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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 28854/2021 del 19/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Controversia circa il pagamento di spese condominiali (decreto ingiuntivo per €20.163,28) e validità delle delibere assembleari dell'1/12/2006 e del 14/12/2007 che hanno approvato consuntivi/preventivi ripartendo le spese secondo "nuove" tabelle millesimali non contenute nel regolamento. La Prosem ha contestato la validità dei riparti deducendo che l'assemblea aveva applicato tabelle diverse e non approvate; il Condominio ha eccepito decadenza/termine per l'impugnazione. Il tribunale aveva confermato il decreto ingiuntivo; la corte d'appello aveva invece dichiarato la nullità delle delibere e revocato il decreto. Il Condominio ha impugnato in Cassazione deducendo errori di diritto e di fatto, tra cui che le delibere erano annullabili e non nulle (quindi soggette a decadenza), travisamento della prova, errata applicazione del giudicato e difetto di identità delle parti/oggetto con altri giudizi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato (ha cassato) la sentenza della corte d'appello e ha rimesso la causa ad altra composizione della Corte d'Appello di Milano per un nuovo esame. In motivazione la Cassazione ha ritenuto fondate alcune censure del Condominio (in particolare quelle relative alla qualificazione giuridica delle delibere e alla mancata identità del giudicato richiamato dalla corte d'appello), affermando il principio di distinzione tra delibere "normative" (che modificano i criteri generali di riparto e sono nulle) e delibere di mera "ripartizione in concreto" (che sono annullabili e soggette al termine decadenziale di cui all'art. 1137 c.c.). Di conseguenza la decisione che aveva dichiarato la nullità delle delibere è stata cassata e il rinvio disposto per rideterminare la questione alla luce dei corretti principi.

Norme richiamate

  • art. 1137 cod. civ.

    Disciplina il rito di impugnazione delle delibere assembleari: le delibere annullabili devono essere impugnate nei termini di decadenza previsti (30 giorni). La Corte ricorda la distinzione tra nullità (azione proponibile in ogni tempo) e annullabilità (soggetta a termine).

  • art. 1136, comma 2, cod. civ.

    Richiamato nel testo riguardo alle maggioranze qualificate utili per alcune delibere condominiali; la Corte richiama la necessità di distinguere tra modifiche dei criteri generali e semplici ripartizioni concrete.

  • art. 1135, nn. 2) e 3) cod. civ.

    Individua le competenze dell'assemblea: la Corte sottolinea che l'assemblea può verificare e applicare i criteri ma non può modificare i criteri generali di riparto che esulano dalle sue attribuzioni.

  • art. 1123 cod. civ.

    Stabilisce i criteri legali di ripartizione delle spese; la Corte ricorda che la modifica di questi criteri può avvenire solo tramite convenzione tra tutti i condomini (di norma con consenso unanime se previsto dal regolamento contrattuale).

  • art. 69 disp. att. cod. civ.

    Norme di coordinamento procedurale richiamate nella fase di accertamento della validità delle tabelle millesimali; utilizzata dalle parti in sede di citazione per l'accertamento della validità delle tabelle.

  • art. 63 disp. att. cod. civ.

    Riferimento procedurale relativo al procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo per contributi condominiali; la Corte ricorda che nel giudizio di opposizione possono essere sindacate anche questioni di validità delle delibere nei limiti previsti dalla giurisprudenza.

  • art. 645 c.p.c.

    Norma sul decreto ingiuntivo; è il titolo giuridico del provvedimento impugnato in opposizione.

  • art. 360 c.p.c.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha esaminato i motivi dedotti sotto le categorie previste dal 360 c.p.c. (n. 3, n. 4, n. 5) per valutare i vizi di diritto e di motivazione.

  • Sentenza Sezioni Unite Cass. n. 18477/2010 (e riferimenti giurisprudenziali successivi)

    Giurisprudenza di principio richiamata: distingue le delibere che modificano criteri generali di riparto (nullità per difetto assoluto di attribuzioni) dalle delibere che limitano la ripartizione in concreto (annullabilità); principio applicato dalla Corte nella qualificazione delle delibere impugnate.

Massime di principio

  • Bisogna distinguere sempre se una delibera assembleare introduce/modifica criteri generali di ripartizione (delibera "normativa") oppure si limita a ripartire le spese in concreto: le prime sono nulle (impugnabili in ogni tempo), le seconde sono annullabili e soggette al termine decadenziale di cui all'art. 1137 c.c.
  • Se si contesta che l'assemblea ha applicato tabelle millesimali "diverse" da quelle contrattuali, occorre provare che la delibera ha carattere normativo e modifica i criteri generali; se invece si tratta di errore nel calcolo o applicazione in concreto, la votazione è impugnabile solo entro il termine di legge.
  • La mancata approvazione formale di nuove tabelle può far sorgere un vizio ma la sua qualificazione (nullità vs annullabilità) dipende dall'effetto della delibera: se la delibera ha valore "per il futuro" e modifica criteri generali è nulla; se incide solo sul caso specifico è annullabile.
  • La preclusione da giudicato esterno opera solo con identità di parti e unicità del rapporto giuridico: sentenze su delibere diverse anche se analoghe non impediscono automaticamente il riesame se non sussistono identità e coincidenza dell'oggetto.
  • La condotta continuativa del condominio nell'applicare tabelle diverse non produce automaticamente una convenzione implicita accettata da tutti i condomini; l'accettazione convenzionale richiede adesione di tutti i partecipanti per modificare criteri contrattuali.

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