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Sentenza

Sentenza n. 4473/2026 - Napoli, Sezione 2

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: - del provvedimento prot. N. -OMISSIS- del 06/12/2021 – Prefettura Caserta - SUI Immigrazione; - di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali;

Giustizia amministrativa202300856

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Caserta ha rigettato la dichiarazione di emersione presentata in suo favore ai sensi dell’art. 103, comma 1, del d.l. n. 34/2020, ritenendo di non poter verificare i requisiti perché la richiesta di integrazione documentale inviata al datore di lavoro era stata restituita con l’indicazione di destinatario sconosciuto e non erano state presentate osservazioni nel termine assegnato. Sono state dedotte: violazione dell’art. 103, comma 1, del d.l. n. 34/2020 e difetto di istruttoria, per non avere l’Amministrazione notificato la richiesta di integrazione anche al lavoratore; violazione dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990, per mancata comunicazione del preavviso di rigetto al lavoratore; violazione degli artt. 2, comma 6, e 13, comma 7, del d.lgs. n. 286/1998, in relazione alla comunicazione e traduzione degli atti concernenti ingresso e soggiorno; violazione dei principi di correttezza, lealtà e collaborazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato. Ha ritenuto fondata la censura relativa alla violazione dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990, richiamando la funzione partecipativa del preavviso di rigetto, diretto a consentire all’interessato di interloquire sulle ragioni ostative prima dell’adozione del provvedimento finale. Il mancato rispetto dell’obbligo di comunicazione dei motivi ostativi comporta l’annullamento del provvedimento discrezionale e non consente all’Amministrazione di dimostrare in giudizio che il contenuto non avrebbe potuto essere diverso, alla luce della novella del 2020 richiamata in motivazione. Il TAR ha inoltre valorizzato i principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra privato e pubblica amministrazione, ritenendo che, a fronte del mancato recapito della richiesta di integrazione documentale, l’Amministrazione avrebbe dovuto svolgere ulteriori verifiche e reiterare la richiesta, anziché concludere il procedimento sulla base della sola irreperibilità del destinatario. Le ulteriori censure sono state assorbite. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 103, comma 1, d.l. 34/2020, convertito dalla l. 77/2020

    Disciplina la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare subordinato, nel cui ambito è stato adottato il provvedimento impugnato.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Impone la comunicazione preventiva dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza; la sua violazione ha determinato l’annullamento del provvedimento discrezionale, senza possibilità per l’Amministrazione di dimostrare in giudizio l’immutabilità del contenuto dell’atto.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990

    i rapporti tra il cittadino e la Pubblica Amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede

    Impone all’Amministrazione, a fronte del mancato recapito di una richiesta di integrazione documentale, di svolgere le attività necessarie per verificare l’indirizzo e, secondo buona fede, reiterare la richiesta prima di definire negativamente il procedimento.

  • art. 2, comma 6, d.lgs. 286/1998

    Ai fini della comunicazione allo straniero dei provvedimenti concernenti l’ingresso, il soggiorno e l’espulsione, gli atti sono tradotti, anche sinteticamente, in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero, quando ciò non sia possibile, nelle lingue francese, inglese o spagnola, con preferenza per quella indicata dall'interessato

    La norma è stata invocata dal ricorrente in relazione agli obblighi di comunicazione e traduzione degli atti concernenti la posizione dello straniero; la relativa censura è stata assorbita.

  • art. 13, comma 7, d.lgs. 286/1998

    Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dell’articolo 14, nonché ogni altro atto concernente l’ingresso, il soggiorno e l’espulsione, sono comunicati all’interessato unitamente all’indicazione delle modalità di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola

    La norma è stata invocata in relazione alla comunicazione e traduzione del provvedimento; la censura è stata assorbita.

  • art. 12, comma 1, lett. i), d.l. 76/2020, convertito dalla l. 120/2020

    È richiamato quale novella incidente sulla disciplina dell’art. 10-bis l. 241/1990 e sulla possibilità di escludere l’annullamento per dimostrare in giudizio l’immutabilità del contenuto del provvedimento.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa all’udienza straordinaria.

Massime di principio

  • Il preavviso di rigetto previsto dall’art. 10-bis l. 241/1990 costituisce una forma sostanziale di partecipazione procedimentale, finalizzata a consentire all’interessato di contestare preventivamente le ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza; la sua omissione determina l’annullamento del provvedimento discrezionale, senza che l’Amministrazione possa neutralizzare il vizio dimostrando in giudizio che il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso, nei limiti della disciplina richiamata dalla sentenza.
  • Quando una richiesta di integrazione documentale non viene recapitata al destinatario, l’Amministrazione non può definire negativamente il procedimento sulla base della sola mancata risposta: in applicazione dei principi di collaborazione e buona fede, deve svolgere le verifiche necessarie sull’indirizzo e, ove possibile, reiterare la richiesta.
  • Nel procedimento amministrativo di emersione del lavoro irregolare, il rispetto del contraddittorio procedimentale e dei doveri di collaborazione impone all’Amministrazione di assicurare all’interessato una concreta possibilità di conoscere e superare le carenze documentali prima dell’adozione del diniego.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleBuona fede e correttezza della PADifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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