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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 28865/2021 del 19/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva accolto la domanda di rivendicazione promossa dalla Società Calderugia nei suoi confronti su circa 451 ettari a Trinità d'Agultu. I motivi di ricorso erano due: (1) violazione e falsa applicazione di norme del codice civile (art. 2967 c.c., artt. 922 e 1158 c.c.) e di norme processuali (art. 360 c.p.c.) per avere la corte di merito attenuato l'onere della prova del rivendicante in ragione di un precedente giudizio di usucapione promosso dallo stesso Carbini; il ricorrente sosteneva che la proposizione e il rigetto della domanda di usucapione non avevano implicato riconoscimento della proprietà della controparte e quindi non potevano attenuare l'onere probatorio in revindica; (2) omesso esame di fatto decisivo: la Corte d'appello non avrebbe verificato se la società avesse provato l'esistenza del possesso del convenuto, elemento essenziale per la rivendicazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il secondo motivo (omesso esame) ritenendo che il possesso del Carbini poteva considerarsi acquisito alla stregua delle pregresse vicende processuali e delle deduzioni di parte, e quindi non v'era omissione decisionale. Invece ha accolto il primo motivo nei limiti indicati: ha cassato la sentenza impugnata e disposto il rinvio, precisando il principio di diritto che l'usucapione è un titolo di acquisto a carattere originario e che la mera deduzione o opposizione di usucapione da parte del convenuto, da sola, non attenua automaticamente l'onere probatorio a carico del rivendicante; l'attenuazione può operare solo se il convenuto ha riconosciuto, anche implicitamente, o non ha specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o a uno dei suoi danti causa nella epoca rilevante. Il giudice di rinvio dovrà decidere conformemente al principio indicato.

Norme richiamate

  • art. 1159-bis c.c.

    Disciplina la procedura speciale per il riconoscimento dell'usucapione; nella sentenza si sottolinea che l'accertamento ai sensi della legge n. 346/1976 è procedimento che riproduce uno schema a cognizione piena e che la proposizione dell'istanza di usucapione non equivale a riconoscimento della proprietà del destinatario della notifica.

  • art. 2967 c.c.

    Riferito dal ricorrente nel contestare questioni di trascrizioni e pubblicità immobiliare; la Corte non attribuisce a quella mera notifica valore di riconoscimento dell'altrui diritto.

  • art. 922 c.c.

    Norma sulla trascrizione degli atti; evocata nel contesto della rilevanza dei titoli trascritti ai fini della prova della proprietà.

  • art. 1158 c.c.

    Norma sull'usucapione ordinaria (richiamo ai presupposti dell'acquisto per prescrizione); usata nella comparazione tra modi di acquisto originario e derivativo.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione (omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione); invocata dal ricorrente per denunciare errori di motivazione e omissioni di fatto da parte della Corte d'appello.

  • Legge 10 maggio 1976 n. 346

    Regola la procedura di pubblicità e opposizione per le istanze di riconoscimento di usucapione (affissione, pubblicazione, notifiche). La Corte osserva che la pubblicità e la notifica non costituiscono riconoscimento del diritto.

  • art. 3 legge n. 346/1976

    Stabilisce le formalità di pubblicità dell'istanza di usucapione; la Cassazione sottolinea che tali formalità non equivalgono a riconoscimento della proprietà da parte del destinatario.

  • art. 948 c.c.

    Individua il legittimato passivo nell'azione di rivendicazione: chi possiede o detiene il bene; la Corte lo richiama per precisare chi debba essere chiamato in giudizio.

  • art. 1146 c.c.

    Riguarda l'accessione del possesso e la sommatoria dei possessi di danti causa; citato rispetto alla possibilità di sommare i possessi per raggiungere i termini di usucapione.

Massime di principio

  • La mera proposizione o opposizione di una domanda di usucapione da parte del convenuto non equivale, di per sé, a riconoscimento della proprietà del rivendicante e quindi non attenua automaticamente l'onere probatorio di quest'ultimo.
  • L'usucapione è un titolo di acquisto a carattere originario; pertanto la difesa fondata sull'usucapione non impone al convenuto di provare la proprietà e non preclude l'operatività del principio possideo quia possideo.
  • Il rivendicante continua ad avere l'onere principale e 'rigoroso' di provare la proprietà: o mediante un titolo originario o risalendo, tramite i danti causa, fino a un acquisto originario, oppure dimostrando possesso per il tempo necessario all'usucapione.
  • L'onere probatorio può essere attenuato solo se il convenuto ha riconosciuto, anche implicitamente, oppure non ha specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o a uno dei suoi danti causa nell'epoca rilevante; la mancata contestazione deve essere specifica e riferita all'originaria appartenenza.
  • Se il convenuto deduce un'usucapione il cui dies a quo è successivo al titolo del rivendicante, questa sola circostanza non giustifica di per sé l'attenuazione del rigore probatorio a carico del rivendicante.
  • Le ammissioni del convenuto (esplicite o implicite) possono comunque giocare un ruolo decisivo: la strategia difensiva adottata dalle parti incide sul grado di prova richiesto al rivendicante.

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