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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11762/2025 del 05/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore del gruppo ferroviario volta a ottenere la corretta inclusione, nel trattamento economico delle giornate di ferie, di alcune voci retributive previste dalla contrattazione collettiva aziendale e di gruppo, in particolare l'indennità di assenza dalla residenza e l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera, che i contratti collettivi del 2012 e del 2016 limitavano o escludevano dal computo delle ferie. Il tribunale aveva dichiarato la nullità della clausola aziendale nella parte in cui fissava l'indennità di utilizzazione professionale a un importo fisso nelle ferie e l'inapplicabilità della clausola collettiva che escludeva l'indennità di assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione feriale, condannando la società al pagamento delle differenze retributive. La corte d'appello aveva confermato. In cassazione la società ha proposto tre motivi: 1) violazione degli artt. 1418 e 1419 c.c. per avere ritenuto nulle le clausole collettive in contrasto con l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, con l'art. 36 Cost., l'art. 2109 c.c. e l'art. 10 d.lgs. 66/2003; 2) violazione dell'art. 1362 c.c. e dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, sostenendo che le indennità escluse dal computo feriale avrebbero natura risarcitoria, indennitaria o occasionale e non dovrebbero incidere sulla retribuzione delle ferie; 3) in via subordinata, violazione degli artt. 2935 e 2948 n. 4 c.c., degli artt. 3 e 4 d.lgs. 81/2015 e dell'art. 18 l. 300/1970 come modificato, per contestare l'affermazione secondo cui il rapporto a tempo indeterminato non sarebbe assistito da un regime di stabilità e la prescrizione dei crediti di lavoro decorrerebbe solo dalla cessazione del rapporto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati tutti i motivi in continuità con una serie di precedenti già formatasi su controversie analoghe, prima con altra società del settore e poi anche con la società ricorrente. Ha quindi confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto al lavoratore il diritto a una retribuzione ferie comprensiva delle voci economiche in discussione, calcolate secondo la media dei compensi percepiti a tali titoli nell'anno di fruizione, con condanna al pagamento delle differenze retributive. Ha inoltre condannato la ricorrente alle spese, al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1418 c.c.

    richiamato per sostenere la nullità delle clausole collettive in contrasto con norme imperative e con il diritto UE; la Corte ha respinto la censura in continuità con i precedenti.

  • art. 1419 c.c.

    invocato in relazione alla nullità parziale delle clausole collettive; motivo ritenuto infondato.

  • art. 7 Direttiva 2003/88/CE

    norma eurounitaria sulla retribuzione delle ferie; la Corte richiama i propri precedenti che ne danno lettura vincolante nel senso di imporre una retribuzione feriale comprensiva delle voci normalmente collegate alla prestazione lavorativa.

  • art. 36 Cost.

    richiamato quale parametro interno della retribuzione proporzionata e sufficiente, anche in rapporto alle ferie.

  • art. 2109 c.c.

    richiamato quale norma interna sulla fruizione delle ferie e sul relativo trattamento economico.

  • art. 10 d.lgs. 66/2003

    richiamato in materia di ferie annuali retribuite.

  • art. 1362 c.c.

    invocato per contestare l'interpretazione delle clausole collettive; la censura è stata respinta.

  • art. 2935 c.c.

    richiamato per il tema della decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro.

  • art. 2948 n. 4 c.c.

    richiamato per il termine quinquennale di prescrizione dei crediti periodici di lavoro.

  • art. 3 d.lgs. 81/2015

    richiamato in relazione al regime del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

  • art. 4 d.lgs. 81/2015

    richiamato in relazione al regime del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

  • art. 18 L. 300/1970

    richiamato nella versione risultante dalle modifiche della L. 92/2012 per sostenere la perdita di stabilità del rapporto.

  • art. 1, comma 42, L. 92/2012

    richiamato quale norma modificativa dell'art. 18 St. lav.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la definizione anticipata del ricorso e per le conseguenze sanzionatorie in caso di rigetto conforme alla proposta.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per rinviare ai precedenti di legittimità già formatisi sulla questione.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    applicato per la condanna al pagamento di una somma equitativa alla controparte e di una sanzione alla Cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato insieme al comma 1-quater per l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Le clausole della contrattazione collettiva che, in tema di ferie annuali retribuite, escludono o limitano voci economiche normalmente collegate alla prestazione lavorativa possono essere disapplicate o dichiarate nulle quando si pongano in contrasto con la disciplina imperativa interna ed eurounitaria sulla retribuzione delle ferie.
  • Nel computo della retribuzione dovuta per le giornate di ferie devono essere considerate le voci che, per natura e funzione, integrano la normale retribuzione del lavoratore, mentre possono esserne escluse solo componenti realmente occasionali o estranee alla normale struttura del compenso, se tale esclusione sia coerente con i parametri normativi applicabili.
  • La censura fondata sulla diversa qualificazione di un emolumento come indennitario o risarcitorio non è sufficiente, di per sé, a sottrarre automaticamente tale voce al trattamento economico feriale, occorrendo verificare la sua effettiva incidenza nella normale retribuzione e la conformità della clausola collettiva alla normativa superiore.
  • In presenza di un indirizzo nomofilattico consolidato su una questione di diritto, la Corte di cassazione tende a ribadirlo e a rinviare ai precedenti, valorizzando l'esigenza di uniformità, prevedibilità e stabilità dell'interpretazione.
  • In caso di rigetto del ricorso conforme alla proposta di definizione accelerata, possono essere applicate le sanzioni processuali previste dall'art. 96 c.p.c. e l'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa speciale.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiNullitàOnere della provaGiudicato

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