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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15378/2023 del 31/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall’assegnazione, nell’ambito dell’Avvocatura comunale, di un incarico dirigenziale limitato alle sole attività di consulenza e assistenza legale, senza patrocinio in giudizio. Il dirigente sosteneva di avere diritto a svolgere indistintamente tutte le funzioni tipiche dell’avvocatura dell’ente, anche contenziose, e chiedeva la rimozione della limitazione funzionale, l’assegnazione dell’incarico dirigenziale pieno e il risarcimento dei danni conseguenti: perdita di retribuzione di posizione, di risultato, degli onorari professionali, effetti pensionistici, danno professionale e non patrimoniale. Con il ricorso per cassazione articolava sei motivi: 1) nullità della sentenza di primo grado per omessa lettura del dispositivo; 2) violazione delle norme sul pubblico impiego contrattualizzato, dello statuto e dei regolamenti comunali, per avere ritenuto legittima la separazione tra consulenza e contenzioso e insussistente un diritto soggettivo all’incarico pieno; 3) violazione dei poteri del sindaco e dei canoni di correttezza e buona fede, perché l’incarico sarebbe stato illegittimamente limitato in assenza di una struttura dirigenziale distinta per la consulenza; 4) omesso esame e violazione dei doveri di buona fede e correttezza; 5) omessa pronuncia o errata interpretazione sulla domanda risarcitoria, ritenuta assorbita; 6) omessa pronuncia sulla ripartizione degli onorari, che il ricorrente assumeva autonoma rispetto alla domanda principale, oltre alla violazione di norme contrattuali e della delibera comunale sulla distribuzione dei compensi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile o comunque irrilevante il primo motivo, perché l’eventuale nullità della sentenza di primo grado per omessa lettura del dispositivo, nel rito del lavoro, non imponeva la rimessione al primo giudice e la Corte d’appello aveva comunque deciso nel merito. Ha dichiarato infondati i motivi centrali: non risultava, né dalle norme di legge né dal contratto collettivo né dagli atti organizzativi richiamati, un diritto del dirigente a pretendere un incarico dirigenziale comprensivo necessariamente sia di patrocinio sia di consulenza; l’amministrazione poteva articolare l’Avvocatura in funzioni distinte e conferire incarichi diversi, restando fermo che l’incarico attribuito era pur sempre dirigenziale. Ha escluso la violazione dei canoni di correttezza e buona fede, rilevando che non era stata dedotta una concreta mortificazione professionale dell’incarico di consulenza tale da renderlo non dirigenziale. Ha infine respinto i motivi sulle domande economiche, ritenendo che la questione degli onorari fosse stata ricompresa nelle conseguenze risarcitorie della pretesa principale e che, comunque, la disciplina invocata non fondasse il diritto preteso; ha inoltre osservato che la disapplicazione di un atto amministrativo non può creare ex novo una posizione di diritto soggettivo. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al contributo unificato aggiuntivo se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 429 c.p.c.

    L’omessa lettura del dispositivo nel rito del lavoro integra nullità della sentenza, non inesistenza; il vizio va fatto valere con i mezzi di impugnazione ordinari e, se dedotto in appello, non comporta rimessione al primo giudice fuori dai casi tassativi di legge.

  • art. 161 c.p.c.

    La nullità della sentenza si converte in motivo di impugnazione da proporsi con il mezzo esperibile, senza effetti diversi da quelli previsti dalla disciplina delle impugnazioni.

  • artt. 353 e 354 c.p.c.

    La rimessione al primo giudice è ammessa solo nei casi tassativamente previsti; la nullità per omessa lettura del dispositivo non rientra in tali ipotesi.

  • art. 2 d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato dal ricorrente, ma non ritenuto decisivo per fondare un diritto all’assegnazione dell’incarico richiesto.

  • art. 19 d.lgs. n. 165/2001

    La qualifica dirigenziale non attribuisce un diritto soggettivo a uno specifico incarico; gli incarichi sono conferiti secondo le esigenze organizzative dell’ente, restando il dirigente titolare di professionalità equivalente rispetto agli incarichi dirigenziali previsti.

  • art. 43 dello Statuto del Comune di Bologna

    Atto non avente contenuto normativo; non utilizzabile come violazione di legge in sede di ricorso per cassazione.

  • artt. 3, 13 e 10 quater del Regolamento comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi

    Atto interno organizzativo richiamato dal ricorrente; la Corte non lo considera fonte normativa idonea a imporre l’inscindibilità delle funzioni di avvocatura.

  • art. 97 Cost.

    Invocato per sostenere la pretesa di corretta organizzazione dell’ufficio, ma non ritenuto violato in relazione alla differenziazione delle funzioni dirigenziali.

