Cassazione Civile, Ordinanza n. 20378/2024 del 23/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno 2009 notificato a un commerciante di abbigliamento, emesso a seguito di questionario e di riscontrate anomalie nella gestione del magazzino e nelle rimanenze finali. L'Ufficio, rilevando incoerenze tra dichiarazione, studio di settore e documentazione esibita, ha ritenuto non attendibile la composizione delle rimanenze dichiarate, ipotizzando vendite "in nero" di merce per un determinato costo e quantificando maggiori ricavi e maggiore reddito, con irrogazione di imposte, interessi e sanzioni. Il giudice tributario di primo grado aveva accolto il ricorso del contribuente; la decisione era stata confermata in appello con motivazione ritenuta generica, fondata sull'assunto che i calcoli dell'Ufficio fossero astrusi e non supportati da prove certe e concordanti e che la documentazione prodotta in adesione non fosse stata considerata. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, in violazione dell'art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 360 c.p.c.; 2) violazione delle norme sull'accertamento analitico-presuntivo e della ripartizione dell'onere della prova, nonché degli artt. 2697, 2709 e 2727 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente preteso che fosse l'Ufficio a dimostrare i fatti costitutivi dell'accertamento invece di porre a carico del contribuente la prova contraria.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi, rilevando che la sentenza d'appello era affetta da motivazione apparente: le affermazioni del giudice tributario erano generiche, non ancorate alle circostanze concrete del caso e inidonee a rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito. Inoltre, la Corte ha ravvisato la violazione dell'art. 2697 c.c. per inversione dell'onere della prova, chiarendo che, nell'accertamento analitico o analitico-presuntivo, la prova dei fatti che giustificano la pretesa tributaria e la prova contraria gravano secondo le regole proprie del tipo di accertamento, non potendosi automaticamente esigere dall'Amministrazione una dimostrazione ulteriore rispetto agli elementi presuntivi posti a base dell'atto. La decisione impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
la sentenza tributaria deve contenere una motivazione idonea a rendere percepibile il fondamento della decisione; la sua assenza o apparenza determina nullità.
la motivazione apparente è denunciabile in cassazione come vizio di legittimità.
art. 39, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato in tema di accertamento dei redditi e di valutazione presuntiva dei dati contabili.
art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato quale base dell'accertamento IVA fondato su elementi presuntivi.
la CTR ha invertito l'onere della prova; nell'accertamento analitico o analitico-presuntivo la prova contraria non può essere addossata integralmente all'Ufficio.
norma invocata insieme alle altre sulla prova documentale e contabile nel giudizio tributario.
norma invocata in relazione alle presunzioni semplici poste a fondamento dell'accertamento.
art. 111, comma 6, Cost.
la motivazione deve superare il minimo costituzionale, esponendo un iter logico comprensibile.
Massime di principio
- La motivazione è apparente quando, pur esistendo graficamente, non consente di comprendere il ragionamento decisorio perché formulata in termini generici, astratti o meramente assertivi, senza confronto con le circostanze concrete.
- Nel processo tributario il giudice non può limitarsi a dichiarare non convincenti i calcoli dell'Ufficio: deve spiegare specificamente perché gli elementi presuntivi siano inattendibili e confrontarsi con gli atti e la documentazione rilevante.
- Nell'accertamento analitico o analitico-presuntivo l'onere della prova non può essere invertito a carico dell'Amministrazione in modo automatico; il contribuente deve fornire la prova contraria rispetto agli elementi posti a base della pretesa.
- La violazione del minimo costituzionale della motivazione integra un vizio di legittimità rilevante in cassazione quando impedisce di ricostruire la ratio decidendi.
- Le presunzioni e i dati contabili possono fondare un accertamento fiscale, purché il giudice valuti in modo concreto la loro attendibilità e il loro significato probatorio.
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