Cassazione Civile, Ordinanza n. 08631/2023 del 27/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Il lavoratore aveva agito per ottenere i benefici di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, assumendo di essere stato esposto ultradecennalmente all'amianto nello svolgimento delle proprie mansioni. Il Tribunale aveva rigettato la domanda per difetto di prova dell'esposizione qualificata; la Corte d'appello aveva confermato, rilevando che la prova dell'esposizione gravava sul lavoratore e che, nel caso concreto, risultavano solo mansioni impiegatizie e la mera presenza in luoghi indicati come contaminati, senza adeguati riscontri istruttori. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: 1) violazione dell'art. 13, comma 8, L. n. 257/1992, lamentando che i giudici di merito non avessero valorizzato le risultanze istruttorie circa attività di controllo del carico di autocisterne e prelievo di olio esausto in ambienti contaminati, attività che avrebbero richiesto un accertamento tecnico-scientifico; 2) violazione degli artt. 421 e 210 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., per non avere la Corte territoriale attribuito rilievo alle testimonianze e per non avere esercitato i poteri istruttori ufficiosi; 3) violazione dell'art. 244 c.p.c., per avere la Corte d'appello erroneamente ritenuto che i testi fossero stati indicati per esprimere valutazioni e non per provare fatti specifici.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutti i motivi, pur formalmente prospettati come violazioni di legge, mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito, estranea al giudizio di legittimità. Ha inoltre richiamato la "doppia conforme" ex art. 348-ter c.p.c., che impediva ulteriormente la rilettura dei fatti. La Corte ha osservato che il giudice di merito aveva correttamente valorizzato le mansioni svolte dal lavoratore, considerate centrali ai fini della verifica dell'esposizione ad amianto, e che la richiesta di consulenza tecnica era stata legittimamente ritenuta esplorativa in mancanza di elementi istruttori idonei, anche perché lo stato dei luoghi era nel frattempo mutato. Il richiamo all'art. 2697 c.c. è stato giudicato inconferente, poiché l'onere probatorio dell'esposizione gravava integralmente sul lavoratore. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata attività difensiva dell'INPS; la Corte ha invece dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8
la domanda di benefici previdenziali richiede la prova dell'esposizione all'amianto per il periodo previsto; tale prova grava sul lavoratore richiedente
art. 360 c.p.c., n. 3
le censure formalmente qualificate come violazione di legge non possono tradursi in una richiesta di nuova valutazione dei fatti
art. 421 c.p.c.
i poteri istruttori ufficiosi del giudice del lavoro non devono essere invocati per supplire alla totale mancanza di elementi probatori rilevanti
art. 210 c.p.c.
l'ordine di esibizione non può essere utilizzato in modo esplorativo o in assenza di un adeguato supporto fattuale
art. 2697 c.c.
l'onere della prova dell'esposizione qualificata all'amianto incombe sul lavoratore che chiede i benefici
art. 244 c.p.c.
la deduzione di testimonianze deve mirare alla prova di specifici fatti e non a valutazioni o ricostruzioni meramente assertive
art. 348-ter c.p.c.
in presenza di doppia conforme è preclusa la rilettura del merito in cassazione
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
sussistendo i presupposti processuali, va dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nei giudizi per il riconoscimento dei benefici previdenziali connessi all'esposizione all'amianto, l'allegazione del rischio non basta: il lavoratore deve provare in modo specifico e rigoroso l'esposizione qualificata.
- Il giudice di merito può negare la consulenza tecnica d'ufficio quando la richiesta sia meramente esplorativa e gli elementi già acquisiti non consentano ragionevolmente ulteriori utili accertamenti, specie se lo stato dei luoghi sia mutato.
- In cassazione non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio e dei fatti di causa.
- La doppia conforme rafforza il limite al sindacato di legittimità, impedendo la rinnovazione del giudizio di merito sulla ricostruzione fattuale.
- I poteri istruttori officiosi e l'ordine di esibizione non suppliscono alla totale carenza di prova sui fatti costitutivi della domanda.
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