  • art. 22 c.c.n.l. 10.4.1996 area dirigenza enti locali

    "Gli enti attribuiscono ad ogni dirigente uno degli incarichi istituiti secondo la disciplina dell’ordinamento vigente"

    Il contratto collettivo consente l’attribuzione di uno degli incarichi istituiti dall’ente, secondo la propria organizzazione; non impone l’identità di tutte le funzioni interne dell’ufficio.

  • art. 13 c.c.n.l. 23.12.1999 area dirigenza enti locali

    Richiamato come sostitutivo dell’art. 22 del precedente CCNL, conferma la logica di assegnazione di incarichi dirigenziali secondo l’ordinamento dell’ente e i relativi criteri organizzativi.

  • art. 10 c.c.n.l. 22.2.2006 area dirigenza enti locali

    Integrativo della disciplina degli incarichi dirigenziali; non introduce un vincolo di inscindibilità tra patrocinio e consulenza.

  • artt. 1175 e 1375 c.c.

    I doveri di correttezza e buona fede vincolano anche il datore pubblico nella distribuzione degli incarichi, ma non impediscono l’articolazione organizzativa interna se non si traduce in mortificazione professionale o sviamento del potere.

  • art. 2103 c.c.

    Nel pubblico impiego contrattualizzato non fonda un diritto del dirigente a un determinato incarico dirigenziale.

  • art. 50 d.lgs. n. 267/2000

    Invocato sul potere di conferimento degli incarichi da parte del sindaco, ma non ritenuto ostativo alla limitazione funzionale decisa dall’ente.

  • art. 107 d.lgs. n. 267/2000

    Richiamato per i poteri dirigenziali, ma non comporta un diritto all’assegnazione di tutte le funzioni dell’avvocatura.

  • art. 9 d.l. n. 90/2014

    Norma successiva ai fatti di causa, quindi non applicabile alla fattispecie decisa.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte esclude l’omessa pronuncia perché le domande economiche erano state ricondotte alle conseguenze della domanda principale e comunque esaminate nel loro nucleo decisorio.

  • art. 39 c.c.n.l. area dirigenza

    La clausola sui compensi professionali non fonda, di per sé, un diritto alla distribuzione degli onorari in favore del ricorrente nelle condizioni dedotte.

  • art. 37 c.c.n.l. 23.12.1999

    "Gli enti provvisti di Avvocatura costituita secondo i rispettivi ordinamenti disciplinano la corresponsione dei compensi professionali"

    La disciplina contrattuale riguarda la regolazione interna dei compensi professionali e non attribuisce al ricorrente un diritto automatico agli onorari in assenza dei presupposti dedotti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Rilevato ai fini del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, la qualifica dirigenziale non attribuisce un diritto soggettivo a uno specifico incarico, ma solo a un incarico conferito secondo le regole organizzative dell’ente e le corrispondenze previste dalle fonti collettive e regolamentari.
  • L’amministrazione può distinguere internamente, nell’ambito di uno stesso ufficio o settore, funzioni diverse e attribuirle a dirigenti diversi, senza che ciò implichi di per sé violazione di legge o del contratto collettivo, purché l’incarico resti dirigenziale e non sia meramente mortificante o estraneo alla professionalità.
  • La violazione dei doveri di correttezza e buona fede nell’assegnazione degli incarichi dirigenziali richiede la dimostrazione di una concreta lesione professionale o di un uso distorto del potere organizzativo; non è sufficiente la mera allegazione di una diversa preferenza organizzativa del dirigente.
  • La censura per omessa lettura del dispositivo nel rito del lavoro integra, al più, una nullità deducibile con l’impugnazione; non determina la rimessione al primo giudice fuori dai casi tassativi di legge e diviene irrilevante se il giudice d’appello ha deciso comunque nel merito.
  • La disapplicazione di un atto amministrativo non può creare un diritto soggettivo che non esiste già sulla base dell’ordinamento sostanziale; il potere del giudice presuppone una posizione giuridica già dedotta in giudizio.
  • Le domande risarcitorie connesse alla limitazione dell’incarico vanno interpretate secondo il loro effettivo perimetro sostanziale: se sono proposte come conseguenza della domanda principale, il loro rigetto può derivare logicamente dal rigetto di quest’ultima.
  • Le norme collettive che disciplinano gli emolumenti professionali degli avvocati degli enti non sono di per sé fonti di un diritto alla ripartizione degli onorari in capo a chi non risulti legittimato, secondo l’organizzazione interna e i presupposti applicabili, alla percezione di tali compensi.

Come è indicizzato

MateriePubblico impiegoImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullità

Testo integrale

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