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Decreto legge

DECRETO-LEGGE 30 giugno 1972, n. 267

Miglioramenti ad alcuni trattamenti pensionistici ed assistenziali.

Normativa italiana072U0267Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto del 30 giugno 1972 dispone, con varie decorrenze tra il 1 luglio 1971 e il 1 gennaio 1973, aumenti dei trattamenti minimi e di numerose pensioni, estende o modifica prestazioni assistenziali e regole contributive per diverse gestioni previdenziali, e introduce coperture finanziarie. Molte misure sono legate a termini ormai scaduti o a norme successive, quindi oggi hanno rilievo solo storico.

Miglioramenti a pensioni e provvidenze assistenziali

Miglioramenti a pensioni e provvidenze assistenziali

Il provvedimento interviene in modo ampio su trattamenti pensionistici, assistenza di malattia e benefici assistenziali, con decorrenze prevalentemente concentrate tra il 1 luglio 1971, il 1 luglio 1972 e il 1 gennaio 1973. Molte disposizioni hanno natura transitoria o sono riferite a termini ormai ampiamente scaduti.

Trattamenti minimi e pensione sociale

Dal 1 luglio 1972 i trattamenti minimi di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e della gestione speciale per miniere, cave e torbiere sono elevati a:

  • lire 30.000 mensili per i titolari con età inferiore a 65 anni;
  • lire 32.000 mensili per i titolari con almeno 65 anni.

Sempre dal 1 luglio 1972 la pensione sociale è elevata a lire 234.000 annue e, con la stessa decorrenza, è elevato a lire 234.000 annue anche il limite di reddito previsto per il diritto alla prestazione. Dal 1 gennaio 1973 i titolari di pensione sociale beneficiano degli aumenti per perequazione automatica previsti per le pensioni, con la medesima disciplina applicabile ai trattamenti minimi. I limiti reddituali vengono poi aumentati nella stessa misura e con la stessa decorrenza dei futuri incrementi della pensione sociale.

Assistenza di malattia per pensionati sociali

Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, i titolari di pensione sociale e i familiari conviventi a carico hanno diritto all’assistenza di malattia, purché non spettante per altro titolo o per assicurazione propria o di altri familiari. L’assistenza è erogata dall’INAM e dalla Cassa mutua di malattie di Trento e Bolzano, con contabilità separata e secondo forme, limiti e modalità previsti dalla legge n. 692 del 1955. La spesa è coperta da un contributo annuo dello Stato, fissato in lire 25 miliardi per il 1972 e in lire 60 miliardi annui per gli anni successivi.

Aumenti delle pensioni più risalenti e quote contributive

Dal 1 luglio 1972 sono disposti aumenti percentuali delle pensioni dell’assicurazione generale obbligatoria e della gestione speciale miniere/cave/torbiere aventi decorrenza anteriore al 1 maggio 1968, con percentuali decrescenti in base all’anzianità della decorrenza originaria. Gli aumenti si applicano sull’importo della pensione non integrato al minimo, in godimento al 30 giugno 1972. Sono previste regole analoghe per le quote di pensione derivanti da contributi versati ai sensi di specifiche norme sul riscatto e sulla prosecuzione volontaria, se temporalmente anteriori al 1 luglio 1972.

Opzione per riliquidazione delle pensioni di invalidità

I titolari di pensione di invalidità liquidata o da liquidare con decorrenza anteriore al 1 maggio 1968, che dopo la decorrenza della pensione abbiano svolto lavoro retribuito alle dipendenze di terzi, possono optare entro 240 giorni dall’entrata in vigore del decreto per la riliquidazione secondo la disciplina della legge n. 153 del 1969. La riliquidazione ha effetto dal 1 luglio 1972. La stessa facoltà è riconosciuta ai superstiti del titolare che avrebbe potuto esercitarla. Il termine fu poi riaperto per 180 giorni da una norma successiva del 1974.

Quote di maggiorazione per pensioni indirette e di reversibilità

Dal 1 luglio 1972 al superstite di assicurato o pensionato titolare di pensione indiretta o di reversibilità spettano le quote di maggiorazione della pensione entro i limiti e alle condizioni previste dalle norme richiamate, per ciascun beneficiario diverso dal coniuge superstite, per il quale risultino o sarebbero risultate corrisposte le quote sulla pensione diretta.

Aggiornamento dei limiti reddituali per carichi di famiglia

Per gli anni 1971 e 1972 i redditi e i proventi rilevanti ai fini di alcune maggiorazioni familiari sono aumentati nella stessa misura e con la stessa decorrenza degli aumenti delle pensioni derivanti dalla perequazione automatica. I limiti vengono poi ulteriormente elevati ai nuovi livelli collegati al trattamento minimo di importo più elevato, maggiorato del 30% per il coniuge o un solo genitore e del 75% per i due genitori. È richiamata una successiva pronuncia della Corte costituzionale che ha dichiarato illegittima una parte della disciplina per disparità tra redditi del coniuge a carico.

