Cassazione Civile, Ordinanza n. 08647/2023 del 27/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un lavoratore aveva agito per ottenere l'accertamento del diritto alla qualifica superiore di Capocantiere, III livello del c.c.n.l. del settore servizi ambientali, nonché il pagamento delle differenze retributive maturate anche in ragione dell'anzianità di servizio. La Corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado, respingendo la domanda: aveva ritenuto ammissibile in appello la produzione tardiva del capitolato tecnico allegato al verbale di intesa del 9.10.2009, rilevando che la qualifica di capocantiere non rientrava tra quelle per cui la società subentrante si era obbligata ad assumere personale, essendo previsto l'assorbimento di 15 unità di III livello solo come autisti; inoltre aveva considerato nuova la domanda relativa al riconoscimento dell'anzianità di servizio fin dalla prima assunzione presso precedente datore. In cassazione il lavoratore ha proposto tre motivi: 1) violazione dell'art. 437, comma 2, c.p.c. per avere la Corte d'appello ammesso tardivamente il capitolato tecnico, ritenuto mezzo istruttorio introdotto per sopperire a una carenza difensiva del datore; 2) violazione dell'art. 437, comma 3, c.p.c. per asserita lesione del contraddittorio e del diritto di difesa, poiché il documento sarebbe stato ammesso solo con la sentenza senza udienza ad hoc; 3) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che dal verbale di intesa e dal capitolato emergesse invece il diritto al III livello anche come autista, con applicazione di una graduatoria di anzianità tra i dipendenti di quel livello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, nel rito del lavoro, il rigoroso sistema delle preclusioni documentali è temperato dal potere officioso del giudice di ammettere prove/documenti indispensabili ai fini della decisione, purché riferiti a fatti già allegati dalle parti; la Corte territoriale aveva compiuto un accertamento di fatto non sindacabile, reputando indispensabile il capitolato tecnico. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, qualificandolo come error in procedendo, ma rilevando che non era stata dedotta specificamente una nullità della sentenza e che, in ogni caso, non risultava indicato alcun concreto pregiudizio al diritto di difesa; inoltre il ricorso non rispettava il principio di specificità perché non trascriveva le conclusioni dell'atto introduttivo e non consentiva di verificare l'oggetto originario della domanda. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, perché la censura si limitava a contrapporre una diversa interpretazione del verbale di intesa senza indicare i canoni ermeneutici asseritamente violati né il modo della loro violazione; ha inoltre osservato che, con la memoria, il ricorrente aveva introdotto una questione nuova. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
La violazione di legge è stata invocata per censurare la decisione di merito sull'ammissione del documento e sull'interpretazione del verbale di intesa; la Corte ha distinto i motivi di diritto dai vizi di motivazione/di attività, dichiarando inammissibile la censura che non individuava correttamente il vizio dedotto.
art. 360 c.p.c.
Il vizio di attività processuale è rilevabile solo se determina una nullità della sentenza o del procedimento e se la parte deduce e dimostra un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
art. 360 c.p.c.
Il motivo per omesso esame di un fatto decisivo non può tradursi in una mera rivalutazione dell'interpretazione di documenti o nella contrapposizione di una lettura alternativa a quella del giudice di merito.
art. 366 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve indicare con precisione gli atti e i documenti su cui il motivo si fonda, così da consentirne l'individuazione e il reperimento nel fascicolo.
art. 369 c.p.c.
L'onere di specificità del ricorso esige il deposito e la puntuale individuazione degli atti processuali rilevanti per il motivo di impugnazione.
art. 416 c.p.c.
Nel rito del lavoro il convenuto deve indicare a pena di decadenza i mezzi di prova e depositare contestualmente i documenti; tale onere vale in reciproca applicazione anche per l'attore.
art. 437 c.p.c.
Nel rito del lavoro è vietata in appello l'ammissione di nuovi mezzi di prova, salvo che il giudice li ritenga indispensabili ai fini della decisione.
art. 437 c.p.c.
La critica del ricorrente alla mancata fissazione di un'udienza specifica per l'ammissione del documento non basta, di per sé, a fondare la nullità senza allegazione di un effettivo pregiudizio difensivo.
art. 1362 c.c.
Richiamato quale norma primaria di interpretazione contrattuale; la Corte ha ribadito che in cassazione non basta invocarne astrattamente la violazione, ma occorre indicare i canoni ermeneutici concretamente disattesi.
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Essendo il ricorso rigettato, ricorrono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 380bis1 c.p.c.
La memoria non può introdurre questioni nuove non ritualmente dedotte nei precedenti gradi di giudizio.
Massime di principio
- Nel rito del lavoro la regola delle preclusioni in materia di documenti è rigorosa, ma è temperata dal potere del giudice di appello di ammettere documenti tardivi quando siano indispensabili ai fini della decisione e si riferiscano a fatti già introdotti in causa.
- L'omessa fissazione di un'udienza per l'ammissione di una prova documentale non determina automaticamente nullità: occorre che la parte alleghi e dimostri un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
- Nel ricorso per cassazione la deduzione di un vizio di interpretazione contrattuale non può risolversi in una semplice contrapposizione tra letture alternative del testo, ma deve indicare specificamente quali canoni ermeneutici siano stati violati e in che modo.
- La censura per omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzata per sollecitare una nuova valutazione del contenuto di documenti già esaminati dal giudice di merito.
- Il ricorso per cassazione deve rispettare in modo rigoroso gli oneri di specificità e di localizzazione degli atti e documenti richiamati, altrimenti il motivo è inammissibile.
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