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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08621/2023 del 27/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente)

La controversia

La controversia trae origine dalla cessazione di un rapporto di agenzia tra una società preponente e l'agente incaricata della promozione/commercializzazione dei prodotti della società. La Corte d'appello aveva riconosciuto all'agente l'indennità di fine rapporto ex artt. 1750 e 1751 c.c., riducendone però l'importo rispetto al primo grado, e aveva rideterminato le spese in ragione della parziale riforma. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) ha contestato la sussistenza dei presupposti dell'indennità ex art. 1751 c.c. e, soprattutto, la ripartizione dell'onere probatorio, sostenendo che spettasse all'agente dimostrare il calo di fatturato e gli elementi costitutivi del diritto; (2) ha censurato l'interpretazione del requisito dell'"equità" dell'indennità, lamentando che la Corte territoriale non avesse considerato l'attività svolta dall'agente presso una concorrente; (3) ha censurato il riconoscimento della giusta causa di recesso dell'agente nel periodo di preavviso, derivante dalla comunicata cessione di parte dei prodotti ad altra società, nonché l'omesso esame dell'incidenza concreta sul fatturato e della strategia commerciale della preponente. L'agente ha resistito e ha proposto ricorso incidentale con due motivi: ha contestato la riduzione dell'indennità fondata sulla ripresa dell'attività presso altra società subito dopo la cessazione, e ha censurato la regolazione delle spese per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e del D.M. 55/2014; in via subordinata ha riproposto domande risarcitorie assorbite nei gradi di merito per violazione degli obblighi di lealtà e buona fede.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto infondato il primo motivo della società perché la Corte d'appello non aveva invertito l'onere della prova, ma aveva accertato con apprezzamento di merito, supportato anche da CTU, la sussistenza di tutti i presupposti dell'art. 1751 c.c.; ha richiamato il principio secondo cui la violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se l'onere probatorio è attribuito alla parte sbagliata, non quando si contesta l'esito della valutazione delle prove. Ha respinto anche le censure sull'equità dell'indennità, qualificandole come richiesta di riesame del merito, e ha confermato che la liquidazione equitativa può tenere conto di tutte le circostanze del caso, comprese le perdite e i vantaggi successivi alla cessazione del rapporto. Quanto al terzo motivo della società, la Corte ha riconosciuto in astratto la possibilità per l'agente di recedere per giusta causa nel periodo di preavviso, in presenza di condotte della preponente incompatibili con la prosecuzione del rapporto, e ha giudicato inammissibile la doglianza ex art. 360 n. 5 c.p.c. perché diretta a sollecitare una nuova valutazione degli elementi istruttori. Ha infine rigettato il ricorso incidentale: legittima la riduzione dell'indennità considerando che l'agente aveva immediatamente iniziato altra attività, e corretta la compensazione parziale delle spese per reciproca soccombenza conseguente alla riforma parziale in appello; inammissibile la riproposizione delle domande subordinate rimaste assorbite e mai decise.

Norme richiamate

  • art. 1750 c.c.

    Nel rapporto di agenzia, il recesso nel periodo di preavviso può dar luogo all'indennità sostitutiva del preavviso quando sussista giusta causa; il rapporto prosegue fino alla scadenza del termine e le obbligazioni connesse permangono fino ad allora.

  • art. 1751 c.c.

    L'indennità di cessazione del rapporto di agenzia presuppone la provvista di nuovi clienti o il sensibile sviluppo degli affari e l'ulteriore requisito dell'utilità sostanziale ancora percepita dal preponente dopo la cessazione; la liquidazione deve essere equa e personalizzata in base alle circostanze del caso.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione della norma sull'onere della prova ricorre solo se il giudice attribuisce la prova alla parte sbagliata; non ricorre quando si contesta l'apprezzamento del materiale probatorio e l'esito della prova stessa.

  • art. 116 c.p.c.

    Le censure che mirano a sostituire la propria lettura delle risultanze istruttorie alla valutazione del giudice di merito sono inammissibili in cassazione.

  • art. 414 c.p.c.

    Richiamato nei motivi, ma senza autonoma rilevanza decisoria nella definizione del giudizio di legittimità.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro utilizzato per le doglianze di violazione di legge, ma non consente una revisione del merito sotto l'apparenza dell'errore interpretativo.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo; non ricomprende l'omesso esame di singoli elementi istruttori quando il fatto sia stato comunque considerato dal giudice.

  • art. 2119 c.c.

    Richiamato per affermare in via generale che il recesso per giusta causa è configurabile anche nei rapporti continuativi di agenzia quando non sia esigibile la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto.

  • art. 1453 c.c.

    Richiamato nei motivi, ma non decisivo nella motivazione finale.

  • art. 1455 c.c.

    Richiamato nei motivi, ma non decisivo nella motivazione finale.

  • art. 1460 c.c.

    Richiamato nei motivi, ma non decisivo nella motivazione finale.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    La riforma parziale della sentenza di merito giustifica la regolazione delle spese secondo il criterio della reciproca, seppur parziale, soccombenza.

  • D.M. 55/2014

    La liquidazione delle spese è stata ritenuta conforme agli scaglioni tariffari applicabili in relazione al valore della causa e ai gradi di giudizio.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Ricorrendone i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore contributo unificato anche per il ricorso principale e per quello incidentale.

Massime di principio

  • In materia di indennità di cessazione del rapporto di agenzia, il giudice deve verificare congiuntamente i presupposti legali: procurazione di nuovi clienti o incremento sensibile degli affari, persistenza di vantaggi sostanziali per il preponente dopo la cessazione e assenza di imputabilità del recesso all'agente.
  • La liquidazione dell'indennità ex art. 1751 c.c. richiede una valutazione equitativa delle circostanze del caso concreto; il giudice può considerare sia i benefici conseguiti dal preponente sia gli ulteriori elementi idonei a personalizzare il quantum, inclusi gli effetti successivi alla cessazione del rapporto.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando l'onere probatorio sia posto a carico della parte sbagliata; non sussiste quando la censura riguarda, in realtà, la valutazione delle prove e la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
  • Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. non consente di denunciare l'omesso esame di singoli elementi istruttori se il fatto storico decisivo è stato comunque preso in considerazione nella decisione.
  • Nel rapporto di agenzia, il recesso per giusta causa può essere riconosciuto quando la preponente tenga condotte che rendano non esigibile la prosecuzione neppure temporanea del rapporto, secondo un criterio coerente con i principi generali dei rapporti continuativi.
  • In caso di riforma, anche parziale, della sentenza di merito, il giudice d'appello può procedere d'ufficio alla nuova regolazione delle spese sulla base dell'esito complessivo della lite e della reciproca soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieAgenziaImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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