Cassazione Civile, Ordinanza n. 23591/2025 del 20/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una lavoratrice, già dipendente di una società sottoposta ad amministrazione straordinaria, volta a ottenere dall'INPS il pagamento di una somma a titolo di trattamento di fine rapporto tramite il Fondo di garanzia. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo accertato il rapporto di lavoro subordinato e non ostativa la prescrizione dei contributi, in applicazione del principio di automaticità delle prestazioni previdenziali. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 2 l. n. 297/1982, in relazione agli artt. 2114 e 2909 c.c., sostenendo che l'accertamento della subordinazione compiuto in un giudizio tra lavoratrice e datore di lavoro, al quale l'Istituto era estraneo, non poteva vincolarlo ai fini previdenziali; con il secondo ha dedotto la violazione dell'art. 2 l. n. 297/1982, degli artt. 2114, 2115 e 2116 c.c. e dell'art. 3 l. n. 335/1995, affermando che l'automaticità delle prestazioni non opererebbe quando i contributi siano prescritti, poiché il datore non potrebbe più versarli e l'INPS non potrebbe riceverli, con conseguenti ricadute anche finanziarie sul Fondo di garanzia.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la sentenza d'appello non aveva fondato la decisione sull'efficacia vincolante di un giudicato esterno, ma su un autonomo apprezzamento delle prove raccolte nel giudizio, valorizzando documentazione, deposizioni e ulteriori elementi convergenti sulla subordinazione. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali opera anche rispetto alle prestazioni del Fondo di garanzia per il TFR e non è escluso dalla prescrizione dei contributi, in mancanza di una deroga espressa; una lettura diversa sarebbe incompatibile con la funzione solidaristica del Fondo e con la disciplina unionale richiamata. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto, con condanna dell'INPS alle spese e con dichiarazione dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2, primo comma, L. 29 maggio 1982, n. 297
individua il diritto al trattamento di fine rapporto a carico del Fondo di garanzia nei limiti considerati dalla disciplina previdenziale, ma non viene interpretato come norma che subordini la prestazione alla persistente esigibilità dei contributi prescritti.
art. 2, ottavo comma, L. 29 maggio 1982, n. 297
prevede un obbligo contributivo generale per il finanziamento del Fondo di garanzia, senza condizionare l'erogazione delle prestazioni al previo accredito di un minimo di contributi per singolo lavoratore.
richiamato dal ricorrente, ma non ritenuto decisivo per escludere la prestazione del Fondo di garanzia.
richiamato dal ricorrente nel secondo motivo, senza che la Corte ne ricavi un limite generale al principio di automaticità delle prestazioni.
esprime il principio generale di automaticità delle prestazioni previdenziali: le prestazioni spettano anche se i contributi non sono stati effettivamente versati, salvo diverse disposizioni di legge speciale.
invocato dal ricorrente per sostenere l'inopponibilità del giudicato esterno, ma la Corte osserva che la decisione impugnata non si fonda su tale vincolo.
art. 3, commi 9 e 10, L. 8 agosto 1995, n. 335
richiamato dal ricorrente in tema di prescrizione contributiva, ma non ritenuto idoneo a limitare il diritto alla prestazione del Fondo di garanzia nel caso esaminato.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale posta a fondamento dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 27, secondo comma, r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636
richiamato come disposizione speciale relativa all'assicurazione IVS, nella quale il legislatore ha espressamente previsto un limite all'automaticità.
art. 23-ter d.l. 30 giugno 1972, n. 267
norma richiamata in relazione alla disciplina speciale dell'assicurazione IVS e al limite espresso all'automaticità.
art. 3 d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 80
attuazione della direttiva 80/987/CEE; estende la tutela del lavoratore nei casi di insolvenza del datore anche a obblighi contributivi non adempiuti e prescritti.
art. 5 della Direttiva 80/987/CEE
la Corte ne ricava che l'obbligo dell'organismo di garanzia sussiste indipendentemente dall'adempimento degli obblighi contributivi del datore di lavoro.
art. 5 della Direttiva 2008/94/CE
conferma, nel medesimo senso, che la tutela garantita dagli organismi di garanzia opera indipendentemente dall'adempimento degli obblighi contributivi datoriale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per dichiarare i presupposti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il giudice di merito può valorizzare gli esiti di un diverso giudizio tra lavoratore e datore di lavoro come elemento probatorio, ma la decisione non può fondarsi sul giudicato esterno se tale vincolo non è effettivamente posto a base della ratio decidendi.
- Il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali, desumibile dall'art. 2116 c.c., opera come regola generale e può essere derogato solo da una disposizione espressa di legge speciale.
- In materia di Fondo di garanzia per il TFR, la prescrizione dei contributi non elimina di per sé il diritto del lavoratore alla prestazione, in assenza di una previsione normativa che introduca un limite espresso all'automaticità.
- La funzione del Fondo di garanzia è quella di proteggere il lavoratore dall'insolvenza del datore di lavoro; perciò non è coerente subordinare la prestazione all'effettivo versamento o alla non prescrizione dei contributi dovuti dal datore.
- Quando la sentenza di merito fonda il riconoscimento della subordinazione su un autonomo e complessivo apprezzamento delle prove, il ricorso per cassazione che si limiti a contestare la vincolatività di un precedente giudicato non coglie la ratio decidendi.
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