Sentenza del 05/11/2019 n. 28348 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente contestava gli avvisi di pagamento delle accise sull'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e ceduta ai consorziati nel periodo 2009-2013, nonché le sanzioni conseguenti. Sosteneva, in particolare, che l'esenzione spettasse anche per l'energia ceduta ai consorziati, richiamando la nozione di autoproduttore prevista dal D.Lgs. n. 79/1999, il principio del legittimo affidamento derivante da precedenti indicazioni dell'Amministrazione e una risposta a interpello. Contestava inoltre il difetto di motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto soltanto il primo motivo, limitatamente all'applicazione delle sanzioni e degli interessi, e ha respinto tutti gli altri. Ha stabilito che l'esenzione prevista dall'art. 52, comma 3, lett. b), del TUA riguarda esclusivamente l'energia prodotta e consumata direttamente dalla società consortile autoproduttrice, non quella ceduta a distinti soggetti giuridici quali i consorziati. La nozione di autoproduttore del D.Lgs. n. 79/1999 vale solo ai fini di tale decreto e non amplia l'esenzione dalle accise. Tuttavia, se atti o prassi dell'Amministrazione hanno ingenerato un affidamento incolpevole, tale affidamento può escludere sanzioni e interessi, ma non il pagamento del tributo. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria, in diversa composizione, per verificare concretamente l'esistenza dell'affidamento e decidere sulle spese.
Norme richiamate
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, commi 1 e 2
Tutela del legittimo affidamento del contribuente
Le indicazioni dell'Amministrazione possono escludere sanzioni e interessi quando abbiano indotto in errore incolpevole il contribuente, ma normalmente non eliminano l'obbligo di versare il tributo.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 11
Disciplina dell'interpello
Solo una risposta resa nell'ambito di una regolare procedura di interpello può vincolare l'Amministrazione e determinare la nullità degli atti impositivi contrari. Risposte informali, interpelli inammissibili o atti riferiti a tributi e periodi diversi non producono tale effetto.
D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 52, comma 3, lett. b)
È esentata da accise l'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili, con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni
L'esenzione è di stretta interpretazione e copre l'energia prodotta e consumata direttamente dall'impresa autoproduttrice; non si estende all'energia ceduta a consorziati dotati di autonoma personalità giuridica.
D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79, art. 2, comma 2
Autoproduttore è la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio o per gli altri soggetti indicati dalla norma
La definizione opera esclusivamente ai fini del decreto Bersani e non può essere utilizzata per ampliare l'esenzione dalle accise prevista dal TUA.
Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 911
Il D.Lgs. n. 504/1995, art. 52, comma 3, lett. b), si applica anche all'energia consumata dai soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica
La disposizione, applicabile dal 2016, estende l'esenzione ai soci di determinate cooperative, ma non ai consorziati di società consortili; ciò conferma che questi ultimi erano esclusi per i periodi precedenti.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, e art. 132 c.p.c.
Le censure relative alla pretesa mancanza di motivazione della sentenza sono state ritenute infondate.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali e le esenzioni dalle accise sono soggette a interpretazione restrittiva: non possono essere estese a soggetti o operazioni non espressamente ricompresi nella norma.
- La qualifica di autoproduttore ai fini della disciplina del mercato elettrico non comporta automaticamente il diritto all'esenzione dalle accise.
- Quando l'energia viene ceduta a consorziati distinti e autonomi, l'esenzione normalmente spetta solo per la quota consumata direttamente dal soggetto che l'ha prodotta.
- Il legittimo affidamento derivante da circolari, prassi o precedenti atti dell'Amministrazione può escludere sanzioni e interessi, ma di regola non cancella il tributo dovuto.
- Per ottenere l'effetto vincolante dell'interpello è necessario che vi sia una procedura formalmente ammissibile, una risposta specifica e una corrispondenza tra il quesito, il tributo, il periodo d'imposta e il comportamento contestato.
- Il giudice del rinvio deve verificare concretamente se l'Amministrazione abbia fornito indicazioni riconducibili all'ente pubblico e se il contribuente vi si sia conformato in modo diligente e incolpevole.
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