Cassazione Civile, Ordinanza n. 08565/2023 del 27/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di collaborazione a progetto stipulato da un lavoratore con un consorzio di bonifica poi soppresso. Il lavoratore ha chiesto la dichiarazione di subordinazione del rapporto, la conversione del contratto a progetto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dal primo contratto del 22 gennaio 2007, la riammissione in servizio presso il consorzio subentrante o in un posto equivalente, nonché il pagamento delle differenze retributive e del TFR. In primo grado le domande sono state accolte, con declaratoria di subordinazione e condanna al pagamento delle differenze retributive. In appello la decisione è stata riformata solo in parte, nel senso che la riammissione in servizio è stata posta a carico del consorzio subentrante quale cessionario della generalità dei rapporti del consorzio soppresso, mentre è stata confermata la condanna del consorzio soppresso per le differenze retributive. Il consorzio subentrante ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: difetto di giurisdizione per asserita invasione dell'assetto amministrativo determinato dal decreto regionale di soppressione e riordino; insussistenza della propria legittimazione passiva e erronea applicazione dell'art. 2112 c.c.; nullità della sentenza per contraddittorietà sulla sopravvivenza del consorzio soppresso; omesso esame di fatti decisivi relativi ai contratti e al decreto regionale; violazione delle norme sui contratti di collaborazione a progetto, sostenendo che la Corte d'appello avesse giudicato sulle concrete modalità di esecuzione invece che sulla validità del progetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non prospettava realmente una questione di giurisdizione, ma mirava a contestare l'interpretazione del decreto amministrativo regionale e il merito della decisione. I motivi secondo, terzo, quarto e quinto sono stati ritenuti inammissibili perché, pur formalmente articolati come censure di legittimazione passiva, violazione dell'art. 2112 c.c. e vizio motivazionale, in realtà proponevano una lettura alternativa dei fatti e dei documenti, senza confrontarsi con la motivazione della Corte d'appello, che aveva ricostruito il subentro del nuovo consorzio nella generalità dei rapporti del consorzio soppresso. Il sesto motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile perché fondato su una lettura erronea della sentenza impugnata: la Corte territoriale aveva ritenuto il primo contratto a progetto nullo per difetto di specificità del progetto e quindi convertito il rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato ex art. 69, comma 1, d.lgs. 276/2003. Il consorzio ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, mentre nulla è stato disposto sulle spese nei confronti dell'intimato non costituito.
Norme richiamate
vengono richiamati i diversi vizi deducibili in cassazione; nel caso concreto le censure sono ritenute inammissibili perché non colgono il tipo di vizio denunciabile o non rispettano il requisito di specificità.
il ricorso deve contenere motivi specifici e aderenti alla motivazione impugnata; la mancanza di tale specificità comporta inammissibilità.
richiamato in tema di trasferimento d'azienda o di ramo/rapporti, è usato dalla Corte territoriale per fondare il subentro del consorzio cessionario nella generalità dei rapporti del consorzio soppresso; la Cassazione rileva che il ricorrente non si confronta con tale ratio.
richiamato dal ricorrente in relazione ai contratti a progetto.
richiamato dal ricorrente in relazione ai contratti a progetto.
la Corte d'appello ha applicato il comma 1 ritenendo nullo il progetto per difetto di specificità e quindi convertendo il rapporto in subordinato; la Cassazione conferma che non vi è stata indebita valutazione delle modalità concrete di svolgimento della prestazione.
L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E
richiamata dal ricorrente per sostenere che il giudice non potesse modificare o annullare il provvedimento amministrativo; la Corte osserva che tale profilo non è stato realmente prospettato come vizio di giurisdizione.
D.P.G.R. Calabria n. 27 del 12.2.2010
atto amministrativo di riordino e soppressione dei consorzi, interpretato dalla Corte territoriale nel senso del subentro del nuovo consorzio nella generalità dei rapporti, con alcune esclusioni specifiche.
D.P.G.R. Calabria n. 26 del 12.2.2010
richiamato dalla Corte territoriale insieme agli altri decreti di riordino per ricostruire la ripartizione dei rapporti e del personale tra i nuovi consorzi.
D.P.G.R. Calabria n. 30 del 12.2.2010
richiamato dalla Corte territoriale insieme agli altri decreti di riordino per ricostruire la ripartizione dei rapporti e del personale tra i nuovi consorzi.
art. 13 l.r. Calabria n. 11/2003
menzionato come base normativa del decreto regionale di riordino dei consorzi.
Delibera del Consiglio regionale n. 102 del 2006
menzionata come ulteriore fonte del riordino consortile regionale.
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la censura di difetto di giurisdizione non può essere utilizzata per contestare l'interpretazione di un atto amministrativo o la ricostruzione dell'assetto sostanziale dei rapporti compiuta dal giudice di merito, se non viene dedotto un effettivo sconfinamento nei limiti esterni della giurisdizione.
- Le censure in cassazione devono confrontarsi in modo puntuale con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mera proposta di una diversa lettura dei fatti, dei documenti o degli atti amministrativi è inammissibile.
- La nozione di legittimazione passiva processuale va tenuta distinta dalla titolarità sostanziale del rapporto dedotto in giudizio: contestare di non essere parte del rapporto sostanziale non equivale, di per sé, a negare la legittimazione ad essere convenuti.
- Nei contratti di collaborazione a progetto, il difetto di specificità del progetto può determinare la conversione del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato secondo il meccanismo legale applicato dalla Corte.
- Quando il giudice di merito accerta la nullità del progetto per la sua genericità, non incorre nel vizio denunciato se non valuta impropriamente le concrete modalità di esecuzione della prestazione, ma si limita a verificare il contenuto formale e sostanziale del progetto stesso.
- In caso di trasferimento o riordino di enti pubblici o assimilati, il subentro del nuovo ente nei rapporti del precedente va desunto dall'atto di riordino complessivamente interpretato; la critica in cassazione deve misurarsi con tale ricostruzione sistematica.
- L'omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. non è configurabile quando il ricorrente contesti in realtà la valutazione del fatto compiuta dal giudice di merito e non l'omissione di un fatto storico decisivo effettivamente discusso.
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