Cassazione Civile, Ordinanza n. 12837/2024 del 10/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un soggetto già idoneo in una procedura selettiva RIPAM/FORMEZ per il profilo di funzionario ingegnere fu assunto dal Comune di Napoli con contratti a tempo determinato ai sensi dell'art. 110, comma 2, TUEL, dapprima dal 28.12.2007 al 31.12.2008 e poi, dopo una proroga del primo rapporto e un successivo nuovo contratto, fino al 30.6.2012. Il lavoratore sosteneva che il rapporto, per come concretamente svolto, non fosse riconducibile alla disciplina speciale dell'art. 110 TUEL, perché non si trattava di incarico esterno per obiettivi specifici, ma di attività ordinaria svolta come il personale di ruolo; chiedeva quindi l'applicazione dell'art. 36 d.lgs. 165/2001, la declaratoria di illegittimità del termine e della proroga, la conversione del rapporto in tempo indeterminato, la regolarizzazione contributiva e il risarcimento del danno, oltre all'indennità per ferie non godute. In cassazione deduceva: 1) omessa motivazione/omessa pronuncia sul capo relativo al risarcimento del danno per ritardata assunzione; 2) violazione dell'art. 110 TUEL e di varie norme contrattuali e regolamentari, sostenendo che la norma non coprisse il caso concreto e che gli incarichi di alta professionalità presupponessero posizioni organizzative o funzioni dirigenziali non sussistenti; 3) violazione della disciplina sui contratti a termine, con applicazione del limite dei 36 mesi; 4) questione di legittimità costituzionale dell'art. 110, comma 2, TUEL, ritenuto irragionevole e lesivo dei principi di imparzialità e buon andamento se interpretato nel senso accolto dalla corte di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché, pur lamentando l'omessa pronuncia su una domanda, era formulato come vizio motivazionale ex art. 360 n. 5 c.p.c. e non come nullità per violazione dell'art. 112 c.p.c. I motivi secondo, terzo e quarto sono stati rigettati: la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione del rapporto come assunzione a tempo determinato ex art. 110, comma 2, TUEL, trattandosi di incarico di alta specializzazione fuori dotazione organica, con funzioni specialistiche, settoriali, temporanee ed eccezionali; ha escluso l'applicabilità del limite ordinario dei 36 mesi, poiché la durata massima è quella del mandato elettivo del Sindaco e la disciplina speciale prevale sull'art. 36 d.lgs. 165/2001; ha inoltre negato che fosse fondata la questione di costituzionalità, rilevando che i rapporti ex art. 110, comma 2, sono ammessi solo nelle ipotesi espressamente previste e non presentano profili di irragionevolezza. Il ricorso è stato complessivamente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 110 d.lgs. n. 267/2000 (TUEL)
comma 1; comma 2; comma 3; comma 6
Il comma 1 riguarda la copertura di posti di responsabilità, qualifiche dirigenziali o alta specializzazione nell'ambito della dotazione organica; il comma 2 disciplina, invece, assunzioni al di fuori della dotazione organica per esigenze straordinarie e specialistiche, con requisiti e limiti propri. Per tali incarichi la durata massima è quella del mandato elettivo e non il limite ordinario dei 36 mesi.
La disciplina generale del lavoro flessibile nella PA non si applica in via sostitutiva agli incarichi speciali ex art. 110 TUEL, salvo gli aspetti non regolati dalla norma speciale o compatibili con la temporaneità del rapporto.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio motivazionale ex n. 5 riguarda l'omesso esame di un fatto storico e non può essere utilizzato per denunciare l'omessa pronuncia su una domanda o eccezione.
L'omessa pronuncia su un capo di domanda va dedotta come nullità della sentenza, non come semplice vizio di motivazione.
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza accoglimento della censura.
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza accoglimento della censura.
Richiamato dal ricorrente nell'interpretazione della disciplina, ma la Corte ha valorizzato soprattutto il dato letterale dell'art. 110 TUEL.
artt. 1322, 1362, 1363, 1366 c.c.
Richiamati dal ricorrente a sostegno dell'interpretazione dei contratti e della disciplina applicabile, senza accoglimento della tesi difensiva.
artt. 8 e 9 c.c.n.l. enti locali 31 marzo 1999
Richiamati dal ricorrente in relazione alla qualificazione dell'incarico e alle posizioni organizzative.
art. 110 c.c.n.l. enti locali 22 gennaio 2004
Richiamato dal ricorrente per sostenere la propria tesi sull'inquadramento contrattuale.
art. 5, comma 4-bis, d.lgs. n. 368/2001
Richiamato dal ricorrente per invocare il limite temporale dei 36 mesi.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'applicabilità della disciplina generale sui contratti a termine.
Richiamato in funzione integrativa della disciplina degli incarichi dirigenziali: la durata degli incarichi dirigenziali è funzionale a evitare conferimenti troppo brevi e, nel raccordo con l'art. 110 TUEL, il termine del mandato elettivo opera come limite massimo per gli enti locali.
art. 97 Cost.
La Corte ha escluso che l'interpretazione accolta dell'art. 110, comma 2, TUEL si ponga in contrasto con i principi di imparzialità e buon andamento.
artt. 3, 97 e 98 Cost.
Richiamati nella questione di legittimità costituzionale, ritenuta infondata.
art. 24, comma 2, L. n. 87/1953
La questione di costituzionalità può essere proposta o riproposta in ogni stato e grado solo se rilevante e non manifestamente infondata; non costituisce di per sé motivo di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non è lo strumento per denunciare l'omessa pronuncia su una domanda o eccezione: quando manca la decisione su un capo di domanda occorre dedurre la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.
- L'art. 110 TUEL disciplina una fattispecie speciale rispetto alla disciplina generale del lavoro flessibile nella pubblica amministrazione: le assunzioni fuori dotazione organica per alte specializzazioni o incarichi dirigenziali hanno natura temporanea, specialistica ed eccezionale e non sono assimilabili agli ordinari contratti a termine ex d.lgs. 165/2001.
- I contratti ex art. 110, comma 2, TUEL non sono soggetti al limite generale dei 36 mesi, ma al termine massimo del mandato elettivo dell'organo politico; la disciplina speciale prevale su quella generale salvo profili non incompatibili.
- L'alta specializzazione ex art. 110, comma 2, TUEL costituisce un tertium genus distinto sia dalle funzioni dirigenziali sia dalle posizioni organizzative: non è necessario che l'incarico implichi direzione di uffici o supremazia gerarchica, essendo sufficiente la particolare qualificazione professionale per un'esigenza straordinaria dell'ente.
- La conversione in rapporto a tempo indeterminato dei contratti a termine legittimamente stipulati dalla pubblica amministrazione resta esclusa; l'eventuale scrutinio di compatibilità costituzionale o unionale non muta tale esito quando l'assunzione è avvenuta nel perimetro della norma speciale applicabile.
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