso contraddittorio preventivo; la Commissione regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia ravvisando la validità degli atti (salvo alcune quote escluse) e ritenendo irrilevanti alcune voci documentali rispetto all'accertamento in nero. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi (vizi di notifica, mancata indicazione del responsabile del procedimento, contestazione della sottoscrizione/delega di chi ha proposto appello, violazione dei diritti UE e CEDU per omesso contraddittorio, questioni probatorie su registri iscritti e uso del criterio analitico, applicazione del ius superveniens alle sanzioni). Nel frattempo la ricorrente ha definito agevolmente l'avviso di accertamento con estinzione parziale del giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio nella parte relativa all'avviso di accertamento n. TF501AG01656/2015 per effetto della definizione agevolata. Ha rigettato il ricorso quanto all'atto di contestazione n. TF5COAG01820/2015 per carenza di motivazione o di autosufficienza di taluni motivi (assenza in ricorso di documentazione relativa all'atto di contestazione) e per l'infondatezza di altri motivi. In particolare: ritenuta corretta la presunzione della validità della sottoscrizione e della rappresentanza dell'ufficio appellante salvo prova contraria; inammissibili vari motivi per carenza di autosufficienza documentale; il mancato contraddittorio preventivo produce invalidità solo se il contribuente prospetta e prova che il procedimento avrebbe potuto avere esito diverso; la deduzione del ius superveniens è inammissibile se non adeguatamente specificata e provata. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in euro 2.800,00 oltre oneri) e dichiarazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
d.P.R. n. 600/1973, art. 42
Richiamata in relazione alla presunzione di validità degli atti di ufficio e alla possibilita' di ritenere legittima la sottoscrizione/delega dell'appello dell'ufficio salvo prova della non appartenenza del sottoscrittore all'ufficio o usurpazione.
d.lgs. n. 546/1992, art. 11
Richiamato in relazione ai rimedi nel processo tributario; utilizzato per valutare questioni processuali e di legittimazione a proporre gravame.
Statuto dei diritti del contribuente, art. 6
Richiamato in relazione al contraddittorio preventivo; la Corte ricorda che l'omesso contraddittorio determina invalidita' dell'atto solo se il contribuente prospetta circostanze che dimostrino che il procedimento avrebbe potuto avere esito diverso.
d.P.R. n. 600/1973, art. 60, comma 1, lett. a)
Rilevante nella discussione sui vizi di notifica; la Corte ha trattato la questione della sanabilita' e della prova della relata di notificazione, ma ha dichiarato inammissibili alcune censure per carenza di documentazione.
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 41
Invocata dalla ricorrente per il mancato rispetto del contraddittorio; la Corte ha ritenuto che la censura non fosse adeguatamente confrontata con i fatti e la prova della possibile diversa decisione.
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, Protocollo addizionale n. 1, artt. 6 e 1
Richiamati in relazione alle garanzie processuali e al diritto di proprieta'; la Corte ha valutato la compatibilita' delle censure con la documentazione e le circostanze di fatto.
d.l. n. 248/2007, art. 36 (come convertito)
Richiamato nella censura sulla mancata indicazione del responsabile del procedimento; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per carenza di autosufficienza/documentazione.
codice civile, art. 2700
Invocato in relazione all'onere della prova documentale (iscritti nel registro): la Corte ha ritenuto il motivo non provato e inammissibile perche' non collegato all'atto di contestazione prodotto in giudizio.
d.lgs. n. 158/2015
Richiamato nella discussione sul ius superveniens in tema di sanzioni: le modifiche normative non si applicano automaticamente se non e' dimostrata la sussistenza dei fatti che giustificherebbero una diversa sanzione.
d.l. n. 137/2020, art. 23, comma 8 (osservazioni Procura generale)
Citato a proposito dell'intervento della Procura generale che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La sottoscrizione di un atto di impugnazione proveniente dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate si presume valida e rappresentativa della volonta' dell'ufficio salvo che il contribuente eccepisca e provi la non appartenenza del sottoscrittore all'ufficio o l'usurpazione del potere.
- L'omesso contraddittorio preventivo puo' determinare l'invalidita' dell'atto impositivo solo se il contribuente prospetta e, se necessario, prova che il procedimento avrebbe potuto concludersi in modo diverso; la mera constatazione dell'omissione non e' sufficiente.
- Le censure in cassazione sono inammissibili se non sono autosufficienti: il ricorso deve contenere e produrre gli atti rilevanti (es. l'atto di contestazione impugnato) altrimenti i motivi che si riferiscono a tali atti saranno dichiarati inammissibili.
- I vizi di notifica e di sottoscrizione devono essere adeguatamente dedotti e documentati; l'esistenza della notifica puo' essere contestata ma la mancata produzione della relativa relata puo' rendere inammissibile la censura.
- Le presunzioni derivanti da accertamenti bancari sono ammissibili e richiedono una prova contraria adeguata: spetta al contribuente fornire elementi idonei a spiegare movimenti e prelievi contestati.
- Per ottenere l'applicazione di norme sopravvenute in favore del contribuente (ius superveniens) occorre una deduzione specifica e, ove necessario, la prova dei fatti che ne giustifichino l'operativita' nel caso concreto.
- La definizione agevolata estingue la controversia relativamente all'atto definito; il giudizio prosegue per le rimanenti impugnazioni non interessate dalla definizione.
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