Norme speciali e arretrati per la pensione ai sanitari

Per la Cassa per le pensioni ai sanitari sono introdotte o modificate varie regole su:

  • decorrenza e determinazione del trattamento di quiescenza per cessazioni dal servizio dal 1 luglio 1971;
  • media ponderata delle retribuzioni in presenza di servizi con diversa durata giornaliera;
  • abbattimento della retribuzione annua contributiva, sostituendo la riduzione fissa di lire 50.000 con l’importo dell’indennità integrativa speciale dell’anno di cessazione;
  • trattamento minimo delle pensioni dirette di privilegio, indirette di privilegio e di reversibilità di privilegio;
  • revisione di classificazione delle infermità e nuove indennità per i titolari di pensione diretta di privilegio già in essere.

Sono previste anche regole per la ricostruzione contributiva degli iscritti con iscrizione obbligatoria anteriore al 1 gennaio 1948 e per l’esclusione di alcune norme della legge n. 610 del 1952. Ulteriori disposizioni definiscono aumenti percentuali per pensioni dirette, indirette e di reversibilità della Cassa, con limiti minimi e massimi, arrotondamenti e modalità di liquidazione da parte delle direzioni provinciali del tesoro.

Regole per enti locali e insegnanti parificati

Per le Casse pensioni dei dipendenti degli enti locali e degli insegnanti di asilo e scuole elementari parificate:

  • dal 1 gennaio 1972 la retribuzione annua contributiva comprende integralmente l’indennità integrativa speciale;
  • per gli iscritti alla Cassa degli insegnanti è fissata una nuova aliquota contributiva complessiva del 18,50%, ripartita tra ente e iscritto;
  • per le cessazioni dal 1 gennaio 1972 la retribuzione contributiva viene ridotta non più di lire 50.000 ma dell’importo dell’indennità integrativa speciale dell’anno di cessazione;
  • sono disciplinati anche gli effetti sui riscatti.

Inoltre, per cessazioni dal servizio anteriori al 1 luglio 1970, dal 1 gennaio 1971 sono previsti aumenti percentuali sulle pensioni dirette, indirette e di reversibilità, fino al tetto di lire 5.000.000 annue.

Indennità e prestazioni per invalidi civili, sordomuti e ciechi civili

Dal 1 luglio 1972:

  • l’assegno mensile per mutilati e invalidi civili è elevato a lire 18.000;
  • l’assegno di accompagnamento per i medesimi soggetti è elevato a lire 18.000 mensili;
  • l’assegno mensile di assistenza per i sordomuti è elevato a lire 18.000;
  • l’assegno vitalizio mensile per ciechi civili è elevato a lire 18.000.

Proroghe, richiami in vigore e norme transitorie

Il decreto contiene numerose proroghe e richiami di disposizioni previgenti, tra cui:

  • proroga al 31 dicembre 1976 del termine sulle prestazioni di lavoro straordinario per il personale degli istituti di previdenza;
  • richiamo in vigore, per un anno dalla legge di conversione, delle disposizioni sulla valorizzazione del lavoro prestato dai lavoratori della Venezia Giulia e Tridentina;
  • proroga di due anni del termine previsto dall’art. 50 della legge n. 153 del 1969;
  • richiamo in vigore per 240 giorni di una norma sulle pensioni di invalidità;
  • disciplina transitoria sugli acconti di lire 30.000 da concedere entro il 31 ottobre 1972 ai titolari delle pensioni aumentate dall’art. 3.

Sono inoltre previste modifiche a regole su computo dei contributi, cumulo con attività lavorativa dei pensionati, trattenute su pensione per contributi sindacali, ricorsi amministrativi, effetti delle variazioni di pensione sulle trattenute e assorbimento delle quote di maggiorazione.

Coperture finanziarie

Il provvedimento reca una specifica copertura finanziaria per gli oneri derivanti dagli aumenti delle pensioni sociali e delle altre prestazioni. È previsto un incremento dell’apporto dello Stato al fondo sociale e una revisione degli oneri complessivi della legge n. 153 del 1969, con ricorso anche a operazioni finanziarie autorizzate al Ministro del tesoro. Ulteriori oneri per indennità civili sono coperti mediante riduzioni di fondi di bilancio.

Valutazione di attualità

Il decreto ha oggi rilievo soprattutto storico e interpretativo. Molte disposizioni sono legate a decorrenze già decorsi, a importi in lire e a meccanismi superati da riforme successive; alcune norme risultano espressamente abrogate o sostituite nel tempo.

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