Cassazione Civile, Ordinanza n. 08628/2023 del 27/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda il diniego, confermato in appello, del beneficio della rivalutazione contributiva ex art. 13, comma 8, L. n. 257/1992 per periodi di lavoro asseritamente svolti in esposizione all'amianto. La Corte d'appello aveva dichiarato la decadenza del diritto ritenendo applicabile l'art. 47 del D.P.R. n. 639/1970 non ai soli ratei di pensione non rivalutati, ma al diritto sostanziale alla maggiorazione contributiva. Il ricorrente ha proposto tre motivi di cassazione: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 47 D.P.R. n. 639/1970, sostenendo che la decadenza avrebbe dovuto colpire, al più, i singoli ratei triennali e non il diritto alla rivalutazione contributiva; con il secondo e il terzo ha dedotto la violazione dell'art. 13, comma 8, L. n. 257/1992, lamentando il mancato riconoscimento del coefficiente 1,5 per l'intero periodo di esposizione all'amianto e il mancato accertamento in fatto di tale esposizione. Era anche stata chiesta la rimessione alle Sezioni Unite per un asserito contrasto giurisprudenziale sulla natura del diritto controverso.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, richiamando un orientamento già consolidato secondo cui la decadenza di cui all'art. 47 D.P.R. n. 639/1970 si applica anche alle controversie sul riconoscimento della maggiorazione contributiva per esposizione all'amianto, sia per i pensionati sia per i non pensionati, perché la norma riguarda tutte le domande in cui si discuta dell'acquisizione del diritto a pensione o della sua misura e include anche l'accertamento dell'anzianità contributiva utile. Ha inoltre ribadito che la domanda non mira al ricalcolo dei singoli ratei pensionistici, ma al riconoscimento di un beneficio contributivo autonomo, sebbene strumentale alla pensione; perciò la decadenza colpisce il diritto alla rivalutazione nel suo complesso e tutte le differenze da esso discendenti, non solo i ratei anteriori al triennio. I secondi due motivi sono stati dichiarati assorbiti. Il ricorso è stato quindi rigettato; non sono state liquidate spese per difetto di sostanziale attività difensiva dell'INPS. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
testo sostituito dal D.L. n. 384 del 1992, art. 4, conv. con L. n. 438 del 1992
la decadenza dall'azione giudiziaria si applica anche alle controversie sul riconoscimento della maggiorazione contributiva per esposizione ad amianto, poiché comprende le domande che incidono sull'acquisizione del diritto a pensione o sulla sua misura e sull'anzianità contributiva utile.
art. 13, comma 8, L. n. 257/1992
il beneficio della rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto è un beneficio previdenziale autonomo, operante sulla contribuzione, pur essendo strumentale al trattamento pensionistico.
è stato invocato per denunciare la violazione di legge relativa all'ambito applicativo della decadenza e al riconoscimento del beneficio contributivo.
è stato richiamato per l'istanza di rimessione del ricorso al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
in conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La decadenza prevista dall'art. 47 D.P.R. n. 639/1970 si estende alle controversie aventi ad oggetto il riconoscimento della rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto, non solo ai singoli ratei pensionistici.
- La domanda diretta a ottenere la maggiorazione contributiva per esposizione all'amianto fa valere un beneficio previdenziale autonomo, distinto dal mero ricalcolo della pensione, benché strumentale alla sua determinazione o al suo incremento.
- Quando la decadenza colpisce il diritto alla rivalutazione contributiva, essa si estende a tutte le differenze ad esso riconducibili e non può essere limitata alle sole mensilità o ai ratei maturati in un determinato periodo.
- Se il motivo che investe la disciplina della decadenza è infondato, restano assorbite le ulteriori censure sulla spettanza in concreto del beneficio e sull'accertamento dell'esposizione all'agente nocivo.
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